Separazione personale dei coniugi - contributo al
mantenimento dei figli - assegno di mantenimento - tenore di vita - Sussistenza di
(temporanee) borse di studio percepite dal figlio, necessaria la prova della loro
adeguatezza a renderlo autosufficiente - Il tenore di vita matrimoniale deve, poi,
essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai
coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della
sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma
anche dei redditi di ogni altro tipo, nonche' delle utilita' derivanti dai beni immobili
di loro proprieta', ancorche' improduttivi di reddito (Corte di Cassazione Sezione 1
Civile Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8954)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8954
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 luglio 2004, pronuncio' la separazione personale
dei coniugi Fa.Fr. e Mo. Go. Da. Ma. senza addebito, assegno' la casa coniugale a
quest'ultima e condanno' il marito a corrisponderle quale contributo al mantenimento dei
due figli Lo. ed An. maggiorenni, ma non ancora autosufficienti e con lei conviventi
l'assegno di euro 1.300 mensili.
In parziale accoglimento dell'impugnazione di ciascuna delle parti, la Corte di appello di
Roma ha revocato il contributo del Fa. al mantenimento dei figli che nelle more avevano
trovato un lavoro e si erano allontanati dall'abitazione dei genitori, e conseguentemente
l'assegnazione dell'immobile di proprieta' comune delle parti alla Mo. Go. cui ha
attribuito un assegno di mantenimento di euro 1.000 mensili sul presupposto che i coniugi
durante la convivenza conducevano una vita agiata e che la separazione aveva creato un
notevole divario tra i loro redditi che non consentiva alla moglie di conservare il
pregresso tenore di vita.
Per la Cassazione della sentenza, Fa.Fr. ha proposto ricorso per due motivi, illustrati da
memoria, cui resiste la Mo. Go. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 155, 433, 438 e 441
cod. civ. nonche' difetto di motivazione; censura la sentenza impugnata per aver revocato
l'assegno corrisposto per i figli maggiorenni con decorrenza dal febbraio 2007, senza
considerare che si trattava in realta' di un assegno alimentare, percio' subordinato
all'esistenza di presupposti diversi; e che dall'istruttoria svolta era emerso che il
figlio Lo. aveva raggiunto l'indipendenza economica quanto meno dal 1 settembre 2004 e la
figlia An. dal 1 gennaio 2005;mentre la relativa domanda era contenuta gia' nel ricorso in
appello.
La censura e' inammissibile con riguardo alla statuizione resa nei confronti della figlia
An. , in quanto il Tribunale aveva condannato il Fa. a corrispondere quale contributo al
mantenimento di entrambi i figli l'assegno mensile di euro 1.300, corrispondente
all'importo di euro 650 per ciascuno. E tuttavia il ricorrente con l'impugnazione proposta
aveva chiesto la revoca dell'assegno esclusivamente nei confronti del figlio Lo. , mentre
nei confronti della figlia la domanda, peraltro in via subordinata, era limitata alla
riduzione di detto assegno in relazione alle mutate condizioni di quest'ultima (cfr.
conclusioni riportate nella parte iniziale della sentenza). Per cui, avendo la Corte di
appello accolto la suddetta domanda ed anzi adottato al riguardo un provvedimento ancor
piu' favorevole di quello richiesto dal Fa. , per avere revocato in radice anche il
contributo al mantenimento della figlia, difetta nel ricorrente l'interesse ad impugnare
la statuizione, dato che la stessa ha interamente condiviso il suo motivo di impugnazione,
attribuendogli anzi un bene di consistenza maggiore di quello richiesto nell'atto di
appello. E. d'altra parte risultando la questione della decorrenza della revoca
dell'assegno corrisposto alla figlia del tutto nuova rispetto al thema decidendum posto
dal ricorrente nel giudizio di appello che era soltanto quello di stabilire se l'importo
dell'assegno mensile pari a 6&0 euro dovesse restare immutato, o andasse ricalcolato
e/o ridotto in vista delle migliorate condizioni economiche di costei.
Il motivo e' altresi' infondato con riferimento al contributo dovuto per il mantenimento
del figlio Lorenzo revocato dalla decisione impugnata con decorrenza dal febbraio 2007 per
avere accertato che quest'ultimo aveva raggiunto l'indipendenza economica soltanto nel
corso del giudizio di impugnazione.
Senza specificare pretese deficienze o contraddittorieta' dell'iter argomentativo della
sentenza impugnata, il ricorrente in fatto ne censura soltanto il risultato raggiunto
contrapponendovi le dichiarazioni rese dal figlio nelle udienze del 19 gennaio e 8 giugno
2006, che aveva riferito di avere conseguito nel febbraio 2004 una borsa di dottorato
triennale di euro 850 mensili presso l'Universita' di *** e di essersi trasferito nel
settembre successivo negli Stati Uniti con una borsa di studio biennale di euro 816
mensili (cui andava aggiunto un guadagno di 1400 mensili tratto dalle lezioni di lingua
italiana che egli dava durante il soggiorno in ***).
Sennonche' questa Corte ha rilevato al riguardo: a) che dall'articolo 30 Cost., articoli
147, 148 e 155 cod. civ., articolo 6 legge sul divorzio) si trae il precetto che i figli
maggiorenni ma tuttora dipendenti non per loro colpa dai genitori, hanno diritto a
conseguire il mantenimento da costoro, fino al momento in cui raggiungano una propria
indipendenza economica, ovvero versino in colpa per non essersi messi in condizione di
conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di
un'idonea attivita' lavorativa; e che detto diritto non consiste nella mera corresponsione
degli alimenti, ma assume eguale consistenza ed ampiezza di quello attribuito dal
menzionato articolo 155 cod. civ. ai figli minorenni cui la loro posizione va assimilata
(Cass. 8868/1998; 9806/2003; 6975/2005); b) che il conseguimento di emolumenti percepiti
in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in
vista dell'apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e
temporaneita' non e' equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non
essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresi' la
prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata
del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cass. 407/2007;
22498/2006); c) che la relativa valutazione resta affidata al giudice di merito.
Pertanto nel caso non era sufficiente al ricorrente prospettare la sussistenza di dette
(temporanee) borse di studio percepite dal figlio, che peraltro per mantenerle era tenuto
a vivere presso le relative sedi universitarie, ma era necessaria la prova della loro
adeguatezza a renderlo autosufficiente soprattutto allorche' lo stesso aveva dovuto
trasferirsi negli Stati Uniti: adeguatezza invece smentita dallo stesso Fa. avendone la
moglie riportato la dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 19 gennaio 2006 di
ritenere che "i figli erano abbastanza autonomi o quanto meno lo stanno diventando
presto". Per cui e' corretta la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata che
soltanto dopo il ritorno del figlio in Italia ed a decorrere dalla conclusione del
giudizio di appello sussisteva la prova che il lavoro reperito fosse idoneo a consentirgli
la totale indipendenza economica dai genitori.
Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 156 e 148 cod.
civ. e articolo 710 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver attribuito alla
moglie un assegno di mantenimento senza considerare: a) che non era stato provato il
tenore di vita agiato condotto dai coniugi durante la convivenza b) che non era stato
tenuto conto del decremento dei suoi redditi negli ultimi 5 anni, che avrebbe dovuto
indurre la sentenza impugnata quanto meno a recepire un parametro medio e che comunque
all'inizio dell'anno 2007 era stato posto in pensione; c) che non erano state detratte
neppure le spese che egli sosteneva per prendere in locazione un appartamento nonche'
quelle per il proprio accudimento domestico. Anche queste censure sono infondate.
L'articolo 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la
separazione il diritto di ottenere dall'altro un assegno di mantenimento, non gia'
soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensi' tutte le volte in cui non sia in
grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialita' economiche, il
tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo
corrispondesse alle potenzialita' economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una
differente redditualita' che giustifichi l'assegno con funzione riequilibratrice.
Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente
valutare il suddetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniuge richiedente sia in
grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di
tali mezzi condizione necessaria per averne diritto (Cass. 13592/2006; 4800/2002;
3974/2002).
Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base
dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con
particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei
redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonche'
delle utilita' derivanti dai beni immobili di loro proprieta', ancorche' improduttivi di
reddito (Cass., 23051/2007; 3974/2002; 4679/1998; 6612/1994).
E la Corte di appello ha compiuto proprio detto accertamento, pervenendo alla conclusione
"che le parti durante il periodo di convivenza matrimoniale (protrattasi per oltre 20
anni) potevano permettersi un tenore di vita agiata, disponendo dei redditi provenienti
dalle attivita' professionali svolte da entrambi": in conformita' a quanto
riconosciuto dallo stesso Fa. nelle difese depositate nel giudizio di primo grado,
trascritte dalla controparte e da lui non contestate, ove il ricorrente aveva riferito che
la famiglia aveva diversi aiuti domestici (bambinaia, giardiniere ecc.), era solita
consentirsi numerosi viaggi all'estero e prendere ivi villette in affitto, contrarre
numerose polizze assicurative ed intrattenere conti correnti con banche nazionali ed
estere; e che aveva infine acquistato un appartamento in multiproprieta' in Austria; per
cui non dubitando neppure quest'ultimo del palese squilibrio esistente in conseguenza
della separazione tra la sua posizione economica e quella della moglie, e
dell'impossibilita' della moglie a mantenere con i redditi propri il pregresso tenore di
vita, non ne e' contestabile il diritto a conseguire l'assegno di mantenimento, percio'
legittimamente riconosciuto dalla decisione impugnata.
La Corte territoriale, poi, ha accertato che quelli del marito ammontavano nell'anno 2000
a lire 5.400.000 mensili e che gli stessi erano progressivamente aumentati nel quinquennio
successivo fino a raggiungere nel 2005 un importo netto di euro 53.500, pari ad euro 4.600
mensili, quasi quadruplo rispetto alle retribuzioni percepite nel medesimo anno dalla Mo.
Go. (pag. 5); sicche' per contestare tali risultanze, tratte peraltro dalle certificazioni
rilasciate dall'Istituto di fisica nucleare di cui il Fa. e' dipendente, non era
sufficiente a quest'ultimo affermare apoditticamente che invece le retribuzioni suddette
nel periodo in questione erano complessivamente diminuite, occorrendo che egli
trascrivesse nel ricorso il contenuto della documentazione che induceva a siffatta
conclusione (CUD, dichiarazioni dei redditi, cedole dello stipendio): in tal modo
dimostrando l'illogicita' e/o l'insanabile contrasto dell'opposto giudizio con essa
incompatibile, cui era pervenuta la decisione impugnata. Mentre la circostanza
sopravvenuta che il ricorrente e' cessato dal servizio attivo ed e' stato posto in
pensione puo' giustificare, come egli stesso ha finito per riconoscere, ove la sua
situazione economica complessiva sia effettivamente peggiorata in conseguenza di detto
evento sopravvenuto, di richiedere giudizialmente la revisione delle condizioni che hanno
determinato l'attribuzione dell'assegno (o in tale misura) alla moglie.
Ed infine la Corte di appello ha determinato l'assegno in questione nella misura di euro
1.000 proprio per avere "valutato comparativamente le condizioni economiche delle
parti": e quindi non soltanto i loro diversi redditi, ma anche gli oneri che
gravavano su ciascuno di essi, tant'e' che la decorrenza e' stata stabilita a partire dal
febbraio 2007 perche' nella stessa data e' cessato l'obbligo del Fa. di contribuire al
mantenimento di entrambi i figli maggiorenni; e perche' d'altra parte non soltanto il
ricorrente, ma anche la moglie devono affrontare la spesa necessaria a procurarsi un
alloggio dato che la decisione impugnata, dopo aver accertato che i figli erano divenuti
autosufficienti ed erano andati a vivere lontano dalla casa coniugale, ha revocato
l'assegnazione di quest'ultima alla Mo. Go. , dando altresi' atto che i coniugi avevano
manifestato il comune intendimento di alienarla, incaricando contestualmente un'agenzia
immobiliare di provvedere in tali sensi. Per cui sotto questo profilo la doglianza esposta
si traduce nell'inammissibile attesa di una valutazione delle risultanze istruttorie
diversa da quella operata dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere
istituzionale, anche elettivo di quelle ritenute idonee a sorreggere la pronunzia, del
quale, per quel che in questa sede rileva, ha reso sufficiente ragione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore della Mo. Go. in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 2.500,00 per
onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
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