foro_bb.gif (9095 byte)
     www.foroeuropeo.it

Direttore Domenico Condello mail3.gif (132 byte) scrivi al Direttore | Foroeuropeo come prima pagina | Foroeuropeo tra i preferiti  | Attiva newsletter gratuita |  -
Home   |  Indici   |  Indici per materie  |  Avvocati   |  Gazzette Ufficiali  |  Programmi-Utilità   |  Codici | Dizionari   | Informazioni |
 

Successioni e donazioni - Petizione ereditaria - Diritto al risarcimento del danno -Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale; pertanto chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ.. (Corte di cassazione Sentenza n. 5091 del 3 marzo 2010 dal sito web della corte di cassaazione)

Corte di cassazione Sentenza n. 5091 del 3 marzo 2010

 

Attiva la newsletter gratuita - Per essere sempre aggiornato

 

 

www.foroeuropeo.it