Studio professionale - cessione della clientela -
E' lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di
uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma
anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una
cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra
prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un
nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a
favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività
promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il
divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la
prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante
(Cassazione civile Sez. II, Sentenza del 09-02-2010, n. 2860)
Cassazione civile Sez. II, Sentenza del 09-02-2010, n. 2860
Motivi della decisione
1. - Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art.
1362 c.c. e ss., e art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta l'affermazione secondo cui la cessione della clientela non
rientrerebbe nell'oggetto del contratto. La Corte di appello, violando la regola
ermeneutica che impone di far leva sul senso letterale e logico del testo negoziale per
ricavarne la comune intenzione delle parti, non avrebbe posto in essere alcuna seria
attività di indagine diretta realmente ad identificare il programma divisato dalle parti
con la conclusione della scrittura privata. Dall'esame del testo contrattuale risulterebbe
che la comune intenzione delle parti era quella di operare una cessione dello studio
professionale, fino ad allora gestito dal S., come se fosse un'azienda.
Il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c., in relazione
agli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all'art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5.
Con esso il ricorrente si duole che i giudici del gravame abbiano escluso l'invalidità
del contratto per impossibilità dell'oggetto e per violazione dell'ordine pubblico, senza
considerare che non rientra nell'autonomia dei privati il disporre della clientela di uno
studio professionale. La Corte d'appello avrebbe omesso di indicare in cosa consiste il
bene avviamento, considerato come elemento dello studio professionale ceduto distinto
dalla clientela, pur essendo nella scrittura inter partes precisato che "in virtù
della clientela di cui gode lo studio, lo stesso risulta avere un volume di incassi annuo
pari a lire 100 milioni circa", e pur essendo le attrezzature dello studio scarse e
di poco valore.
Il ricorrente sostiene che l'attività professionale, per il suo carattere
insostituibilmente personale e non preordinato alla produzione di beni e servizi per lo
scambio, non può mai dar luogo alla costituzione di un'azienda, suscettibile di
alienazione. Poichè nel trasferimento di uno studio professionale non può ravvisarsi un
trasferimento di azienda, non è possibile neanche individuarvi la cessione di una
qualità intrinseca dell'azienda qual è notoriamente ritenuto l'avviamento. Se
l'avviamento è connesso e calcolato in funzione della clientela, lo stesso non è
configurabile in caso di cessione di studio professionale per impossibilità dell'oggetto.
Non essendovi azienda, secondo il ricorrente non poteva neppure darsi seguito alla
cessione del contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36. Tant'è
vero che il rag. C. ha stipulato un nuovo contratto di locazione e non è subentrato in
quello stipulato dal S..
Per quanto concerne l'ulteriore elemento individuato dalla Corte d'appello nella
collaborazione del rag. R., il ricorrente osserva che dalla scrittura privata in
contestazione risulta che il R. rimaneva in collaborazione al solo scopo di ricevere
l'attestazione di praticantato richiesta dalla legge ai fini dell'iscrizione all'albo
professionale: era pertanto lo studio che forniva un'utilità al rag. R., e non viceversa.
2. - I primi due motivi - i quali, data la stretta connessione, possono essere esaminati
congiuntamente -sono infondati.
La complessiva censura muove da premesse corrette - il libero professionista non è un
imprenditore; lo studio professionale non è di per sè un'azienda - ma perviene a
conclusioni non condivisibili.
Occorre ricordare che questa Corte ha da tempo precisato (Sez. 3^, 9 ottobre 1954, n.
3495) che non si può normalmente equiparare ad un'azienda - che è un complesso di beni
organizzati per l'esercizio di una impresa produttiva, ove la persona dell'imprenditore ha
bensì rilevanza, ma non essenziale - uno studio professionale, nel cui esercizio è
elemento di gran lunga preponderante l'attività personale del professionista, onde
sull'organizzazione dei beni materiali occorrenti, e anche sui beni immateriali
rappresentati dal nome, dall'avviamento, dalla clientela e dal complesso di rapporti
suscettibili di continuazione e di sviluppo sovrasta, di regola, in modo assoluto la
personalità di chi esercita lo studio, senza la cui capacità, attività e considerazione
professionale anche quel complesso di beni sarebbe destinato a rimanere inefficiente e
privo di attitudine produttiva.
Questo orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1967, n. 1889. Gli
attrezzi ed apparecchi che dotano lo studio di un libero professionista hanno sempre una
funzione secondaria ed accessoria, nel senso che non ne rappresentano l'elemento più
importante, e non sono volti alla produzione di beni o di servizi, come nell'azienda, ma
esclusivamente a rendere più agevole e proficui, l'opera intellettuale. Nello studio
professionale, anche se munito dei beni materiali e strumentali più vari e complessi che
la progredita tecnica moderna suggerisce, quello che conta e prevale - e ne caratterizza
l'importanza e il valore - è sempre l'opera intellettuale del titolare, il quale agisce,
anche nello svolgimento della sua attività, in base ad un incarico fiduciario (intuitu
personae) del committente, espletato con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione. Il nome, la capacità del professionista e la fiducia che egli ispira
costituiscono quindi i fattori che sogliono indirizzare la clientela, la quale è in
funzione (principale se non esclusiva) delle doti personali d'ingegno, perizia, serietà e
considerazione delle quali gode il professionista, e non dei beni materiali e strumentali
che ne arredano lo studio.
Benchè la linea discretiva tra studio professionale ed azienda sia netta e trovi un
radicamento nell'art. 2238 c.c., (ai cui sensi il professionista intellettuale diventa
imprenditore solo in quanto svolga un'ulteriore attività, diversa da quella intellettuale
e definibile, in sè considerata, come attività d'impresa : ulteriore attività rispetto
alla quale l'esercizio della professione si ponga quale semplice elemento), e quantunque
nelle professioni liberali la clientela, fondata com'è sulla fiducia personale, non abbia
modo di collegarsi ad un substrato oggettivo, non v'è dubbio che gli studi professionali
presentino molte analogie con l'azienda e che, nella prassi, questa vicinanza tenda ad
accentuarsi. Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del
rapporto e della personalità della prestazione, si assiste infatti ad un superamento
della considerazione dell'opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo,
tenuto conto - come è stato osservato in dottrina - delle nuove tendenze verso la
commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione.
Questa evoluzione è assecondata dal formante normativo: con l'abrogazione, da parte della
L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24, (Interventi urgenti per l'economia), della L. 23
novembre 1939, n. 1815, art. 2, in tema di disciplina giuridica degli studi di assistenza
e consulenza; con l'introduzione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e
ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, della possibilità di esercitare la
professione di avvocato in forma societaria; con il venir meno - per effetto del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, art. 2, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi
urgenti in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - del divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di professionisti.
Di tali tendenze è testimone la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 7 agosto 2002,
n. 11896; Sez. 5^, 3 maggio 2007, n. 10178), quando precisa che anche gli studi
professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo
personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un
numero di titolari e dipendenti ed un'ampiezza di locali adibiti all'attività, tali che
il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività
professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità
giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non
separata dall'attività del titolare, assuma una rilevanza economica.
Peraltro, anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento
organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere
validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale, il contratto avente ad
oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro
soggetto, intenzionato a proseguire l'attività avvalendosi del complesso dei beni,
materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa.
In tal caso si verifica un vero e proprio trasferimento dell'attività: accanto agli
arredi, al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura,
l'alienante "cede" per via indiretta, al professionista che subentra, la
clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare (mediante
un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare
(quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo),
volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del
suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico.
In tale direzione non mancano precedenti di questa Corte. Si è infatti precisato (Sez.
3^, 8 febbraio 1974, n. 370) che il contratto di cessione - vendita di uno studio
professionale nell'insieme degli elementi che lo costituiscono e pure in relazione alla
clientela che ad esso faccia capo, mediante il versamento di una somma, è valido e lecito
in base al principio dell'autonomia contrattuale, che consente alle parti di concludere
anche contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
e si è ulteriormente rilevato (Sez. 3^, 12 novembre 1979, n. 5848) che, sebbene non sia
possibile in senso tecnico - giuridico il trasferimento della clientela, è giuridicamente
configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento,
consistente in una qualità di detto studio, il quale viene cosi trasferito, quale
complesso di elementi organizzati per l'esercizio dell'attività professionale, munito
dell'attributo essenziale e necessario costituito dall'avviamento.
La validità della cessione dello studio professionale trova una indiretta conferma nel
dato normativo.
Innanzitutto, nell'art. 2238 c.c., comma 2, che consente l'applicazione, al trasferimento
di uno studio professionale, dell'art. 2112 c.c., in tema di mantenimento dei diritti dei
lavoratori: in forza del rinvio contenuto nel citato art. 2238 c.c., comma 2, la
disposizione che prevede la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e la
conservazione in capo al lavoratore di tutti i diritti che ne derivano si applica non solo
in caso di trasferimento di azienda, ma anche nell'ipotesi in cui venga ceduto uno studio
di un professionista che - pur non essendo imprenditore, e pur essendo titolare di uno
studio professionale che non è qualificabile come azienda - impieghi sostituti ed
ausiliari (cfr. Cass., Sez. 2^, 16 novembre 1968, n. 3757; Cass., Sez. lav., 15 luglio
1987, n. 6208 ; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2006, n. 14642).
In secondo luogo, nel citato D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 29, il quale,
nell'inserire il Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, art. 54, comma 1 quater, prevede espressamente che concorrono a formare il
reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o
professionale.
Deve pertanto conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: E'
lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno
studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche
della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione
in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore
d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo
incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a
favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività
promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il
divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la
prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto
subentrante.
A questo principio si è attenuta la Corte territoriale, dopo avere accertato, con congruo
e logico apprezzamento dei dati documentali, che, con la scrittura privata in data ***, il
S. - titolare di uno studio di fiscalista con un volume d'incasso annuo di L. 100.000.000
circa - ha trasferito al rag. C., per il complessivo prezzo di L. 120.000.000 da
corrispondersi ratealmente, detto studio, con l'arredamento completo analiticamente
inventariato e con tutto quanto esisteva in esso per l'esercizio della medesima attività
espletata dal cedente, prevedendosi non solo la continuazione della prestazione della
collaborazione da parte del rag. R., ma anche l'obbligo del S. di ottenere dal
proprietario l'intestazione del contratto di locazione direttamente in capo al cessionario
e, in caso di "decremento della fatturazione dello studio", la diminuzione del
prezzo "nella misura proporzionale al decremento registrato". 3. - Con il terzo
motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.,
nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)". Il ricorrente lamenta che
l'integrale accoglimento, senza alcuna motivazione e valutazione, delle domande formulate
dal S. abbia portato ad una sostanziale duplicazione di titoli per il credito dallo stesso
vantato. Sarebbero ingiustificate la condanna al pagamento della somma di Euro 25.882,84,
quando il S. già aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per L. 44.057.000 il cui giudizio
di opposizione era stato sospeso in attesa degli esiti della pronuncia della Corte
d'appello, nonchè l'assegno di L. 6 milioni, azionato dal S. con una procedura esecutiva
immobiliare.
4. - La censura non può essere accolta.
Non sussiste il vizio di extrapetizione, giacchè risulta dagli atti che il S.,
costituendosi in giudizio in primo grado, ha proposto domanda riconvenzionale per il
pagamento del residuo prezzo, e che tale pretesa creditoria, per l'importo di Euro
25.822,84, è stata ribadita tra i motivi di gravame.
Sono inammissibili tanto la deduzione del vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c., quanto
la prospettazione del vizio di motivazione, perchè con esse il ricorrente si limita a
rinviare a produzioni documentali effettuate nei gradi di merito, senza neppure fornire
elementi sufficienti, idonei ad indicare le ragioni del loro carattere decisivo, non
constando, dalla sola lettura del ricorso, l'identità tra i titoli creditori azionati in
via monitoria o con la procedura esecutiva immobiliare e quelli fatti valere con la
domanda riconvenzionale.
5. - Il ricorso è rigettato.
Sussistono giustificati motivi, data la natura e la complessità delle questioni trattate,
per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara, compensate tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
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