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Scioglimento del matrimonio - Assegno di mantenimento - Determinazioe avendo riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte di Cassazione - Sentenza del 24.03.2010, n. 7145) Corte di Cassazione - Sentenza del 24.03.2010, n. 7145 Svolgimento del processo Con sentenza n. 895 del 23.12.2003 - 7.05.2004, il Tribunale di Padova disponeva lo scioglimento del matrimonio contratto il ( ), da R. B., ricorrente, ed E. Z., alla quale attribuiva lassegno di mantenimento di entità pari ad euro 2.800,00 mensili, aggiornabili, corrispondente a quella dellassegno convenuto dalle parti allatto della loro separazione consensuale del 25.03.1999, omologata il 16.04.1999. Con sentenza del 18.04-25.05.2005, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame principale del B., riduceva detto assegno (non già, come richiesto dallappellante, ad euro 1.032,91 mensili ma) ad euro 1.800,00 mensili, respingendo lappello incidentale della Z., volto allaumento di esso ad euro 2.900,00, e compensando le spese processuali dei due gradi di merito. La Corte osservava e riteneva tra laltro: - che sebbene il B. non si trovasse nellimpossibilità di contribuire al mantenimento della Z. nella misura già consensualmente prevista per il passato, tuttavia la finalità meramente assistenziale dellassegno divorzile non imponeva allonerato di garantire, se non tendenzialmente, il tenore di vita analogo a quello goduto dal beneficiario in costanza di matrimonio - che appariva congruo e rispondente ai maggiori oneri di mantenimento della nuova famiglia ed alla situazione reddituale del B. (pur ottima ma esposta ai rischi ed alle oscillazioni del mercato correlati allattività dimpresa), rideterminare lassegno in questione nella minore somma di euro 1.800,00 mensili, importo senzaltro idoneo a garantire alla Z. unesistenza più che agiata, ove raffrontato con gli emolumenti di un qualsiasi lavoratore dipendente. Avverso questa sentenza la Z. ha proposto ricorso per cassazione
notificato il 10-07-2006, affidato a due motivi. Il B. ha resistito con controricorso
notificato il 29.09.2006. A sostegno del ricorso la Z., premesso anche il richiamo delle
contribuzioni convenute allatto della separazione personale omologata, deduce: 2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. In base allart. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come
modificato dallart. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, laccertamento del
diritto allassegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il
giudice è chiamato a verificare lesistenza del diritto in astratto, in relazione
allinadeguatezza dei mezzi o allimpossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del
matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione
quantitativa delle somme sufficienti a superare linadeguatezza di detti mezzi, che
costituiscono il tetto massimo della misura dellassegno. Nella seconda fase, il
giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dellassegno in base alla
valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5. Al fine della
quantificazione dellassegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi
avvalere di un raffronto con lassegno pattuito o giudizialmente fissato nel
pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro
vincolante, ma deve attribuirlo e liquidarlo in base ai criteri autonomamente fissati
dallart. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, data la diversità delle relative
discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei due trattamenti, correlate
e diversificate situazioni, con la conseguenza che lassetto economico relativo alla
separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia
idoneo a fornire utili elementi di valutazione. Nella specie la concreta liquidazione dellassegno e segnatamente la sensibile riduzione dellimporto stabilito in primo grado, risulta illegittimamente disposta dai giudici di merito senza la ponderata e bilaterale considerazione dei criteri di legge, nonché e con riguardo alle condizioni economiche dellonerato, pur ritenute ottime per il sopravvenuto notevole incremento del suo patrimonio, valorizzando, in prospettiva del tutto astratta ed anche inappagante sul piano della congruenza logica, levoluzione negativa della potenzialità produttiva del suo gruppo societario, nonché ancora, in riferimento alle esigenze della beneficiaria, con erroneo riferimento limitativo ad un modello di vita proprio di un qualsiasi lavoratore dipendente, in luogo del pregresso tenore di vita coniugale che, invece, avrebbe dovuto costituire il tetto massimo della misura della contribuzione. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si
demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in
diversa composizione. |
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