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| Direttore Domenico Condello
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| 24 Aprile 2010 - Penale - Corruzione atti giudiziari - Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto in ordine alla possibilità di configurare o meno il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e non solo antecedente, hanno dato risposta affermativa richiamando innanzitutto, in favore di tale soluzione, linequivoco dato letterale dellart. 319 ter cod. pen., caratterizzato dal testuale richiamo a i fatti indicati negli articoli 318 e 319, in essi dunque ricompresa anche la forma susseguente; hanno inoltre reputato che la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, valorizzata dallorientamento negativo, non osti in realtà alla conclusione adottata giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o ricezione dellutilità, deve invece riconnettersi allatto o al comportamento di natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva retribuzione; la Corte ha anzi rilevato che detta finalità è di tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio rimanendo esponenziale il presupposto che lautore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato. Più in generale, poi, la predisposizione, attraverso lintroduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dellapposita norma dellart. 319 ter cod. pen., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, pena lirrazionalità dellintervento normativo, anche per la corruzione susseguente. Corte di Cassazione SU Sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010 - depositata il 21 aprile 2010 dal sito web della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione SU Sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010 - depositata
il 21 aprile 2010
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