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Locazione - Contratto relativo ad imobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - Possibilitą per il conduttore di sanare la mora per non pił di tre volte -  La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilitą per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non pił di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo,  (Corte di Cassazione Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2010)

Corte di Cassazione Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2010

 

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