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| Direttore Domenico Condello
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| Responsabilitą Civile - Professionisti - Attivitą Medico-Chirurgica Consenso Informato - Obbligo Del Medico - (Corte di Cassazione - Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010) Nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i
rischi dell'intervento, e questo non riesca per circostanze non dipendenti da colpa del
medico, quest'ultimo potrą essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente,
consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove il paziente
stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento,
avrebbe verosimilmente rifiutato di sottopor visi, residuando, altrimenti, la
risarcibilitą del danno conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto
allautodeterminazione.
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