Ricettazione - Responsabile del delitto di
ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva - e' sufficiente a giustificare la
condanna la circostanza che l'imputato non giustifichi il possesso del bene ricettato -
l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle modalita' di
apprensione della cosa di provenienza illecita, veniva condannato alla pena suindicata,
senza concessione delle attenuanti generiche, stanti i suoi pregiudizi penali (Corte di
Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 febbraio 2010, n. 7744)
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 febbraio 2010, n. 7744
FATTO
p.1. Con sentenza del 30/09/2008, la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermava la
sentenza pronunciata in data 24/04/2003 dal Tribunale di Palmi con la quale FR. An. era
stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza
furtiva e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.
p.2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione deducendo violazione dell'articolo 62 c.p.p., articolo 63 c.p.p., comma 2, per
avere la Corte territoriale ritenuto la colpevolezza di esso ricorrente sulla base della
sola testimonianza resa al dibattimento dall'agente di P.G. La. Ma. il quale "versava
nel fascicolo del dibattimento l'integrale contenuto delle s.i.t. rese da Sa.Ca.
coimputato" di esso ricorrente. Tuttavia, le dichiarazioni del Sa. non avrebbero
potuto essere utilizzate in quanto, nel momento in cui furono assunte, il medesimo avrebbe
dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore. In ogni caso, la testimonianza
resa dall'agente di P.G., nei termini in cui fu resa, non avrebbe potuto trovare ingresso
essendo inutilizzabile ex articolo 350 c.p.p., commi 6, 7, articolo 351 c.p.p. (secondo
motivo). Infine, le dichiarazioni rese dal Sa. non erano state riscontrate ne'
intrinsecamente ne' estrinsecamente (terzo motivo).
DIRITTO
Il fatto, nella sentenza impugnata, e' cosi' descritto: "in data **** Fu. Sa.
denunciava il furto della propria autovettura Fiat Ritmo, tgt. **** che, successivamente,
per come risulta dagli accertamenti tecnici eseguiti, veniva reimmatricolata con una targa
diversa e veniva, altresi', sostituito il numero identificativo di telaio. Attraverso gli
esami elettrolitici effettuati sul veicolo, in ordine ai quali riferiva in dibattimento
l'ispettore della Polizia Stradale operante, era stato poi possibile risalire al numero
originale di telaio e quindi all'originario proprietario. La suindicata autovettura era
stata, poi fermata su strada, con alla guida l'imputato Sa. che, sentito dalla P.G.
riferiva di averla acquistata dall'odierno appellante, Fr. An. che, pertanto, sulla base
degli elementi teste riportati, nonche' del fatto che non aveva fornito alcuna
giustificazione in merito alle modalita' di apprensione della cosa di provenienza
illecita, veniva condannato alla pena suindicata, senza concessione delle attenuanti
generiche, stanti i suoi pregiudizi penali. Avverso tale decisione proponeva appello il
difensore che invocava l'assoluzione, per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo
stata riscontrata oggettivamente l'affermazione del Sa. ".
La Corte territoriale:
- ha ritenuto la responsabilita' dell'imputato sulla base di quella pacifica
giurisprudenza di questa Corte di legittimita' secondo la quale e' sufficiente a
giustificare la condanna la circostanza che l'imputato non giustifichi il possesso del
bene ricettato;
- ha respinto l'eccezione di inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dal Sa. posto che,
nel momento in cui le aveva rese non era ancora emerso a suo carico alcun indizio di
reita'.
La suddetta motivazione resiste alle critiche proposte in questo grado di giudizio che,
pero', per la problematica giuridica dedotta in relazione al fatto, non possono dirsi
manifestamente infondate e quindi, inammissibili.
Va, tuttavia, rilevato che il reato si e' prescritto alla data del 29/04/2007.
Infatti, non essendovi la prova del momento in cui la ricettazione fu consumata, non puo'
che prendersi come data del commesso reato, quello del reato presupposto (furto avvenuto
il ****).
P.Q.M.
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