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Risarcimanto danni – sinistro stradale - infortunio e conseguente inabilità temporanea di un lavoratore dipendente - esborsi effettuati dal datore di lavoro - risarcibilità ad opera del terzo responsabile – prescrizione biennale Corte di Cassazione Sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010 dal sit web della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro, che abbia retribuito il lavoratore nel periodo di mancata prestazione lavorativa per inabilità temporanea a causa di infortunio cagionato da un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo per gli esborsi effettuati (compresi quelli concernenti la dovuta contribuzione agli enti di assicurazione sociale) ed il diritto al risarcimento di tale danno, ove l’infortunio sia avvenuto a seguito di sinistro stradale, si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ..

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010

 

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