Avvocati - Onorario - valore della controversia - Domanda
quantificata in giudizio -Il giudice deve valutare se l'importo della domanda può essere
un paragrafo di riferimento oppure è del tutto inadeguata risperro all'effettivo valore
della controversia (Corte di Cassazione Sentenza 31 maggio 2010, n. 13229)
Corte di Cassazione Sentenza 31 maggio 2010, n. 13229
Svolgimento del processo
Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2004 ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e
segg. il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'avv.
T.V., condannava N.R. al pagamento delle competenze dovute per l'attività giudiziale
prestata in suo favore dal legale che lo aveva rappresentato e difeso nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo chiesto dal N. nei confronti della Ing. G. S. e C. s.r.l.
e conclusosi con il rigetto della relativa domanda. Il Tribunale, dopo avere rilevato che
il legale nella domanda aveva affermato di avere ricevuto l'acconto di L. 2.000.000,
liquidava i diritti di procuratore nell'importo di Euro 2.027,58 considerando il valore
della controversia compreso fra L. 110 e 200 milioni sul rilievo che, se la domanda
azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata di L. 55.000.000, poi nel
successivo giudizio di opposizione il N. aveva proposto domanda riconvenzionale di importo
che da solo superava i 110.000.000; in considerazione dell'esito sfavorevole della lite e
dei criteri dettati dall'art. 6 del D.M. n. 585 del 1994 gli onorari venivano determinati
nel minore importo di Euro 4.690,00 rispetto a quello richiesto, tenendo conto dei valori
medi fra i minimi e i massimi della tariffa alla stregua dello scaglione in precedenza
considerato. La spese del procedimento erano poste a carico del N.. Avverso tale decisione
propone ricorso per Cassazione il N. sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione del D.M. n.
585 del 1994, art. 6 censura la decisione gravata che, nel determinare il valore della
controversia nel quale l'avv. T. aveva prestato la propria attività difensiva a favore
del N., aveva tenuto conto dell'importo di cui alla domanda riconvenzionale proposta
dall'opposto in aggiunta alla somma oggetto del decreto ingiuntivo, nonostante che tale
domanda, essendo inammissibile, non poteva modificare il valore originario della domanda,
mentre nella liquidazione a carico del cliente occorre fare riferimento al valore
effettivo della controversia e, rientrando l'attività dell'avvocato nella previsione
dell'art. 1703 c.c., il compenso deve essere determinato in base al risultato conseguito e
alla diligenza del mandatario nell'esecuzione del mandato;
l'ordinanza del Tribunale non era sorretta da una adeguata giustificazione del processo
logico seguito e le conclusioni alle quali era giunta erano in contrasto con la premessa
in base alla quale aveva affermato che l'onorario deve tenere conto dei risultati e dei
vantaggi anche non patrimoniali conseguiti. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, seppure si denuncia anche il vizio di motivazione da cui sarebbe
affetta la decisione impugnata che, secondo la normativa ratione temporis applicabile, non
poteva essere fatto valere con il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 111
Cost., la doglianza concerne ordine alla determinazione del valore della controversia
nella liquidazione della competenze nei confronti del cliente; pertanto, la Corte è
chiamata a verificare tale violazione indipendentemente da quella che sia stata la
motivazione del giudice adito, tenuto conto che il vizio di motivazione assume rilevanza
in riferimento agli accertamenti volti alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di
merito: in quest'ultimo caso, il giudice di legittimità ha il potere di verificare la
correttezza di tale ricostruzione soltanto attraverso il controllo dell'esattezza e della
congruità della motivazione del provvedimento impugnato, non avendo acceso diretto agli
atti processuali che non può esaminare.
Orbene, va considerato che: il D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 1 disciplinando la
liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, prevede che il valore della
controversia si determina con riferimento alla domanda nel momento in cui la stessa è
proposta, tenuto conto del richiamo di cui agli artt. 10 e 14 (sicchè non possono essere
considerati a tal fine gli importi per interessi, rivalutazione monetaria e danni maturati
successivamente);
il comma 2 della norma citata stabilisce che, nella liquidazione degli onorari a carico
del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso
risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile;
secondo il cit. art. 6, comma 4 - sempre con riferimento alla liquidazione degli onorari a
carico del cliente -, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente
perseguiti dalle parti. In proposito va osservato che il comma 2 detta il principio di
adeguatezza e di proporzionalità degli onorari rispetto all'attività prestata dal legale
che costituisce la regola generale nella liquidazione degli onorari e che, perciò, trova
applicazione anche per quanto riguarda gli onorari a carico del soccombente quando non vi
sia coincidenza fra il disputatimi e il decisum (S.U. 19014/2007).
Pertanto, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente l'indagine, che
di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività
difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso
specifico in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un
parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato
rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia
esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata in
evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perchè in
tali casi - a prescindere dai profili di responsabilità ascrivibili al professionista -
il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato
corrispettivo della prestazione espletata stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto
alla attività svolta.
Nella specie, l'ordinanza impugnata ha considerato, ai fini del valore della controversia,
anche la successiva domanda proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sommandone l'importo a quello di cui al
ricorso per decreto: erroneamente è stata considerata come domanda riconvenzionale
ritualmente proposta quando invece era manifestamente inammissibile. Evidentemente, il
valore effettivo della controversia, in relazione al quale doveva essere commisurato
l'onorario, non poteva essere determinato dal cumulo del valore delle predette domande: la
proposizione della riconvenzionale formulata nel giudizio di opposizione è stata il
frutto di una scelta operata dal difensore senza che la stessa potesse essere giustificata
obiettivamente da una necessità tecnica, non potendo rientrare nell'ambito della
discrezionalità spettante al difensore di apprestare i mezzi ritenuti più idonei alla
migliore difesa del proprio assistito.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la
decisione gravata che, pur avendo fatto riferimento all'acconto versato dal cliente, non
ne aveva poi tenuto conto in sede di liquidazione delle competenze dovute al legale,
detraendolo dall'importo riconosciuto come dovuto. Il motivo è inammissibile.
La doglianza si risolve nella denuncia del vizio di contraddittoria motivazione in ordine
all'accertamento delle somme versate dal cliente per essere il Tribunale giunto a una
decisione (omessa detrazione dell'acconto) non coerente con la premessa (esistenza
dell'importo versato). Orbene il ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi
dell'art. 111 Cost. limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del 2006, alla
denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l'inosservanza
dell'obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorchè quest'ultima sia
materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a
rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente
inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una
verifica di un vizio di motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.
Tenuto conto che nella specie non si configura l'ipotesi di provvedimento privo nel suo
complesso di motivazione o con motivazione apparente, la censura è inammissibile ai sensi
dell'art. 111 Cost..
Sono assorbiti il terzo motivo, che concerne la liquidazione delle spese del procedimento
di cui alla L. n. 794 del 1942, ed il quarto motivo con cui in sostanza si indicano i
criteri di determinazione e l'ammontare dei diritti di procuratore e degli onorari in base
allo scaglione applicabile secondo quanto previsto dal D.M. n. 585 del 1994, posto che la
relativa liquidazione spetta al giudice al quale la causa deve essere rinviata l'ordinanza
impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della
presente fase, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto : "Tenuto
conto che, ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 2 nella liquidazione degli
onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia
quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di
procedura civile, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva
che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in
modo da stabilire se, alfine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo
oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo
stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia.
Pertanto, qualora sia accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c.,
l'onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto
deve essere determinato tenendo conto, ai fini del valore della controversia, della
domanda originaria, non potendo a tal fine operare il cumulo con la domanda
successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di
opposizione".
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara inammissibile il secondo assorbiti gli altri
cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
della presente fase, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
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