Misure di sicurezza - Anche dopo la novella
apportata dalla Legge n. 134 del 2003 all'articolo 445 c.p.p., comma 1, (che ha esteso
l'applicabilita' - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca
a tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 c.p e non piu' soltanto a quelle previste
dal detto articolo 240 c.p., comma 2, come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice
e' tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici
beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono
reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza
dei beni confiscati. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 8 aprile 2010, n.
13229
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 8 aprile 2010, n.
13229
OSSERVA
Con sentenza in data 25.05.2009 il Tribunale di Roma applicava, ex articolo 444 c.p.p., a
Ka. Is. La. e a An. Es. Om. la pena della reclusione e della multa per il reato di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e disponeva la
confisca "del denaro in sequestro".
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e mancanza
di motivazione:
- sulle ragioni che avevano precluso l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p.;
- sulla disposta confisca del denaro sequestrato del quale non era stata accertata la
provenienza delittuosa.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il motivo sulla disapplicazione dell'articolo 129 c.p.p. e' infondato.
Con la sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimita' dell'accordo e
del suo contenuto, sicche' il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la
peculiarita' del giudizio sui punti concordati che costituiscono il presupposto della
decisione, nonche' sull'insussistenza delle condizioni d'applicabilita' dell'articolo 129
c.p.p..
Col patteggiamento, l'imputato non puo' piu' dolersi di quanto ha concordato sulla
qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perche' "uno
volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non
possono essere piu' revocate; il che implica che ogni questione concernente le prava in
ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali
nullita' verificatesi nella fase procedimentale, l'entita' e le modalita' di
determinazione dello pena non possono costituire motivo d'impugnazione della sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p." (Cassazione Sezione 1, n. 9806545 RV 209894
21/11/1997 - 26/02/1998, PG in proc. Aufiero ed altro).
Nella specie, il Tribunale ha assolto l'obbligo della motivazione rilevando che dagli atti
non emergevano elementi a favore dell'innocenza degli imputati, neppure dagli stessi
segnalati in termini di concretezza, sicche' e' sufficiente la verifica negativa
dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p..
L'altro motivo e' fondato.
Anche dopo la novella apportata dalla Legge n. 134 del 2003 all'articolo 445 c.p.p., comma
1, (che ha esteso l'applicabilita' - in caso di pena patteggiata - della misura di
sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 c.p e non piu'
soltanto a quelle previste dal detto articolo 240 c.p., comma 2, come ipotesi di confisca
obbligatoria), il giudice e' tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover
disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le
ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte
in merito alla provenienza dei beni confiscati.
Tale obbligo di motivazione, nella specie, non e' stato puntualmente adempiuto con
riferimento al denaro sequestrato avendo il Tribunale soltanto asserito che trattasi di
provento di presumibile attivita' ai spaccio.
Pertanto la sentenza va, sul punto, annullata con rinvio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia al Tribunale.
Rigetta il ricorso nel resto.
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