| Maltrattamenti in pregiudizio della
propria compagna - omissione degli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio
minorenne - articolo 572 c.p. - articolo 570 c.p. - esclusa la configurabilita' del reato
di maltrattamenti in famiglia in comprovato difetto delle condizioni intersoggettive
enunciate nella norma tra la posizione dell'imputato e quella della vittima (Corte
di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 7367)
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 7367
OSSERVA
Sull'appello proposto da PE. VI. avverso la sentenza in data 21.9.2007 del Tribunale
monocratico di Napoli, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti in
pregiudizio della propria compagna Bu. Lu. ex articolo 572 c.p., e di omissione degli
obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minorenne Ge. a cui faceva mancare i
mezzi di sussistenza ex articolo 570 c.p. e, unificati in continuazione tali reati,
concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva lo aveva
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena condonata, la Corte di
Appello di Napoli, con sentenza in data 15.10.2008, in riforma del giudizio di 1 grado,
assolveva l'imputato dal reato di maltrattamenti perche' il fatto non sussiste,
confermando nel resto e rideterminando la pena per la residua imputazione nella misura di
mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di Napoli, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge in
relazione agli articoli 594, 531, 582 e 612 c.p., posto che la Corte territoriale, pur
evidenziando l'insussistenza nel caso de quo, di una convivenza di fatto idonea a
consentire l'identificazione soggettiva del reato di cui all'articolo 572 c.p., avrebbe
dovuto pronunciarsi in merito a quelle condotte che, se pur contestate in fatto in maniera
unitaria sub specie dell'articolo cit.. Rivenivano penalmente rilevanti qualora non piu'
assorbite nella condotta di maltrattamenti, il che non avrebbe violato ne' il principio di
correlazione, stante l'enunciazione in contestazione dei fatti rilevanti, ne' della
reformatio in peius, perche' si sarebbe operata solo una diversa qualificazione dei fatti,
una volta escluso l'assorbimento di questi nell'unica condotta di maltrattamenti. Si
segnalava, inoltre, che per i fatti anzidetti, procedibili a querela, sussisteva l'istanza
punitiva della persona offesa, come, del resto, emergente dalla stessa sentenza di 1
grado.
Il ricorso e' fondato e va accolto.
Come esattamente argomentato dall'Ufficio ricorrente, una volta esclusa la
configurabilita' del reato di maltrattamenti in famiglia in comprovato difetto delle
condizioni intersoggettive enunciate nella norma tra la posizione dell'imputato e quella
della vittima, resta il fatto che la condotta contestata nella sua materialita' in danno
di tale vittima integra i reati di cui e' cenno nel ricorso, peraltro perseguibili a
querela che risulta tempestivamente e specificatamente proposta dalla p.o. Bu. Lu. , come
correttamente segnalato nel ricorso e riconosciuto dalla stessa sentenza di 1 grado (cfr.
foll. 2 - 3 - 4 - 5).
Cio' posto, fermo restando che i fatti di ingiuria, lesioni, percosse e minacce in cui si
e' articolata nel tempo la condotta dell'imputato in danno della compagna risultano
esplicitamente segnalati nel capo di imputazione sub a) e che non e' ravvisabile una
reformatio in peius, stante la sola "riqualificazione" in punto di diritto della
stessa condotta, s'impone in accoglimento del ricorso del PG, l'annullamento della
sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo
giudizio sui capi impugnati.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sui capi
impugnati.
|
|