Atto di citazione - Vizi - Sanatoria della
nullita' della citazione per difetto di capacita' del convenuto non costituito. La
sanatoria prevista all'art. 164 comma 2 c.p.c. è applicabile anche in appello Cassazione
civile, Sezioni unite, sentenza 13 - 19 aprile 2010, n. 9217 (Cassazione civile, Sezioni
unite, sentenza 13 - 19 aprile 2010, n. 9217)
Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 13 - 19 aprile 2010, n. 9217
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Motivi della decisione
1. Con lunico motivo dimpugnazione A. T. R. deduce violazione dellart.
75 c.p.c. e delle norme in materia di legittimazione ad agire di soggetti interdetti o
inabilitati. Sostiene che, secondo la giurisprudenza, il difetto di capacità
processuale è sanato, con effetto retroattivo, esteso anche ai precorsi gradi o fasi del
giudizio, mediante la costituzione in causa del soggetto legittimato, il quale manifesti,
con il suo comportamento, la volontà di ratificare la condotta difensiva anteriore a tale
costituzione. Sicché è errata la decisione della corte dappello, fondata
sullassunto che la costituzione in giudizio della curatrice A. M. B. avrebbe potuto
avere efficacia sanante solo ex nunc, inidonea a superare la preclusione derivante dal
già intervenuto decorso del termine di decadenza dallimpugnazione.
La controricorrente V s.r.l. sostiene invece che, secondo quanto prevede lart. 182
comma 2 c.p.c., il difetto di legittimazione processuale può essere effettivamente
sanato, per intervento del giudice, ma entro i limiti delle preclusioni derivanti dalle
decadenze già verificatesi. Sicché correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che
la costituzione in giudizio della curatrice A. M. B. non valesse a sanare la nullità
dellappello proposto senza assistenza da A. T. R., in quanto la ratifica era
sopravvenuta quando il termine per proporre limpugnazione era già decorso.
2. Le contrapposte interpretazioni degli art. 75 e 182 c.p.c. sostenute
dalle parti riproducono il contrasto giurisprudenziale denunciato nella ordinanza
interlocutoria della Prima sezione civile. In realtà è ormai sostanzialmente indiscusso
che, con specifico riferimento alla posizione processuale dellinabilitato, non siano
riproponibili le distinzioni che sul piano del diritto sostanziale opera lart. 427
c.c. tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La giurisprudenza assolutamente prevalente esclude che lassistenza del
curatore non sia necessaria quando lattività processuale della parte nel giudizio
assuma i caratteri dellatto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere
dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dellattività nel processo,
lart. 394, comma 2, richiamato dallart. 424 c.c., stabilisce che
linabilitato può stare in giudizio con lassistenza del curatore, senza
distinguere a seconda della natura dellattività che egli intenda svolgere
(Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4580, in motivazione). E questo orientamento
giurisprudenziale va qui ribadito.
Sono più in generale controverse invece le conseguenze del difetto di capacità
processuale della parte.
Più precisamente è controverso nella giurisprudenza di questa corte:
a) se il potere giudiziale di regolarizzazione della rappresentanza o assistenza o
autorizzazione delle parti, previsto dallart. 182, comma 2, c.p.c., possa essere
esercitato solo durante la fase istruttoria (Cass., sez. II, 10 marzo 2009, m. 5775, m.
607106, Cass., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8058, n. 598620) ovvero anche nella fase
decisoria e quindi anche nei gradi di giudizio successivi al primo (Cass., sez. I, 27
marzo 2003, n. 4555, m. 561505, Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8722, m. 518569);
b) se il giudice abbia solo la facoltà (Cass., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8241, m. 588563,
Cass., sez. L, 16 giugno 1998, n. 6010, m. 516529) o invece il dovere di esercitare tale
potere (Cass., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4485, m. 606793, Cass., sez. II, 11 aprile
2006, n. 8435, m. 588542);
c) se la conseguente regolarizzazione abbia effetti ex tunc (Cass., sez. I, 6 luglio 2007,
n. 15304, m. 600422) o ex nunc (Cass., sez. I, 9 marzo 2005, n. 5175, m. 579954);
d) se il limite delle decadenze già maturate, imposto dallart. 182 comma 2 c.p.c.,
sia riferibile alle sole decadenze relative al rapporto sostanziale (Cass., sez. III, 29
settembre 2006, n. 21255, m. 593892, Cass., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20913, m.
584205) ovvero anche a quelle verificatesi nel processo (Cass., sez. I, 30 settembre 2005,
n. 19214, m. 584007, Cass., sez. I, 18 aprile 2003, n. 6297, m. 562313).
Tuttavia sono in realtà solo due le linee interpretative che si
confrontano.
Secondo una prima opzione interpretativa lintervento del giudice inteso a sanare i
vizi di costituzione derivanti dal difetto di capacità processuale delle parti è
obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex
tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Secondo unopposta opzione interpretativa, invece, lintervento regolarizzatore
del giudice è solo facoltativo e non può essere esercitato oltre la fase istruttoria né
nei giudizi dimpugnazione, perché precluso dalle decadenze anche processuali già
verificatesi.
Non mancano peraltro posizioni intermedie in quella giurisprudenza che, pur riconoscendo
lefficacia retroattiva della regolarizzazione anche in fase di impugnazione, esclude
che la sanatoria possa operare quando il difetto di capacità processuale sia stato già
accertato e dichiarato dal giudice in una precedente fase del giudizio (Cass., sez. I, 17
luglio 2007, n. 15939, m. 600393, Cass., sez. I, 20 settembre 2002, n. 13764, m. 557495).
Ma si tratta di orientamento incoerente, perché, se il giudice ha lobbligo di
promuovere in ogni fase o grado del giudizio la regolarizzazione del difetto di capacità
processuale, non può dichiararlo senza prima assegnare un termine alla parte per
provvedervi; sicché va corretta la decisione che lincapacità abbia dichiarato
senza tale previo adempimento.
Lincertezza interpretativa, derivante dai riferiti contrasti giurisprudenziali,
risulterà comunque superata per il futuro, perché la legge n. 69 del 2009 ha modificato
lart. 182 c.p.c., prevedendo, analogamente a quanto già stabilisce lart. 164
comma 2 c.p.c. per la nullità della citazione, che, quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la
nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio
per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o lassistenza,
per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle
liti o per la rinnovazione della stessa. Losservanza del termine sana i vizi, e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della: prima
notificazione.
Sicché ha ricevuto conferma legislativa la tesi dellobbligatorietà in ogni fase e
grado del giudizio. e dellefficacia retroattiva dellintervènto del giudice. E
questa soluzione normativa, che recepisce un orientamento anche dottrinale già
affermatosi, non può non valere anche come criterio interpretativo del testo precedente.
3. In realtà lart. 182 comma 2 c.p.c., va certamente letto in
combinazione con lart. 75 comma 2 c.p.c., laddove prevede che le persone che
non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non
rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro
capacità. Tuttavia deve riconoscersi che, proprio in ragione di
uninterpretazione combinata delle due norme, il difetto di capacità processuale
delle parti risulta sanabile; e non solo per intervento del giudice.
Infatti loriginaria previsione dellart. 182 comma 2 c.p.c., che il
giudice può assegnare alle parti un termine per la sanatoria dellincapacità
processuale rilevata, non può essere intesa come riconoscimento di una mera facoltà,
svincolata da qualsiasi parametro normativo. Una tale interpretazione risulterebbe
incompatibile con la stessa connotazione della giurisdizione quale sistema di giustizia
legale, le cui decisioni sono legittimate esclusivamente dalla conformità a un ordine di
norme e di valori precostituito. E tanto ha ribadito anche la Corte costituzionale,
quando, nellescludere lillegittimità costituzionale dellart. 182 comma
2 c.p.c., ha affermato che la facoltà di cui al capoverso dellarticolo
denunziato, non si traduce in mero arbitrio bensì unicamente risponde allesigènza
di adeguare la ragione di equità alla varietà dei casi pratici tra laltro,
impedendo lautomatica sanatoria di casi in cui il vizio della rappresentanza non
appaia dipendente da errore scusabile, onde la sua regolarizzazione - ove, in ipotesi,
ammessa - oltreché pregiudicare linteresse della parte contrapposta, finirebbe con
il derogare al principio della ritualità del contraddittorio, oltre il limite in cui tale
deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di collaborazione tra il giudice e le
parti (C. cost., n. 179/1974).
Tuttavia questo riferimento al criterio della scusabilità dellerrore è del tutto
privo di fondamento normativo, posto che lart. 182 c.p.c. prevede la sanabilità del
difètto di costituzione indipendentemente dalle cause che labbiano determinato.
La previsione che il giudice ha la possibilità di
concedere un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio vale invece ad
ammettere la sanatoria di una nullità, non ad attribuire al giudice un potere arbitrario.
Ha dunque un duplice significato:
a) linvalidità derivante dallincapacità processuale della parte è sanabile,
appunto perché può essere sanata con la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o lassistenza o con il rilascio
delle necessarie autorizzazioni;
b) ma la sanatoria deve essere promossa dal giudice, assegnando un termine
alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa. Quanto al limite delle
decadenze già maturate, imposto dallart. 182 comma 2 c.p.c., esso renderebbe la
norma del tutto superflua, se fosse riferibile anche alle decadenze processuali, anziché
solo a quelle sostanziali, perché non avrebbe ragione la concessione di un termine per il
compimento di attività dalle quali la parte non sia ancora decaduta.
Si deve pertanto concludere nel senso che le invalidità derivanti dal difetto di
capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti;
segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui
linvalidità si riferisce. Mentre lintervento del giudice inteso a promuovere
la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha
efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
4. Quanto detto attiene tuttavia ai casi di invalida costituzione in
giudizio della persona incapace, ma non al caso in cui sia la stessa citazione a risultare
invalida per incapacità processuale del convenuto, non costituitosi in giudizio. E con
riferimento al caso in esame, va rilevato che nel giudizio di primo grado A. T. R., citato
senza lassistenza della curatrice, rimase appunto contumace; mentre nel giudizio
dappello chiese lannullamento della sentenza appellata, eccependo la nullità
della citazione.
Assume rilevanza dunque la distinzione tra il caso in cui il difetto di
capacità processuale della parte determini solo uninvalidità della sua
costituzione in giudizio e il caso in cui determini una nullità della stessa citazione
della parte incapace, non costituitasi in giudizio.
Secondo quanto prevede lart. 163 comma 3, n. 2, c.p.c., infatti, la citazione deve
indicare il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la
dimora del convenuto e delle persone che lo rappresentano o lo assistono. E
lart. 164 comma 1 c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla se è omesso o
risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2
dellarticolo 163. In particolare è nulla la citazione in giudizio di persona
incapace (Cass., sez. II, 22 dicembre 1995, n. 13068, m. 495185).
Sicché deve ritenersi che la sanatoria della nullità della citazione
per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, non è disciplinata
dallart. 182 comma 2 c.p.c., bensì dallart. 164 comma 2 c.p.c., laddove, nel
testo già vigente allepoca della pronuncia della sentenza impugnata, prevede che,
se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità
della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone dufficio la rinnovazione entro
un termine perentorio; aggiungendo che la rinnovazione della citazione ne sana
i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento
della prima notificazione. È tuttavia controversa, in giurisprudenza come in
dottrina, lapplicabilità dellart. 164 comma 2 c.p.c. nei giudizi
dimpugnazione e segnatamente nel giudizio dappello.
Sono tre in sintesi gli orientamenti che si confrontano:
a) secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, il giudice
dappello, rilevata la nullità della citazione, dovrebbe limitarsi a una decisione
sul rito, annullando la sentenza di primo grado senza alcuna pronuncia sul merito (Cass.,
sez. I, 24 marzo 1982, n. 1861, m. 419705, Cass., sez. I, 3 aprile 1992, n. 4078, m.
476570, Cass., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11394, m. 530588, Cass., sez. III, 10 febbraio
2003, n. 1947, m. 560350);
b) secondo una diversa opzione interpretativa, il giudice
dappello dovrebbe applicare analogicamente lart. 354 c.p.c., rimettendo gli
atti al giudice di primo grado, perché provveda alla sanatoria prevista dallart.
164 comma 2 c.p.c. (Cass., sez. I, 19 aprile 1991, n. 4227, m. 471746, Cass., sez. III, 20
agosto 1997, n. 7746, m. 506871);
c) secondo unulteriore opzione interpretativa, infine, il giudice
dappello dovrebbe promuovere direttamente la sanatoria ammessa dallart. 164
comma 2 c.p.c., non essendo prevista la nullità della citazione tra i casi di rimessione
della causa al giudice di primo grado (Cass., sez. I, 2 agosto 1990, n. 7764, m. 468513,
Cass., sez. I, 3 luglio 1999, n. 6879, m. 528260, Cass., sez. III, 27 maggio 2005, n.
11292, m. 582794, Cass., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11317, m. 608269).
Dei tre orientamenti è preferibile questultimo, attualmente maggioritario.
Infatti lart. 164 comma 2 c.p.c. non pone limiti temporali o procedimentali alla
possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in
applicazione dellart. 156 comma 3 c.p.c. e dellart. 164 comma 3 c.p.c., la
stessa interposizione dellappello da parte del contumace comporti la sanatoria della
nullità della citazione. Questa sanatoria tuttavia esclude che sia invalida, vale a dire
inammissibile, la domanda, ma non esclude linvalidità del giudizio svoltosi in
violazione del contraddittorio.
Il giudice dappello deve pertanto dichiarare la nullità della
sentenza e del giudizio di primo grado.
Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della
causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa
tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c.,
non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio
del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale
lesigenza della ragionevole durata del processo.
Sicché il giudice dappello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di
primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dellart.
162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario (Cass., sez. II,
13 dicembre 2005, n. 27411, m. 586913).
5. In accoglimento del ricorso di A. T. R., pertanto, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio alla Corte dappello di Milano, che, dichiarata la nullità del giudizio di
primo grado, deciderà nel merito, previa eventuale rinnovazione degli atti nulli.
In considerazione delle incertezze giurisprudenziali, le spese di questa fase del giudizio
vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
dappello di Milano in diversa composizione, compensando le spese del giudizio di
legittimità.
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