Organismo di diritto pubblico - definizione -
requisiti per considerare come organismo di diritto pubblico una società partecipata -
sono tali gli organismi dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare
specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici (Corte
di Cassazione, SS.UU. Sentenza n. 8225/2010 del 7 aprile 2010)
Corte di Cassazione, SS.UU. Sentenza n. 8225 del 7 aprile 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La I.G.E.R. Co. s.p.a., esclusa dalla gara indetta dalla societa' consortile per azioni C.
A. A. D. N. (C.A.A.N.) per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture
varie a servizio dell'Area C.A.A.N. nel Comune di (omissis), impugnava il provvedimento di
esclusione dinanzi al TAR della Campania, che declinava la propria giurisdizione, in base
al rilievo che il C. A. A. D. N. fosse una persona giuridica di diritto privato.
Tale decisione veniva impugnata dalla I.G.E.R. dinanzi al Consiglio di Stato che
accoglieva l'appello, affermando che il C. A. A. D. N. , contrariamente a quanto ritenuto
dal TAR, deve essere qualificato come organismo di diritto pubblico, con conseguente
giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto (come nel
caso di specie) l'affidamento di appalti dallo stesso indetti.
La decisione del Consiglio di Stato e' stata impugnata dal C. A. A. D. N. , societa'
consortile per azioni C.A.A.N. s.c.p.a. con ricorso per Cassazione ex articolo 111 Cost..
Le intimate I.G.E.R. Co. s.r.l., CO.G. & Ap. S.p.a. non hanno spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di diritto la societa' ricorrente denuncia violazione
dell'articolo 113 Cost. - Violazione e falsa applicazione articolo 3, comma 26, Decreto
Legislativo 163/06, erronea contraddittoria motivazione.
Con riferimento alle varie censure svolte con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha
chiesto a questa Suprema Corte di Cassazione di affermare i seguenti principi di diritto:
1) una societa' consortile per azioni partecipata da capitali pubblici, che realizzi e
gestisca un centro mercatale, non e' un organismo di diritto pubblico, poiche' svolge
attivita' commerciale in regime di concorrenza, sostenendo il conseguente rischio
d'impresa. Pertanto le controversie tra tali societa' e terzi privati sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario;
2) una societa' consortile per azioni partecipata da capitale pubblico, che realizzi e
gestisca un centro mercatale, in mancanza di un'espressa attribuzione, da parte dell'ente
territoriale competente sulla materia, del perseguimento di definiti interessi generali,
non ha finalita' pubbliche, ne' svolge un servizio pubblico; pertanto il contenzioso tra
tale societa' e terzi privati e' devoluto alla giurisdizione del G.O.;
3) a) le societa' consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro
alimentari di interesse regionale o provinciale, a norma della Legge n. 41 del 1986,
articolo 11, comma 16, sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico; b) sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario le controversie promosse nei loro confronti dai terzi interessati a
partecipare a gare di appalto, indette dalle societa' in parola.
Il ricorso e' fondato.
La definizione di organismo di diritto pubblico e' fornita dal Decreto Legislativo 25
febbraio 2000, n. 65, articolo 2 (che ha sostituito il Decreto Legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, articolo 2), il quale nello statuire, in materia di appalti pubblici, che
rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici gli organismi di diritto pubblico, da di
detti organismi la seguente definizione: sono tali gli organismi dotati di personalita'
giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di
diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici".
Tale disposizione e' stata poi recepita nel Decreto Legislativo 17 aprile 2006, n. 163
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale all'articolo 3 (sulle definizioni) comma 26
stabilisce:" L"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
- istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta
al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei
quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico.
Tale definizione ricalca pedissequamente la definizione di organismo di diritto pubblico
data dall'articolo 1, lettera b) della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi.
L'articolo 1, lettera b) della citata direttiva stabilisce che per "organismo di
diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
- istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale o commerciale, e avente personalita' giuridica, e - la cui attivita' e'
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione e' soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui
organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza e' costituito da membri piu' della
meta' dei quali e' designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di
diritto pubblico.
I giudici di diversi Stati membri, tra i quali anche l'Italia, hanno sottoposto alla Corte
di giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'articolo 234 CE, una questione
pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 1, lettera b) della direttiva
summenzionata A seguito di tali richieste la Corte ha statuito (v. sentenza 10 novembre
1998, causa C-360/96, Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden contro BFI Holding BV) che
l'articolo 1, lettera b), secondo comma, della direttiva 92/50, che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a termini del quale "per
organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare
specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale", deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha operato una
distinzione tra bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale, da un lato, e bisogni di interesse generale aventi carattere industriale o
commerciale dall'altro; che la nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale o commerciale non esclude bisogni che siano o possano essere parimenti
soddisfatti da imprese private; che la circostanza che esista una concorrenza non e'
sufficiente ad escludere la possibilita' che un ente finanziato o controllato dallo Stato,
da enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare da
considerazioni non economiche; che tuttavia l'esistenza della concorrenza non e' del tutto
irrilevante ai fini della soluzione della questione se un bisogno di interesse generale
rivesta carattere non industriale o commerciale; che l'esistenza di una concorrenza
articolata, in particolare la circostanza che l'organismo interessato agisca in situazione
di concorrenza sul mercato, puo' costituire un indizio a sostegno del fatto che non si
tratti di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale;
che questi ultimi bisogni sono, di regola, soddisfatti in modo diverso dall'offerta di
beni o servizi sul mercato; che in linea generale, presentano tale carattere quei bisogni
al cui soddisfacimento per motivi connessi all'interesse generale lo Stato preferisce
provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza
determinante;; che lo status di organismo di diritto pubblico non dipende dalla importanza
relativa, nell'ambito dell'attivita' dell'ente medesimo, del soddisfacimento di bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; che l'esistenza o la
mancanza di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale
deve essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica
delle disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono espressi; che le tre condizioni
enunciate nell'articolo 1, lettera b) della direttiva summenzionata hanno carattere
cumulativo (v. sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesman Anlagenbau Austria e
a.). Nella successiva sentenza del 10 maggio 2001 n. 223 (cause riunite C-223/99 e
C-260/99), la Corte di giustizia delle Comunita' Europee - cui era stata sottoposta dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia una questione pregiudiziale vertente
sull'interpretazione dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50/CEE al fine di
risolvere la questione se l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di (omissis) costituisse
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi di detta direttiva - ha affermato che: "La
questione pregiudiziale deve essere ... risolta nel senso che un ente avente ad oggetto lo
svolgimento di attivita' volte all'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre
iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su
criteri di rendimento, di efficacia e di redditivita' e che opera in ambiente
concorrenziale, non costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1,
lettera b), comma 2, della direttiva".
Analoghe affermazioni si rinvengono nella sentenza n. 373 del 27.2.2003 (causa C-373/00),
relativa alla interpretazione dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/36, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, che detta una
disposizione identica a quella dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50 sugli
appalti pubblici di servizi.
In detta sentenza si afferma, in particolare, che la nozione di "bisogni di carattere
generale "figurante nella predetta disposizione e' una nozione autonoma del diritto
comunitario, che deve essere interpretata tenendo conto del contesto in cui si inserisce
tale articolo e degli scopi perseguiti dalla direttiva 93/96; che spetta al giudice a quo
valutare l'esistenza o meno di un bisogno avente carattere non industriale o commerciale,
tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali i fatti che
hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui
ques'ultimo esercita la sua attivita'.
Affermazione quali quelle su riportate si rinvengono anche nella sentenza n. 283 del
16.10.2003 con riferimento alla interpretazione dell'articolo 1, lettera b) della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, che contiene la definizione di
"amministrazioni aggiudicatoci" e, quindi, anche quella di "organismo di
diritto pubblico", con una formulazione identica a quella adottata dalle direttive
summenzionate in tema di appalti pubblici di servizi e di forniture.
Si afferma in detta sentenza:"... per quanto attiene in particolare alla nozione dei
"bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale
"di cui all'articolo 1, lettera b), comma 2, primo trattino, della direttiva 93/37,
va ricordato che la Corte ha gia' avuto l'occasione di precisare la portata di tale
nozione nel contesto di varie direttive comunitarie relative al coordinamento dei
procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici. Cosi' la Corte ha affermato che tale
nozione rientra nell'ambito del diritto comunitario e pertanto deve ricevere, in tutta la
Comunita', un'interpretazione autonoma ed uniforme, che deve essere ottenuta tenendo conto
del contesto della disposizione nella quale essa figura e dell'obbiettivo perseguito dalla
normativa di cui trattasi. Inoltre da una giurisprudenza costante risulta che
costituiscono bisogni generali aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi
dell'articolo 1, lettera b), delle direttive comunitarie relative al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, quei bisogni che, da un lato, sono
soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e al cui
soddisfacimento, d'altro lato, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato
preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza
determinante. Risulta del pari dalla giurisprudenza che l'esistenza o la mancanza di un
bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale deve essere
valutata tenendo conto dell'insieme degli elementi giuridici e fattuali pertinenti, quali
le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo considerato e le
condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attivita', ivi compresa, in particolare, la
mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro a
titolo principale, la mancanza di assunzione di rischi collegati a tale attivita' nonche'
il finanziamento pubblico eventuale dell'attivita' in questione. Infatti ... se
l'organismo opera in condizioni normali di mercato, persegue uno scopo di lucro e subisce
le perdite collegate all'esercizio della sua attivita', e' poco probabile che i bisogni
che esso mira a soddisfare siano di natura diversa da quella industriale o
commerciale".
Alla luce di quanto precede devesi ritenere che il surriportato Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, articolo 3, comma 26, (codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), che da la definizione di organismo di diritto pubblico
(essendo questa nozione autonoma del diritto comunitario), deve essere interpretato alla
stregua della interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria alla definizione di
organismo di diritto pubblico contenuta nelle direttive summenzionate di coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori.
La norma predetta prevede tre condizioni perche' ricorra la figura dell'organismo di
diritto pubblico, condizioni che devono ricorrere cumulativamente secondo la
interpretazione data dal giudice comunitario, e precisamente: 1) che l'organismo (anche in
forma societaria) venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) che sia dotato di
personalita' giuridica; 3) che la sua attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la
cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di
amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
Il C. A. di. N. , come risulta dal suo statuto, e' una societa' consortile per azioni;
quindi e' soggetto dotato di personalita' giuridica.
Risulta, altresi', dallo statuto, che detta societa' e' costituita con partecipazione
maggioritaria del capitale pubblico (articolo 1), che la nomina della maggioranza dei
consiglieri e' riservata ai possessori di azioni di serie A (articolo 22), azioni queste
che devono rappresentare almeno il 51% del capitale sociale e che possono essere possedute
unicamente da Enti Pubblici territoriali e dalla Camera di Commercio di Napoli, nonche' da
ogni altro ente ed organismo pubblico costituente emanazione di essi (articolo 6).
Risulterebbero, pertanto, soddisfatte le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 perche' il Ce.
Ag. di. Na. possa essere considerato un organismo di diritto pubblico.
Ma cio' non e' sufficiente per ritenerlo tale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' Europee, tutti i
requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) devono sussistere cumulativamente, perche' possa
configurarsi un organismo di diritto pubblico.
Resta, pertanto, da verificare se detto Ce. Ag. sia stato istituito per soddisfare
esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.
La giurisprudenza del giudice comunitario ha chiarito che le esigenze di interesse
generale vanno distinte in due categorie: esigenze aventi carattere industriale o
commerciale ed esigenze che non hanno tale carattere ed ha indicato tutta una serie di
indizi, che consentono di stabilire se le esigenze che devono essere soddisfatte rientrano
nell'una o nell'altra categoria.
Dall'articolo 2 dello statuto risulta che la Societa' Consortile per Azioni " Ce. Ag.
di. Na. " ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato alimentare
all'ingrosso, di interesse nazionale, di (omissis), nonche' di altri mercati
agro-alimentari all'ingrosso, comprese le strutture di trasformazione e di
condizionamento. Risulta, altresi', che per realizzare la finalita' di costruzione e'
previsto che la societa' possa compiere una serie di attivita' e precisamente: a)
predisporre gli studi di fattibilita', le verifiche di impatto ambientale, i progetti
generali ed esecutivi; b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle
necessita' di movimentazione; c) predisporre gli allacciamenti, la viabilita', le opere di
urbanizzazione primaria e di disinquinamento; d) realizzare la costruzione dei fabbricati,
delle infrastrutture e degli impianti; e) acquisire le attrezzature e i beni mobili
necessari e utili alla funzionalita' del mercato; f) compiere qualsiasi altra operazione
necessaria o utile al raggiungimento dello scopo social consortile.
Per quanto riguarda la finalita' di gestione detto articolo dello statuto prevede: 1) la
possibilita' di affidare la gestione del Ce. Ag. di. Na. a societa' all'uopo create con la
presenza di enti pubblici e privati secondo le modalita' previste dalla deliberazione CIPE
del 31 gennaio 1992; 2) la possibilita' di concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in
genere garanzie a favore e nell'interesse di soci consorziati, con esclusione esplicita di
ogni attivita' vietata dalla presente e futura legislazione; 3) la possibilita' di
assumere la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso, nonche' la
gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della citta'
di Napoli.
L'articolo 2 dello statuto stabilisce, inoltre, che rientrano nella definizione di centro
agroalimentare "I mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari
freschi conservati o trasformati, comprese le bevande, nonche' dei prodotti della caccia,
della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e dei mangimi, dei fiori, delle
piante ornamentali e delle sementi".
L'articolo dello statuto in questione dispone, altresi', che "il perseguimento
dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicita'".
L'articolo 31 dello statuto dispone che gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto
degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonche' delle eventuali perdite dei precedenti
esercizi, debbono essere destinati: per il 5% a fondo riserva, fino a quando essa abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale degli azionisti; per il 5% alla remunerazione del
capitale; per la rimanenza al ripristino del fondo consortile, ove costituito, a ulteriori
riserve o remunerazione del capitale nella misura e con le modalita' determinate
dall'Assemblea e nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti.
Dal contenuto dello statuto emerge chiaramente che la societa' consortile in questione e'
soggetto la cui attivita' si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di
redditivita', che opera in un ambiente concorrenziale (quello dei mercati all'ingrosso -
La Legge n. 125 del 1959, articolo 1, stabilisce che il commercio all'ingrosso dei
prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia
nei rispettivi mercati all'ingrosso sia fuori dei mercati stessi), sopportando
direttamente i rischi economici connessi alle attivita' previste dall'oggetto sociale (il
perseguimento dell'oggetto sociale deve essere improntato a criteri di economicita'),
tant'e' vero che e' previsto che eventuali perdite di esercizi precedenti debbono essere
ripianate attraverso gli utili conseguiti in esercizi successivi. Devesi ritenere,
pertanto, che i bisogni che il Centro Agro-Alimentare mira a soddisfare sono bisogni di
interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che il Centro
in questione possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a
seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati
dalla legge.
Conseguentemente la controversia oggetto della decisione del Consiglio di Stato e'
controversia che rientra nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
Devesi dichiarare, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la decisione
del Consiglio di Stato e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale competente.
Non vi e' materia per una pronuncia sulle spese giudiziali, atteso che le societa'
intimate non hanno spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la decisione del Consiglio
di Stato e rimette le parti dinanzi al Tribunale competente.
Depositata in cancelleria
Il 7 aprile 2010
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