Misure cautelari
personali - arresti domiciliari - persona sottoposta a indagini per associazione mafiosa,
gestione abusiva di rifiuti, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato - attivita'
criminosa complessa e sofisticata protratta (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza
del 21 maggio 2010, n. 19510)
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21 maggio 2010, n. 19510
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello de
libertate proposto dal pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari
nei confronti di Sa. Br. persona sottoposta a indagini per associazione mafiosa, gestione
abusiva di rifiuti, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato.
Hanno ritenuto i giudici del merito che sussistono gravi indizi della partecipazione dello
spedizioniere Sa.Br. a un'organizzazione che vende come pezzi di ricambio usati vetture di
cui e' stata dichiarata falsamente la rottamazione; e poi esporta i veicoli come vetture
usate, anziche' come rifiuti speciali. E hanno aggiunto, quanto al presupposto cautelare
della misura, che sussiste il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, in
ragione della sofisticata organizzazione cui Sa.Br. partecipa, sfruttando a fini illeciti
la propria attivita' professionale.
Ricorre per cassazione il difensore di Sa.Br. e propone sei motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 48 e 479 c.p. e vizio
di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene che dalla documentazione allegata alle dichiarazioni doganali presentate da
Sa.Br. risultava chiaramente che venivano esportati veicoli demoliti, benche' la
dichiarazione doganale li qualificasse come veicoli usati anziche' come rifiuti speciali.
Aggiunge che comunque lo spedizioniere si limita a riportare la dichiarazione ricevute dal
privato che ne richiede le prestazioni professionali e che risponde a norma dell'articolo
483 c.p. della eventuale falsita' delle sue dichiarazioni. Ed esclude che vi siano i
presupposti per un suo concorso con il privato esportatore.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata
in ordine alla partecipazione di Sa. Br. all'organizzazione criminosa.
Rileva che le novantatre operazioni di esportazioni addebitategli riguardano ben quattro
anni. Sicche' si tratta di non piu' di due operazioni al mese; una frequenza che rende
palese l'illogicita' della sua qualificazione come elemento indispensabile
dell'organizzazione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce contraddittorieta' della motivazione in ordine al
presupposto cautelare della misura, rilevando come da un canto si sia affermato che il suo
piu' recente contributo risale al ---, dall'altro canto si sia ritenuto attuale il
pericolo di reiterazione dell'attivita' criminosa.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della
decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano escluso l'applicabilita'
dell'indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006, benche' abbiano riconosciuto che il suo
piu' recente contributo alla presunta associazione criminosa risale al ---. Aggiunge che
non e' plausibile la supposizione di un pericolo di reiterazione di un'attivita' criminosa
esauritasi da oltre quattro anni e consistita nella partecipazione a novantatre
esportazioni in quattro anni.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce che mancano i presupposti probatori del
contestato delitto associativo, in quanto Sa. Br. neppure conosce gli altri indagati.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 275 c.p.p. e vizi di
motivazione della decisione impugnata, sostenendo che sarebbe stata adeguata anche solo
una misura interdittiva, come il divieto di esercitare la professione di spedizioniere.
2. Il ricorso e' infondato.
L'ordinanza impugnata e' congruamente giustificata con riferimento alla protrazione per
oltre cinque anni (dal --- al ---) di un'attivita' criminosa complessa e sofisticata, che
richiede una precisa suddivisione dei ruoli e una partecipazione non occasionale di
persone professionalmente attrezzate, come lo spedizioniere Sa. Br. , di cui e' stata
accertata la partecipazione alle spedizioni con falsa dichiarazione doganale.
Sulla base di tale ricostruzione della vicenda, infatti, i giudici del merito hanno
ritenuto esistenti i presupposti sia probatorio sia cautelare della misura applicata.
Il ricorrente sostiene che egli si limitava a riprodurre nella dichiarazione doganale
quanto riferitogli dall'esportatore. Ma come lo stesso ricorrente riconosce, era palese la
difformita' tra la dichiarazione doganale riferita ad autovetture usate e i documenti che
facevano riferimento ad autovetture demolite. Sicche' e' plausibile, e non censurabile in
questa sede, il convincimento dei giudici del merito circa il necessario preventivo
accordo di Sa. Br. per la riuscita delle operazioni reiterate con un ritmo di due per
mese, certamente non irrilevante.
Quanto all'attualita' del pericolo di reiterazione delle condotte criminose e
all'esclusione dell'applicabilita' dell'indulto, e' sufficiente il riferimento dei giudici
del merito al fatto che l'associazione criminosa risulta attiva fino al ---. Sicche' non
rileva il fatto che non risultino dichiarazioni di esportazione redatte da Sa.Br. dopo il
---, se, come incensurabilmente ritenuto dai giudici del merito, egli era inserito in
un'associazione operativa sino al ---. E la stessa censura relativa all'adeguatezza della
sola misura interdittiva, prescinde dalla considerazione per la contestata perdurante
partecipazione di Sa. Br. all'associazione criminosa. Sicche' deve ritenersi che, allo
stato, la misura risulti adeguatamente giustificata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
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