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Diffamazione a mezzo stampa - Diritto di cronaca - Giornalismo d'inchiesta - In tema di diritto di cronaca e di critica, la Corte (in riferimento a un articolo originato da campioni di thč consegnati a laboratori di analisi che avevano attestato trattarsi di liquido organico umano) ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» - il quale provvede ad attingere direttamente l’informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della veritą oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei principi etici e deontologici dell’attivitą professionale, quali risultano dalla relativa legge (art. 2 della legge n. 69 del 1963) e dalla Carta dei doveri del giornalista, ai quali si aggiunge il rispetto della riservatezza, secondo quanto stabilito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali; fermi restando, comunque, i limiti generali costituti dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell’esposizione. (Corte di Cassazione Sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010)

Corte di Cassazione Sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010

 

 

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