| Circolazione stradale - Risarcimento
danni - La sosta del veicolo nel concetto di circolazione - I danni derivanti al terzo
dall'incendio di un veicolo parcheggiato devono essere risarciti dall'assicuratore (Corte
di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 11 febbraio 2010, n. 3108)
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 11 febbraio 2010, n. 3108
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'eccezione della Nu. Ti. , secondo cui nella
fattispecie non sarebbe stato integrato il contraddittorio nel confronti dell'interventore
Bi. Lu. , in favore anche del quale era stata disposta la condanna al risarcimento del
danno in primo grado, risulta superata dalla disposta integrazione nei confronti del Bi. .
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
della Legge n. 990 del 1969, articoli 1 e 18 e dell'articolo 2054 c.c. nonche' l'erronea
ed insufficiente motivazione della sentenza.
Lamenta la ricorrente che erratamente il tribunale abbia escluso che l'incendio di
autovettura parcheggiata sulla pubblica via non costituisca danno da circolazione
stradale, coperto dall'assicurazione obbligatoria dei veicoli a norma della Legge n. 990
del 1969.
3. Il motivo e' fondato.
La sentenza impugnata (aderendo alla tesi dell'assicuratrice) ritiene che la sosta
costituisce una forma di circolazione e che i danni prodotti da un veicolo in sosta pure
possono essere ricompresi fra quelli di cui l'assicuratore deve direttamente rispondere ai
sensi della Legge n. 990 del 1969; ma cio' a condizione che determinate modalita' di
sosta, in ipotesi contrastanti col disposto dell'articolo 157 C.d.S. ovvero con le regole
di ordinaria prudenza e diligenza, interferiscano con la circolazione. La sentenza
impugnata ritiene necessario, ai fini dell'applicabilita' della Legge n. 990 del 1969, che
le conseguenze dannose siano effetto di una condotta di cui debba rispondere il conducente
ex articolo 2054 c.c. poiche' la Legge n. 990 del 1969, articolo 1 a quel tipo di
responsabilita' fa espresso riferimento. Se, invece, la responsabilita' del conducente non
sia prospettabile, deve escludersi la riconducubilita' dell'evento alla circolazione per
gli effetti della responsabilita' dell'assicuratore ai sensi della legge
sull'assicurazione obbligatoria e concludersi che la norma applicabile e' quella di cui
all'articolo 2051 c.c.. A sostegno dei propri assunti richiama il principio enunciato da
Cass. n. 5032 del 2000 la quale ha affermato che "il danneggiamento di un immobile a
causa dell'incendio di un'auto parcheggiata in prossimita', fatta eccezione per l'ipotesi
che venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato
avvenimento della circolazione stradale ed incendio, non puo' considerarsi un evento
prodotto da detta circolazione stradale" nonche' da Cass. n. 5146 del 1997.
4.1. L'indirizzo di questa Corte e' costante nel senso che, se l'incendio che si propaga
da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze
dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla
circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la
responsabilita' civile del veicolo, dal quale si e' propagato l'incendio, non risponde del
azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei
confronti dell'assicuratore ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18,
comma 1, (cosi', oltre alla citata sentenza n. 5032 del 2000, la coeva Cass., 18 aprile
2000, n. 5033, nonche' Cass., 6 maggio 1998 n. 4575 e 9 giugno 1997, n. 5146).
4.2. Non altrettanto univoco e' l'orientamento nei casi in cui l'incendio sia insorto
indipendentemente dall'intervento doloso di terzi.
Benche', infatti, si sia affermato che anche l'autoveicolo in sosta deve considerarsi in
circolazione per gli effetti di cui 2054 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 16/02/2006, n.
3437; Cass. Sez. Unite, 23/12/2005, n. 28507) e, correlativamente, della legge
sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, s'e' tuttavia talora
ritenuto che in tanto l'incendio propagatosi da un veicolo e' ricollegabile alla
circolazione in quanto sia dipeso da una collisione (cosi' Cass., n. 4575/98) o comunque
dal "normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (cosi' Cass., n.
5146/97), essendo necessario che si evidenzi "un particolare e specifico nesso
eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione" (Cass., 20
novembre 2003, n. 17626). Si e' in particolare affermato che "una situazione dannosa
proveniente da un veicolo fermo va attribuita alla sua circolazione (ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2054 c.c.) solo quando provenga da causa comunque attinente (e non
estranea) alla sua utilizzazione appunto come veicolo, senza l'interferenza di fattori
esterni", sicche', a fronte di una domanda proposta ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
(nel quale non e' evidentemente configurabile la responsabilita' diretta dell'assicuratore
nei confronti del danneggiato), per inquadrare la fattispecie nel diverso schema di cui
all'articolo 2054 c.c. occorre considerare se l'incendio possa considerarsi evento
relativo alla circolazione stradale (nella specie, il giudice di secondo grado aveva
ritenuto la domanda improcedibile nei confronti del responsabile civile in quanto non era
stata soddisfatta la condizione della preventiva richiesta di risarcimento
all'assicuratore della Legge n. 990 del 1969, ex articolo 22).
5.1. Per converso, la piu' recente giurisprudenza (Cass. 05/08/2004, n. 14998; Cass., 6
febbraio 2004, n. 2302) ha affermato che, poiche' anche in occasione di fermate o soste
sussiste la possibilita' di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di
altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non puo' ritenersi
esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumita' dei terzi (cfr. Cass. 28 novembre 1990,
n. 11467), sicche' deve considerarsi relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal
veicolo in sosta (con conseguente azione diretta danneggiato nei confronti
dell'assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa
di terzi, la quale e' da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalita' tra la
circolazione e l'incendio stesso. Si e' dunque concluso (in fattispecie nella quale
l'incendio si era propagato da un veicolo ad un altro) che la sosta e' essa stessa
circolazione e che "comprende in se' il complesso delle situazioni dinamiche e
statiche in cui e' posto il veicolo sulla pubblica via".
5.2. Tale impostazione va anche in questa occasione confermata. Costituisce, invero, un
dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14
aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata "e'" essa
stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in
movimento. Se ne trova ulteriore conferma nell'articolo 3 C.d.S., n. 9 approvato con
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che appunto definisce la circolazione come
"il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla
strada".
Ravvisare allora nesso eziologico tra circolazione ed incendio della vettura in sosta solo
allorche' l'incendio si sia "sviluppato poco dopo l'utilizzo del veicolo, e quindi
per avarie insorte verosimilmente mentre era in movimento", giacche diversamente, nel
caso di incendio di veicolo fermo gia' da tempo, ogni possibile nesso con la circolazione
deve essere escluso, equivale ad accedere ad un'erronea concezione di
"circolazione" nonche' della responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c.,
u.c..
Concezione tra l'altro contrastante col rilievo che l'avaria ben puo' essere insorta per
cause diverse dal movimento appena cessato con la sosta, quali ad esempio l'usura
complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le
quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste (e di tipi di
movimento e di tipi di soste) sin dall'epoca della costruzione del veicolo, in relazione
anche alla qualita' della stessa, nonche' alla frequenza ed al genere di manutenzione cui
sia stato sottoposto.
5.3. A tal fine va osservato che l'articolo 2054 c.c., u.c. non consente al proprietario
(ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi
alla responsabilita' per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s'e' detto, di
movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza
dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, a ben vedere non e' dato ipotizzare che
un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato.
Anche la responsabilita' per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del
veicolo e' prevista dall'articolo 2054 c.c., u.c., allorche' essa attiene ad eventi
dannosi verificatisi durante la circolazione (ivi compresa la sosta, per le ragioni
suddette) sulle pubbliche vie o aree equiparate, ed essa costituisce oggetto
dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 1
(attualmente Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122) che si riporta a tutte le
fattispecie di responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c..
6. Il primo motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio al tribunale di
Termini Imprese, in persona di altro magistrato, per la decisione della causa nel rispetto
del seguente principio di diritto: "Agli effetti dell'articolo 2054 c.c. e della
Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, articolo 1 (ed ora Decreto Legislativo
n. 209 del 2005, articolo 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad
essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a
terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se
determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde: anche
l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso
fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso". Il giudice del rinvio provvedera'
anche a regolare le spese del giudizio di legittimita'.
7. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l'impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Termini
Imerese, in persona di diverso magistrato.
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