Separazione coniugale - Assegnazione casa
coniugale - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Casa assegnata alla madre anche se la
presenza del figlio e' saltuaria - La provvisorieta' non e' motivo sufficiente per
riassegnare la casa al marito. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 marzo
2010, n. 6861)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6861
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/7/1998, *** chiedeva pronunciarsi separazione personale
con addebito dal marito **** . Con ricorso depositato il 29/7/1998, quest'ultimo chiedeva
pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano riuniti i procedimenti.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale
dei coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all' An. ; condannava il Fa. alla
corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio Da. , maggiorenne
ma non ancora autosufficiente economicamente. Con ricorso depositato il 15/9/2 004, il Fa.
proponeva appello avverso la sentenza predetta, in punto assegnazione della casa coniugale
e corresponsione dell'assegno periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne.
Costituitosi il contraddittorio, l' An. chiedeva rigettarsi l'appello proposto e, in via
incidentale, dichiararsi l'addebito al marito ed elevarsi l'assegno di mantenimento a suo
favore.
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 22/11 - 7/12/2005, elevava l'assegno di
mantenimento a favore dell' An. ; rigettava l'appello principale e, per il resto, quello
incidentale.
Ricorre per cassazione Fa. Mi. , sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, l' An. .
Il Fa. ha depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta preliminarmente l'eccezione di inammissibilita', per tardivita' del
controricorso. Il ricorso e' stato notificato dal Fa. in data 3/4/2006; il controricorso
doveva essere notificato ai sensi del combinato disposto degli articoli 369 - 370 c.p.c.,
entro venti giorni dal termine stabilito per il deposito del ricorso stesso (giorni venti
dalla notificazione).
Il controricorso e' stato notificato in data 28/7/2006, e dunque ben oltre il termine
prescritto.
Va dichiarato inammissibile per tardivita' il controricorso, del cui contenuto non si
potra' tenere conto.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (articoli 155 E 156 c.c.;
articoli 115 e 116 c.p.c.; articoli 2734 e 2735 c.c.; articolo 229 c.p.c.) ed omessa od
insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in punto assegnazione della casa
coniugale all' An. , ritenuta ingiusta e gravatoria, in quanto questa, fin da tempo
anteriore alla separazione non l'aveva mai abitata.
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che dalle informative
richieste alla Guardia di Finanza emerge che l' An. abita con la figlia Ma.
nell'abitazione sita in (OMESSO), e cioe' nella casa ex coniugale. Pur essendo il Fa.
proprietario esclusivo dell'abitazione, per giurisprudenza costante (tra le altre Cass. n.
6774/90; n. 2574/94), e' legittima l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che la
abita insieme ai figli (sulla posizione di Ma. non vi sono contestazioni) maggiorenni, ma
non autosufficienti economicamente.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articoli 155 e 156 c.c.;
articoli 115 e 116 c.p.c.; articoli 2734 e 2735 c.c.; articolo 229 c.p.c., in punto
condanna a corrispondere assegno all' An. per se e per il figlio Da. .
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
Il giudice a quo esamina specificamente la posizione reddituale delle parti, valutando
assai piu' solida quella del Fa. , precisando che l' An. non svolge piu' alcuna attivita'
lavorativa, tra quelle in precedenza saltuariamente espletate.
Quanto alla posizione del figlio Da. , maggiorenne, la prova dell'autosufficienza
economica e della non convivenza con la madre, che escluderebbe la legittimazione di
questa a ricevere jure proprio l'assegno per il figlio, a titolo di rimborso (cosi' Cass.
n. 1132 0/05) doveva essere fornita dall'obbligato (al riguardo Cass. n. 565/98).
Precisa la sentenza impugnata che non e' stata fornita prova di un'attivita' lavorativa
stabile, e tale da garantire a Da. un sufficiente reddito proprio, anche se questi
"sembrerebbe non vivere piu' ad (OMESSO)". E' evidente che il dubbio espresso
dal giudice a quo e' strettamente collegato alla condizione di non autosufficienza
economica del soggetto.
Come precisa questa Corte (Cass. n. 11320/05, gia' indicata), la presenza del figlio,
soltanto saltuaria, per la necessita' di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche
per non brevi periodi, non puo' far venir meno di per se' il requisito dell'abitare,
sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il
figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.
Il trasferimento ad altro Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere
collegato - come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale - ad una ricerca
di lavoro, magari provvisoria. Sarebbe ipotizzabile una scissione tra domicilio, luogo in
cui il soggetto ha stabilito (o conservato) la sede principale dei suoi affari ed
interessi (personali e patrimoniali) e residenza, luogo di dimora abituale
(provvisoriamente differente), come indicato dall'articolo 43 c.c..
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso e non avendo il
resistente svolto difese orali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Riferimenti:
Legge
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