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Avvocati - Compatibilità tra funzioni di teste e di difensore - In base alla normativa processuale, non può affermarsi che sussista l’incompatibilità (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole deontologiche) tra le funzioni di teste e di difensore in capo allo stesso soggetto qualora esse siano esplicate in fasi o gradi diversi dello stesso processo, purché non contestualmente e a condizione che sia già cessata l’una o l’altra. (Corte di Cassazione Sentenza n. 16151 dell'8 luglio 2010)

Corte di Cassazione Sentenza n. 16151 dell'8 luglio 2010

 

 

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