Usura - Scoperto di conto Corrente -
Determinazione del tasso di interesse - Commissione di massimo scoperto rientra fra gli
oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del Tasso Effettivo Globale
riferito ai rapporti bancari (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 marzo
2010, n. 12028)
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 marzo 2010, n. 12028
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 luglio 2009, il Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno,
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Gi. Bi. perché il fatto non sussiste,
nonché non doversi procedere nei confronti di Ce. Ca., Ce. Pi. Lo., Al. Ma. Pi. e Ro.
Ma., con la formula perché il fatto non costituisce reato per alcuni episodi e con la
formula perché il fatto non sussiste per gli altri. Il procedimento nasceva da una
imputazione di concorso in usura elevata nei confronti di alcuni funzionari della locale
filiale della Banca di Ro., con riferimento a due relazioni di c/c accese presso la
predetta banca dalla Or. srl, sulle quali risultavano praticati, nel periodo compreso fra
il II semestre 1998 ed il III trimestre 2003, tassi di interesse superiori al tasso soglia
indicato dai Decreti Ministeriali emanati in attuazione della L. 7 marzo 1996 n. 108 che
aveva novellato l'art. 644 c.p. In particolare la contestazione rilevava che il
superamento del tasso soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la commissione
massimo scoperto (CMS), attraverso una interpretazione strumentale della circolare della
Banca d'Italia del 30/9/1996 e delle successive, che non tengono conto della CMS ai fini
del calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).
Nel corso dell'udienza preliminare il Gup disponeva perizia contabile affidando al CTU il
compito di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia con riferimento ai due c/c
bancari della Or. s.r.l., in essere presso la Banca di Ro., ponendo al CTU dei quesiti
alternativi, quanto al metodo di calcolo, che comportavano l'effettuazione di quattro
differenti conteggi.
Alla stregua del primo conteggio, che includeva la CMS nel calcolo del Tasso Effettivo
Globale (TEG) praticato dalla Banca, emergeva che le soglie di usura risultavano superate
in alcuni trimestri per entrambi i c/c.
Alla stregua del secondo conteggio (che adottava una formula di calcolo diversa da quella
indicata dalla Banca d'Italia ma non includeva la CMS) risultavano due esuberi sul c/c
(...), ma non veniva riscontrato alcun esubero sul c/c n. (...).
Secondo il terzo conteggio (che adottava la formula di calcolo indicata dalla Banca
d'Italia ma non includeva la CMS), i risultati non evidenziavano alcun esubero.
Alla stregua del quarto conteggio (che adottava la formula di calcolo indicata dalla Banca
d'Italia e includeva la CMS secondo le istruzioni fornite nel bollettino di vigilanza del
2 dicembre 2005) i risultati non evidenziavano alcun esubero.
In punto di diritto, il Gup osservava che, sia alla luce del tenore letterale della norma
di cui al IV comma dell'art. 644 c.p. che della "ratio legis", la CMS doveva
essere inclusa nella procedura di calcolo del TEGM, in quanto il legislatore, ai fini
della determinazione del tasso di interesse usurario, aveva chiaramente indicato che
doveva tenersi conto di tutti quei costi che il contraente era chiamato a sopportare in
relazione al credito accordatogli. Di conseguenza il Gup osservava che la scelta della
Banca d'Italia di non includere la CMS nella procedura di calcolo del TEGM non poteva
ritenersi vincolante per l'interprete. Pertanto l'elemento obiettivo del reato di usura
doveva ritenersi integrato, con riferimento a quei trimestri rispetto ai quali era stato
accertato l'esubero, utilizzando il metodo di calcolo che teneva conto della CMS.
Il Gup, inoltre, respingeva la tesi difensiva dell'errore determinato da ignoranza
scusabile della legge penale, con riferimento all'oscurità dei criteri per il calcolo del
tasso soglia, ma riscontrava la carenza dell'elemento soggettivo in testa ai funzionari
della Banca di Ro., riconoscendo che gli stessi avevano agito senza la coscienza e
volontà di porre in essere una condotta usuraria.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati Ce. Ca., Ce. Pi. Lo.,
Al. Ma. Pi. e Ro. Ma., con riferimento ai capi della sentenza in cui risultano assolti con
la formula "perché il fatto non costituisce reato", sollevando due motivi di
gravame con i quali deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed
inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche di
cui si deve tener conto nell'applicazione delle legge penale.
La manifesta illogicità della sentenza deriverebbe dal fatto che il giudice ha messo a
confronto il tasso soglia (TEGM), indicato nei D.M. sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Banca d'Italia, alla cui formazione non concorre la CMS, con il TEG
praticato dalla Banca di Ro., per il calcolo del quale il CTU ha tenuto conto anche della
CMS. A parere dei ricorrenti, qualora si volesse includere la CMS nel calcolo del tasso
soglia, ove lo si consideri un costo che deve essere preso in considerazione per la
determinazione del tasso di interesse usurario, non si potrebbe prendere in considerazione
un tasso soglia che sia stato concretamente determinato senza prendere in considerazione
la CMS. Ciò perché è evidente che, includendo tale onere (la CMS) nel calcolo degli
interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, si perverrebbe ad
un risultato diverso da quello rilevato dalla Banca d'Italia ed utilizzato dal Ministro
del tesoro per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.
Sotto il profilo del diritto, i ricorrenti osservano che la norma di cui all'art. 644 c.p.
è una norma parzialmente in bianco nella quale la determinazione concreta del tasso
usurario viene demandata agli organi amministrativi, all'esito di una procedura attraverso
la quale vengono determinati i Tassi Effettivi Globali Medi per ogni categoria di
operazioni omogenee. Pertanto la determinazione del tasso usurario non può essere rimessa
all'interprete che non può forzare i metodi di calcolo demandati per legge alle autorità
amministrative.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso anche le parti civili deducendo violazione di
legge e vizio della motivazione per manifesta contraddittorietà, illogicità e
travisamento della prova. Al riguardo le parti civili si dolgono delle motivazioni con cui
il Gup è pervenuto all'esclusione dell'elemento soggettivo in testa agli imputati,
facendo rilevare che, una volta esclusa la sussistenza dell'errore sul fatto, appariva
illogica e contraddittoria l'esclusione dell'elemento soggettivo dal momento che gli
imputati avevano applicato i tassi esuberanti essendo pienamente coscienti della loro
natura usuraria. Eccepiscono, inoltre, che nella fattispecie l'elemento soggettivo del
reato può essere integrato anche dal dolo eventuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare il ricorso delle parti civili.
In proposito occorre rilevare che non sono ammissibili i ricorsi proposti da En. Or. e Fe.
Ci., i quali hanno agito nella qualità di fideiussori della Or. S.r.l., in quanto,
secondo una recente pronunzia di questa Corte: "la persona danneggiata, pur
costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale
impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona
offesa" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37114 del 16/04/2009 Cc. Rv. 244601).
In punto di diritto, la Corte nella pronunzia citata ha rilevato che:
"La legge n. 46 del 2006, che ha tra l'altro abrogato l'art. 577 c.p.p., ha
profondamente modificato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a
procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione
non solo per violazione del contraddittorio, ma, quando sia costituita parte civile, anche
per gli altri motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.. Sicché si pone il problema
dell'estensione anche al danneggiato della legittimazione ad impugnare riconosciuta alla
persona offesa, quando vi sia stata costituzione di parte civile.
La soluzione del problema non può prescindere dalla preliminare considerazione che questa
impugnazione non è limitata ai soli effetti civili, perché una tale limitazione, tuttora
esplicitamente imposta dall'art. 576 c.p.p., comma 1 per le impugnazioni della parte
civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall'art. 428 c.p.p.,
comma 2, oltre ad essere incompatibile con la natura della decisione conclusiva
dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia.
Sicché deve ritenersi che il riferimento dell'art. 428 c.p.p., comma 2 alla persona
offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a
ricorrere per cassazione, trattandosi qui di un'impugnazione destinata alla tutela
esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Del resto la distinzione tra
persona offesa e danneggiato è ben chiara nella terminologia del codice (si vedano gli
artt. 11, 36, 77, 404 e 652 c.p.p.); e non è ragionevole che da una tale distinzione si
prescinda nell'ambito di una disposizione che alla persona offesa riconosca una più
limitata legittimazione ad impugnare anche quando sia costituita parte civile" (Cass.
Pen. Sez. 5, 15.1.2007, n. 5698, CED 235863)".
Nella fattispecie, poiché l'imputazione ha ad oggetto il reato di usura commesso in danno
della Or. S.r.l., alla quale la Banca di Ro. avrebbe applicato tassi di interesse
superiori alla soglia legale, è evidente che la persona offesa è soltanto tale società,
titolare dei due rapporti di conto corrente accesi presso la filiale di As. Pi. della
Banca di Ro., mentre i soggetti che hanno agito in qualità di fideiussori della società,
pur essendo - in ipotesi - danneggiati dal reato non possono essere considerati persone
offese.
Pertanto i ricorsi di En. Or. e Fe. Ci. devono essere dichiarati inammissibili.
Il ricorso proposto dalla Or. S.r.l. è ammissibile ma infondato nel merito.
A questo proposito occorre avere riguardo alla natura della sentenza di proscioglimento ex
art. 425 c.p.p. La regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere
emessa dal Gup all'esito della fase dell'udienza preliminare è quella inerente alla
prognosi di non evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio
raccolto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 11/11/2008 Cc. Rv. 242222). Con una recente
pronunzia questa Corte ha ribadito che: "La previsione di cui all'art. 425, comma
terzo, cod. proc. pen. - per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori -
è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione
soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione,
in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio
prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza
dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere" (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009 Cc. (dep. 03/06/2009) Rv. 244202).
Nella fattispecie non ricorre l'ipotesi che gli elementi istruttori raccolti possano avere
una qualunque evoluzione nel corso del dibattimento in quanto tutte le ipotesi possibili
di calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio applicato dalla Banca di Ro. alle due
relazioni di conto corrente in essere con la Orsini s.r.l. sono state prese in
considerazione dal CTU ed il Gup ha fatto proprio il conteggio più sfavorevole agli
imputati. Non essendo possibile alcun ulteriore sviluppo in dibattimento, in senso
favorevole all'accusa, del materiale istruttorio raccolto, non può essere censurata la
sentenza di non doversi procedere pronunziata dal Giudice dell'udienza preliminare poiché
il primo comma dell'art. 425 impone al Gup di pronunziare sentenza di proscioglimento
quando "... risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato...".
La sentenza impugnata, pertanto, è coerente con la regola di giudizio che governa l'esito
dell'udienza dibattimentale, ai sensi dell'art. 425 c.p.p.
Il Gup ha accettato il primo conteggio del CTU che includeva la CMS nel calcolo del Tasso
Effettivo Globale (TEG) praticato dalla Banca, dal quale emergeva che le soglie di usura
risultavano superate in alcuni trimestri per entrambi i c/c. Conseguentemente per i
trimestri nei quali non risultava alcun superamento del tasso soglia ha disposto il
proscioglimento degli imputati per l'insussistenza del fatto. Viceversa per gli altri
trimestri, avendo ritenuto sussistente l'elemento obiettivo del reato di usura per il
superamento del tasso soglia, ha proceduto all'esame della sussistenza dell'elemento
soggettivo del reato in testa agli imputati, tutti funzionari della locale agenzia della
Banca di Ro.
Al riguardo il Gup ha osservato che "la minima entità dei superamenti del tasso
soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi
nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (ben sei anni), la
presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca
d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della
contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti,
costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza
dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la
sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria"
(fol. 36 e 37).
Non v'è dubbio che la conclusione a cui è pervenuto il giudicante in punto di
insussistenza dell'elemento soggettivo sia sorretta da adeguata e congrua motivazione
esente da vizi logico-giuridici.
Né può intravedersi alcun vizio di illogicità o di contraddittorietà nella motivazione
per il fatto che il Gup ha escluso, nel caso di specie la configurabilità dell'errore di
diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 del codice penale, come modificato dalla sentenza
n. 364/1988 della Corte costituzionale.
Infatti se la sussistenza di un errore di diritto scusabile esclude sempre il dolo in
testa all'agente, esonerando il giudice da ogni ulteriore approfondimento in ordine
all'elemento soggettivo del reato, una volta escluso l'errore scusabile, non per questo
viene meno il dovere di verificare in concreto la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Nella fattispecie, tale verifica è stata puntualmente effettuata dal Gup con
argomentazioni prive di vizi logici che sfuggono ad ogni censura in questa sede.
Di conseguenza deve essere respinto il ricorso della parte civile Or. S.r.l.
Per quanto riguarda il ricorso proposto dai soggetti prosciolti dall'imputazione di usura
con la formula diversa da quella perché il fatto non sussiste, il Collegio osserva quanto
segue.
Con la legge 7 marzo 1996 n. 108, il legislatore ha novellato il reato di usura di cui
all'art. 644 c.p., delineando una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva che fa
perno su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attraverso una
procedura amministrativa. In linea generale il reato di usura comune si configura per
l'oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla
condizione della persona offesa, salvo che non si verifichi comunque un abuso delle
condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.
Ove non venga in considerazione l'abuso della situazione di bisogno, l'elemento oggettivo
del reato di usura è integrato dall'obiettivo superamento del tasso-soglia degli
interessi. Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura
amministrativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presunzione legale di
usurarietà degli interessi.
Più specificamente il comma 3 dell'art. 644 c.p. prevede che: "la legge stabilisce
il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
A norma dell'art. 2, comma 4, della L. 108/1996: "il limite previsto dal terzo comma
dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il
credito è compreso, aumentato della metà."
Lo stesso articolo 2, ai commi 1 e 2 prevede le modalità di svolgimento della procedura
amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, stabilendo:
"1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi,
rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta
ufficiale.
2. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata
annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio
italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale."
In sostanza la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo
oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto
di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà.
Di conseguenza la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale
parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto
penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura
amministrativa. Se tale procedura non venisse portata a termine, con la pubblicazione
trimestrale dei Decreti del Ministro del Tesoro (attualmente dell'Economia e delle
Finanze) portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per
la mancanza di un elemento essenziale, integrativo della condotta, fatta salva l'ipotesi
dell'abuso dello stato di bisogno.
Proprio il rilievo che assume la procedura amministrativa per l'integrazione del reato ha
fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità della norma. Sul punto è intervenuta questa
Sezione che ha statuito che: "In tema di usura è manifestamente infondata
l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma
cod. pen. e 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il
profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso
soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di
usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della
riserva di legge in materia penale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20148 del 18/03/2003
Ud. Rv. 226037. Con tale pronunzia la Corte ha osservato che il principio della riserva di
legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per
la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato
ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi
finanziari.
Non v'è dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che
l'autorità amministrativa deve compiere per "fotografare" l'andamento dei tassi
finanziari.
Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che nella sua qualità di Organo
di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari
autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal
sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni
creditizie.
E tuttavia questo intervento tecnico per "fotografare" l'andamento dei tassi
finanziari postula comunque delle scelte interpretative da parte dell'Organo di vigilanza
tanto in merito alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali
effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre, quanto in
merito all'individuazione "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e
delle spese (...) collegate all'erogazione del credito", che devono essere incluse
nelle rilevazioni statistiche, quanto delle voci che devono essere escluse, in quanto
imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all'erogazione del credito.
A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario,
in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie indicano analiticamente i
dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese.
In particolare il punto C4. (Trattamento degli oneri e delle spese), prevede:
"Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di
"istruttoria cedente");
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine
locazione contrattuale");
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse
da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al
successivo punto b);
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per
l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il
rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo
adempimento di obblighi di legge.
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate
indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità
o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano
certificate da apposita polizza.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i
compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il
costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
- il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie,
certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di
portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che
cura la riscossione);
- le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri,
spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di
leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso)".
Nel successivo punto C.5 le istruzioni di vigilanza (in vigore fino al 2 trimestre 2009)
prevedono che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene
rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
La metodologia per il calcolo del TEG applicata dalla Banca d'Italia, fin dalla prima
rilevazione, è stata posta a fondamento dei decreti ministeriali nei quali, come previsto
dall'art. 2, co. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108, è contenuta la rilevazione
trimestrale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite
previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari. Infatti, fin dal primo decreto (D.M. 22 marzo 1997) il Ministro del Tesoro
determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando che
"i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente
applicata".
Per quanto riguarda la natura della commissione di massimo scoperto, occorre fare
riferimento alle Istruzioni di vigilanza che la definiscono in questo modo:
"Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato
dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di
fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso -
che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un
determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto
massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le
quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista
uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre
categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG".
Risulta evidente, pertanto, che tale voce non costituisce un interesse in senso tecnico,
bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di
conto corrente", che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore
redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide, oltre
l'affidamento concesso.
Non può escludersi, però, che tale onere sia collegato all'erogazione del credito, anche
se, in qualche modo riflette una patologia dei rapporti bancari che si esprime nello
scoperto di conto corrente o nello sconfinamento di fido.
Ciò ha fatto sorgere delle legittime perplessità in ordine alla conformità al dettato
legislativo del metodo di rilevazione adottato dalla Banca d'Italia (e fatto proprio dal
Ministro competente) nella parte in cui esclude la CMI dal calcolo del TEG. Tali
perplessità sono emerse episodicamente dinanzi ai giudici di merito, ma il problema non
è mai stato compiutamente esaminato da questa Corte.
In particolare la sentenza n. 8551/2009 di questa Sezione ha preso in considerazione il
problema della pretesa violazione dell'art. 644, IV comma c.p. insito nel metodo di
calcolo utilizzato dalla Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale,
che non terrebbe conto della voce "commissione di massimo scoperto, ma si è limitata
a rilevare che "il metodo di calcolo dei tassi effettivi globali medi previsto dalla
Banca d'Italia è stato integralmente accolto nei decreti ministeriali emessi ai sensi
dell'art. 2 L. 108/96 nei quali è espressamente previsto che le banche debbano
attenervisi al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2 comma 4 della
legge 7 marzo 1996 n. 108", senza ulteriormente indagare sulla conformità dell'esito
della procedura amministrativa, così ritualmente espletata, alle disposizioni di cui al
IV comma dell'art. 644 c.p. con riferimento agli elementi di cui obbligatoriamente si deve
tenere conto per la determinazione del tasso di interesse usurario.
Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p.
(secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai
fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente
sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la
Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato
all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza
concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui
l'intermediatario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di
liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un
intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi
conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in
materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare l'art. 2 bis del D.L.
29/11/2008 n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2. Tale articolo al comma 1
disciplina le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto,
ridimensionandone l'operatività. Al comma secondo precisa che: "gli interessi, le
commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono
una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108."
In applicazione di tale normativa la Banca d'Italia ha diramato, nell'agosto del 2009, le
nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura. Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono
indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche:
"gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel
caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti
affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove
applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti."
La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata
norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto
puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi
amministrativa difforme.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte non possono essere censurate le conclusioni,
in punto di diritto, a cui è pervenuto il giudice di merito che ha interpretato l'art.
644, IV comma, c.p. nel senso che la Commissione di massimo scoperto rientra fra gli oneri
che devono essere presi in considerazione per il calcolo del Tasso Effettivo Globale
riferito ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza deve essere respinto il ricorso proposto da Ce. Ca., Ce. Pi. Lo., Al. Ma.
Pi. e Ro. Ma.
Tutti i ricorrenti, conseguentemente devono essere condannati al pagamento delle spese del
procedimento. Inoltre En. Or. e Fe. Ci. devono essere condannati - ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di En. Or. e Fe. Ci. e rigetta i ricorsi di Or. S.r.l. di
Ce. Pi. Lo., Al. Ma. Pi., Ce. Ca., e Ro. Ma.
Condanna tutti i predetti al pagamento delle spese processuali e En. Or. e Fe. Ci. anche
della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
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