Fermo amministativo - D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, ex art. 86 - Preavviso di fermo del Codice della stada - Il preavviso e' impugnabile
davanti alla Commissione Tributaria (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del
07-05-2010, n. 11087)
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 07-05-2010, n. 11087
Motivi della decisione
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 57, la società ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto:
"se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba ravvisarsi la
competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario". Il
quesito è inammissibile per la sua genericità ed astrattezza, mancando il riferimento
alla fattispecie concreta. Non viene precisato, infatti, se nella specie, secondo la parte
ricorrente, si discuta o meno soltanto di debiti tributari o anche di debiti di altro
tipo. Il quesito non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro
assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione
delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre
materia nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie
dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha
tenuto discinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata
del suo decisum soltanto a queste ultime.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 615
c.p.c., la società ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto "se il
preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che,
quale atto preordinato all'espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un
credito è atto impugnabile". L'Equitalia prospetta, sostanzialmente la tesi della
non impugnabilità di un atto considerato meramente preparatorio,, in relazione al quale
il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realtà, l'atto impugnato (il
cui esame è consentito in relazione al giudizio di ammissibilità del ricorso
introduttivo) contiene (oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni
dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si
provvedere alla iscrizione del "fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico
senza ulteriore comunicazione".
Quindi, l'atto impugnato vale come comunicazione ultima della
iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l'interesse
ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il
decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l'iscrizione del fermo, direttamente
in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di
senso. E' noto che il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, in forza del
quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei
cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella
esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), è stato superato dalla prassi di invitare
ulteriormente l'obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla
scadenza dell'ulteriore termine si procede all'iscrizione del fermo (si tratta di prassi
notorie che traggono origine da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alle società di
riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con
risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2).
Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo,
non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. 2^, 20301/2008,
8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma
tale indirizzo deve ritenersi superato dall'intervento di queste SS. UU. secondo il quale
"Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86,
che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile
innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del
contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100
c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della
legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso
non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso
estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon
andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria
operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. 10672/2009). Analoghe
considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni
extratributarie.
Ne deriva che la tesi della non impugnabilità del preavviso, prospettata con il secondo
motivo, non può trovare accoglimento.
Infine, con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione (omissione,
insufficienza e contraddittorietà) e viene prospettato alla Corte il seguente quesito di
diritto: " se il preavviso è l'unico provvedimento contro il quale il debitore può
opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il
fermo venga effettivamente iscritto". A parte i profili di inammissibilità del
motivo con il quale viene contraddittoriamente prospettata la omissione (carenza) della
motivazione e, contemporaneamente, la sua contraddittorietà (sovrabbondanza); a parte che
a fronte di una censura formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non viene
indicato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma viene invece prospettato un
quesito di diritto (altro profilo di inammissibilità), il motivo è infondato. Infatti,
come già è stato detto, il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e
diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del
preannunciato provvedimento cautelare.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza la liquidazione delle spese, non avendo
la parte intimata svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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