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Procedimento civile - Estinzione del giudizio di rinvio relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo - rapporto tra l’art. 393 c.p.c. e l’art. 653 c.p.c. Corte di Cassazione Sentenza n. 4071 del 22 febbraio 2010

Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto sul rapporto tra l’art. 393 c.p.c. e l’art. 653 c.p.c., con riferimento agli effetti conseguenti all’estinzione del giudizio di rinvio relativo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, statuendo la prevalenza del primo (con inefficacia definitiva del provvedimento monitorio) nel caso di cassazione riguardante sentenza di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione e la predominanza del secondo (con acquisto dell’esecutorietą definitiva da parte del decreto ingiuntivo) nell’ipotesi di intervenuta cassazione con rinvio concernente una sentenza di rigetto dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 4071 del 22 febbraio 2010

 

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