| Avvocati - Difensore deceduto
- Notifica atti - Nell'ipotesi in cui il difensore della parte deceda dopo l'udienza di
precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il
termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla
parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza
incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi (benchè non dichiarato) ai danni della
parte stessa (Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 8/2/2010 n. 2714)
Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 8/2/2010 n. 2714
Svolgimento del processo
C.E. ha impugnato davanti alla Corte d'appello di Brescia la sentenza del Tribunale di
Bergamo con la quale erano state respinte le domande che egli aveva proposto nei confronti
di suo fratello Cu.Cl., attinenti alle eredità relitte dai loro genitori.
Il gravame è stato dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado, il quale ha
ritenuto che: con l'appello C.E. aveva dedotto, tra l'altro, che il proprio unico
procuratore era deceduto il (omissis), ma in seguito all'evento, ignorato dal Tribunale,
il processo non era stato interrotto; ciò costituiva ragione di nullità della sentenza
di primo grado, da far valere, come era avvenuto, in sede di impugnazione; l'appello era
stato però proposto tardivamente, poichè la sentenza era stata notificata al soccombente
personalmente il 6 giugno 2001; questa notificazione (che poteva e doveva essere
effettuata con tale modalità, appunto a causa della morte del procuratore del
destinatario) era idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.,
termine che risultava quindi non essere stato rispettato.
C.E. ha proposto ricorso per cassazione, in base ad un motivo. Cu.Cl. ha resistito con
controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l'udienza.
La seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza n. 5419 del 5 marzo 2009, ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni
unite, rilevando che, con il motivo addotto a sostegno del ricorso, non viene contestata
l'esattezza dei principi affermati dalla Corte d'appello, ma se ne nega l'applicabilità
nell'ipotesi in cui, come nella specie, manchi la prova della conoscenza, da parte del
soccombente, della morte del proprio procuratore. In tal caso, secondo il ricorrente, la
notificazione della sentenza alla parte personalmente non sarebbe idonea a far decorrere
il termine breve per l'impugnazione, come deve desumersi da Corte Cost., 15 dicembre 1967
n. 139, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c., "per
la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la sua
prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 di
morte, radiazione o sospensione procuratore costituito".
Inoltre, in memoria il ricorrente ha sostenuto che la notificazione della sentenza, in
quanto atto di impulso processuale, non avrebbe potuto comunque essere validamente
effettuata, stante l'automaticità dell'effetto interruttivo derivante dalla morte del
procuratore del destinatario; ha, altresì, invocato Corte cost. 3 marzo 1986, n. 41, con
cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c., "nella
parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini di cui all'art. 325
c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito,
sopravvenuta nel corso del termine stesso"; per il caso che non si aderisca alle sue
tesi, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.
326 c.p.c., nella parte in cui non prevede, tra i motivi di interruzione del termine breve
di impugnazione, la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore
costituito nel corso del giudizio di primo grado, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111
Cost..
Ciò premesso, la menzionata ordinanza della seconda sezione civile di questa Corte ha
osservato che la giurisprudenza di legittimità, anche dopo le citate pronunce della Corte
costituzionale, si è orientata nel senso che "la notifica personale della sentenza
alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l'unica forma
possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se
effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione
(Cass. 10 febbraio 1987, n. 1408; 22 dicembre 1987, n. 9571; 24 febbraio 1995, n. 2129; 17
giugno 1999, n. 6011; 26 febbraio 2001 n. 2746). Inoltre, con Cass. 1 giugno 1990, n.
5133, e 18 aprile 2003, n. 6300, sono state dichiarate manifestamente infondate eccezioni
di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alle norme che non prevedono
l'interruzione del termine breve, nel caso di morte del procuratore avvenuta dopo la
chiusura della discussione, nè di quello lungo, nell'ipotesi di decesso verificatosi nel
corso del giudizio a quo; nei precedenti citati non è stata, tuttavia, espressamente
affrontata l'ulteriore e più specifica questione posta ora dal ricorrente: se il
principio dell'ininfluenza della morte del procuratore possa trovare applicazione anche
ove il destinatario della notificazione non sia a conoscenza dell'evento.
L'ordinanza citata ha, dunque, ritenuto che la questione sia di particolare importanza, in
ragione sia della sua novità, sia della sua incidenza, con implicazioni anche di
legittimità costituzionale, su istituti basilari della procedura civile, come il diritto
alla difesa tecnica e la formazione del giudicato.
Il Primo Presidente ha, dunque, assegnato la causa alle sezioni unite. Ambedue le parti
hanno depositato memorie per l'udienza.
Motivi della decisione
1 - IL QUESITO ED I TERMINI DEL DIBATTITO.
Premesso che, nell'ipotesi in cui il difensore della parte deceda dopo l'udienza di
precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, l'unico
modo, per la controparte, per far decorrere il termine breve per l'impugnazione consiste
nella notifica della sentenza alla parte personalmente, il quesito sottoposto alle sezioni
unite consiste nello stabilire se, in questo caso, assuma rilievo la mancata conoscenza,
da parte del destinatario della notificazione della sentenza, della morte del suo stesso
difensore e, dunque, dell'evento interruttivo prodottosi a suo danno. Occorre subito
chiarire che nel dibattito, così come introdotto, s'impone la contrapposizione di
interessi di pari rilievo costituzionale. Da un lato v'è l'esigenza della parte che ha
ricevuto la personale notificazione della sentenza, in conseguenza della morte del suo
difensore, di munirsi, in un termine quantitativamente ridotto (trenta o sessanta giorni)
di una nuova difesa tecnica che, nell'arco di quello stesso tempo, predisponga l'eventuale
atto di impugnazione. Dall'altro, l'esigenza della controparte (che, per far decorrere il
termine breve d'impugnazione, non ha altro mezzo che notificare la sentenza personalmente)
di ottenere la rapida formazione del giudicato o, in alternativa, la rapida instaurazione
del procedimento d'impugnazione.
Rilevano, dunque, gli artt. 24 e 111 Cost., quanto all'inviolabilità della difesa in
giudizio, alla garanzia del contraddittorio ed alla ragionevole durata del processo.
La dottrina ha da sempre posto in evidenza l'insufficienza strutturale della disciplina
processuale delle cause interruttive del processo, soprattutto per quanto riguarda la fase
di trasmigrazione tra i diversi gradi di giudizio. Insufficienza alla quale ha posto
rimedio sia la giurisprudenza costituzionale, sia quella di legittimità.
Nel caso in trattazione (morte del difensore dell'attore dopo l'udienza di precisazione
delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione, senza la dichiarazione
d'interruzione del procedimento) non si dubita (nè da parte del ricorrente, nè da parte
del collegio remittente) che la notifica personale della sentenza alla controparte già
costituita a mezzo di procuratore costituisca l'unica forma possibile di notificazione
idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione. Il principio costituisce ormai patrimonio consolidato della giurisprudenza
di legittimità (susseguente agli interventi in materia della Corte costituzionale), sul
quale non occorre neppure svolgere apposita trattazione (cfr. Cass. 26 febbraio 2001, n.
2746; 17 giugno 1999, n. 6011; 24 febbraio 1995, n. 2129; 22 dicembre 1987, n. 9571).
Altrettanto fuori discussione (lo pone in evidenza la sentenza impugnata) è che la morte
dell'unico procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina
automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne
hanno avuto conoscenza; interruzione che preclude ogni ulteriore attività processuale, la
quale, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Nullità che può essere fatta valere secondo il principio di cui all'art. 161 c.p.c., per
il quale i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame (nella
specie, l'impugnazione è stata sperimentata ma, come s'è visto, è stata dichiarata
inammissibile per tardività dal giudice dell'appello).
Tutto ciò premesso, la perplessità del collegio remittente ed il quesito del ricorrente
concernono piuttosto la possibile applicazione di questo principio (ininfluenza, dunque,
della morte del procuratore nella specifica vicenda in esame) anche nel caso in cui il
destinatario della notificazione non sia a conoscenza dell'evento morte, ossia di
quell'evento che ha comportato l'interruzione, benchè non dichiarata, del processo.
In particolare, il ricorrente cita a sostegno della propria tesi (che, in estrema sintesi
(lamenta la violazione del diritto costituzionale alla difesa tecnica) due precedenti, in
tema, del giudice delle leggi: Corte cost. n. 139 del 1967 e n. 41 del 1986. 2. - GLI
INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA. Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 139 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c., per la parte in cui fa
decorrere il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo non dalla notizia
che dell'evento interruttivo (qualunque evento interruttivo) abbia avuto la parte, ma
dalla data in cui questo evento si è verificato.
In questa pronuncia la Corte fornisce una definizione ampia del diritto di difesa tecnica,
evidenziandone tutti gli elementi che ne devono comporre il contenuto ineludibile. Se ne
ricava che l'art. 301 c.p.c., è una disposizione processuale a tutela del diritto di
difesa, coerente con il dettato dell'art. 24 Cost.. In particolare la norma mira a
limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità nell'assistenza
tecnica, che invece non viene meno quando gli eventi interruttivi riguardino la parte e
non il difensore. La difesa deve essere garantita in ogni stato e grado del processo, ma
non la si protegge in tale estensione quando la disposizione di tutela, utile per un
grado, è causa di pregiudizio se applicata al grado successivo. Le misure di garanzia del
diritto di difesa devono essere valutate in modo "integrale", non limitandone
l'esame alle singole fasi processuali od ai singoli gradi. La discrezionalità legislativa
nella formulazione dei termini processuali non è in discussione ma occorre valutare se la
norma ponga il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza lo spatium deliberandi
predeterminato.
In altri termini, la censura di costituzionalità - ritiene il giudice delle leggi - non
riguarda l'adeguatezza del termine ma la legittimità del criterio adottato per
identificare il dies a quo, non potendo essere compatibile con la piena esplicazione del
diritto alla difesa il decorso di un termine, quale quello stabilito per la prosecuzione o
riassunzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., senza che la parte conosca il fatto cui la
legge subordina o condiziona il concreto esercizio del diritto di difesa.
E' indubbio che, come pongono in evidenza sia il ricorrente sia l'ordinanza di rimessione,
i principi desumibili dalla sentenza costituzionale in commento, benchè resi in una
fattispecie affatto diversa da quella ora in esame, debbano costituire un punto centrale
di riflessione per la soluzione del quesito oggi posto alle sezioni unite. Ne emerge,
infatti, il canone generale secondo cui la causa interruttiva debba essere conosciuta
dalla parte a cui svantaggio opera, potendosi trasformare, in caso d'ignoranza
incolpevole, da misura di garanzia del diritto di difesa a conseguenza negativa produttiva
di effetti (come il giudicato) potenzialmente irreversibili. Per altro verso, se ne ricava
l'incompatibilità costituzionale della formazione "involontaria" (per una delle
parti) del giudicato senza aver messo in condizione la parte che ne risulti danneggiata di
porre in essere le contromisure difensive idonee a scongiurarne la verificazione.
Autorevolissima dottrina processuale accolse subito con favore l'intervento della Corte
costituzionale, senza però mancare di porre in evidenza che esso aveva scongiurato la
"estinzione misteriosa" del processo, restando tuttavia da evitare il correlato
rischio di una "interruzione perpetua". Propose, dunque, di porre, a carico
della parte pregiudicata dall'estinzione, l'onere di provare l'ignoranza dell'interruzione
automatica o, comunque, la sua tardiva conoscenza.
Fatto sta che, a fondamento della problematica, è stato sempre posto in evidenza il
bipolarismo degli interessi in gioco: da un lato, l'esigenza di rendere effettivo il
contenuto del diritto di difesa (nel suo profilo di difesa tecnica, quando la parte è
tenuta a stare in giudizio a mezzo di un difensore); dall'altro, l'esigenza altrettanto
rilevante di assicurare la stabilizzazione dei rapporti attraverso la formazione del
giudicato.
Il rilievo della conoscenza dei fatti che incidono sulla sfera dei diritti e delle
facoltà processuali delle parti, si riscontra anche in altre pronunce della Corte
costituzionale. Nella sentenza n. 34 del 1970, la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 297 c.p.c., nella parte in cui dispone la decorrenza del termine
utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di
sospensione del procedimento invece che dalla conoscenza che ne abbiano le parti del
processo sospeso.
Con la sentenza n. 159 del 1971 il principio contenuto nella sentenza n. 139 del 1967
viene esteso anche ai fatti interruttivi, indicati nell'art. 299 c.p.c., che colpiscono la
parte e che possono non essere conosciuti dagli eredi o dalle controparti. Anche in questa
ipotesi, ritiene la Corte, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio
deve decorrere dalla conoscenza del fatto interruttivo e dal suo venire in essere.
L'opera di adeguamento sistematico della disciplina processuale dell'interruzione del
procedimento ha investito anche l'art. 328 c.p.c., nella parte in cui non prevede
l'interruzione del termine breve per impugnare pure nel caso in cui il fatto interruttivo,
sopravvenuto nella pendenza del termine in questione, riguardi il procuratore costituito
nel precedente grado. A questa specifica lacuna ha posto rimedio la sentenza n. 41 del
1986 (che, siccome riguardante anch'essa più da vicino il tema oggi in trattazione,
risulta pure menzionata dall'ordinanza di rimessione) dalla quale si può estrarre il
principio secondo cui il diritto alla difesa tecnica non è tutelabile solo all'interno
delle singole fasi processuali ma si estende, sotto il profilo specifico della continuità
dell'assistenza tecnica anche nelle fasi di quiescenza, o più esattamente, di passaggio
da un grado all'altro del giudizio, in quanto scandite da adempimenti assoggettati a
preclusioni ed esposte al rischio, non più soltanto endoprocessuale, del giudicato. La
mancanza della condizione della rappresentanza processuale non fa venire meno la garanzia
costituzionale della difesa tecnica anche in questa delicata scansione del giudizio, come
può rilevarsi dagli artt. 285 e 330 c.p.c., che pongono a carico del procuratore
costituito nel precedente grado precisi obblighi di ricezione degli atti più incisivi
sulle scelte processuali future e d'informazione tempestiva.
Se, per un verso, s'è detto che i menzionati arresti del giudice costituzionale
affrontano in pieno la problematica della quale qui si discute e forniscono un quadro
esauriente e suggestivo del diritto della parte alla difesa tecnica, per altro verso
occorre pur dire che le fattispecie nelle quali è intervenuta la Corte costituzionale
sono ben diverse da quella qui in trattazione. Differenza di non scarso rilievo che ci fa
riflettere circa l'impossibilità di traslare in maniera pressochè automatica quei
principi al nostro caso. infatti, nella fattispecie esaminata da Corte cost. n. 139 del
1967 (ma tanto vale anche per gli altri menzionati arresti) la parte che rischia
l'estinzione non è destinataria di alcun atto avente rilievo processuale dal momento in
cui opera l'interruzione automatica del processo fino alla perenzione del termine; ossia,
per lei l'estinzione può essere effettivamente misteriosa, visto che non le proviene
alcuno stimolo (men che mai dalla controparte) che le possa dare cognizione del fattore
interruttivo. Nel caso che ci riguarda, invece, la parte ha ricevuto la notifica personale
della sentenza, ossia un atto formale proveniente dalla controparte, contenente quanto
meno l'informazione relativa all'intervenuta pronuncia sfavorevole. Una forma di
conoscenza del mutamento della condizione preesistente si è verificata, pur se l'atto non
contiene la specificazione dell'intervenuto evento interruttivo ed anche se non può
pretendersi dalla parte la conoscenza dei complessivi effetti dell'intervenuta notifica
della sentenza alla parte stessa invece che al suo difensore.
Lo stesso discorso può farsi quanto alla sentenza costituzionale n. 41 del 1986, la
quale, come s'è visto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 328
c.p.c., laddove non prevedeva tra i motivi di interruzione del termine breve per
l'impugnazione (art. 325 c.p.c.) la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del
procuratore costituito sopravvenute nel corso del termine stesso. In questo caso l'evento
interruttivo sopravviene rispetto all'inizio del termine per impugnare ed il venir meno
della rappresentanza processuale fa mancare la garanzia costituzionale della difesa
tecnica anche in questa delicata scansione del giudizio, come può rilevarsi dagli artt.
285 e 330 c.p.c., che pongono a carico del procuratore costituito nel precedente grado
precisi obblighi di ricezione degli atti più incisivi sulle scelte processuali future e
d'informazione tempestiva. Nel nostro caso, invece, l'evento interruttivo s'è verificato
(benchè non dichiarato) nel corso del giudizio di primo grado ed il termine breve
d'impugnazione comincia a decorrere proprio quando, legittimamente e senza alcuna
alternativa, la sentenza viene notificata alla parte personalmente. Caso nel quale,
dunque, non può parlarsi di interruzione d'un termine che, al momento del verificarsi
dell'evento interruttivo, non è neppure cominciato a decorrere.
3 - LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'.
La giurisprudenza di legittimità ha intensamente contribuito (sebbene non sempre
univocamente) ad integrale in via interpretativa e sistematica quella che si è detto
essere in materia l'insufficienza strutturale dell'impianto normativo, soprattutto per
quanto riguarda i momenti di trasmigrazione del giudizio da un grado all'altro del
processo.
Non è mancata, dunque, l'attenzione verso il diritto della parte alla difesa tecnica,
sulla stregua della giurisprudenza costituzionale inaugurata da Corte cost. n. 139 del
1967. E' a quest'ultima pronunzia che ha fatto esplicito riferimento Cass. sez. un. 27
novembre 1998, n. 12060, quando, nel comporre un precedente contrasto di giurisprudenza,
ha trattato l'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia
costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di
impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la
costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale. Ha stabilito,
dunque, che in questo caso si verifica (diversamente da quanto aveva prima ritenuto una
pur nutrita giurisprudenza) l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del
decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul
procuratore; dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di
impugnazione.
La pronunzia incentra le proprie argomentazioni sul contenuto e l'ampiezza del diritto di
difesa così come enucleabile dall'art. 24 Cost., osservando che l'esigenza del diritto
alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento, e di un'effettiva assistenza tecnica
e professionale è tanto più necessaria in considerazione dei caratteri di particolare
delicatezza propri del decorso del termine per costituirsi. La continuità deve costituire
un tratto ineludibile del diritto in questione, rappresentando il nucleo unificatore di
tutta la più generale disciplina sia degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c., sia, al di là
delle critiche e dei distinguo, anche degli artt. 328 e 330 c.p.c.. La scelta estensiva
viene giustificata proprio in considerazione della priorità dei valori costituzionali
garantiti dall'art. 24 Cost., i quali conducono a ritenere che nelle fasi dinamiche del
processo, caratterizzate da cogenti termini di decadenza, deve essere attribuita efficacia
interruttiva ad ogni evento, di natura involontaria, in grado di alterare l'effettività
dell'esplicarsi delle possibilità dell'esercizio del diritto di difesa della singola
parte. L'attenzione dedicata alla pronuncia risiede proprio sul rilievo ermeneutico che la
Corte attribuisce al diritto di difesa nel legare sistematicamente la disciplina
frammentaria degli eventi interruttivi disciplinati nel codice di procedura civile.
Occorre, però, anche in questo caso porre in rilievo che la pronunzia in commento tratta
del diverso caso in cui la notifica dell'impugnazione è avvenuta nei confronti del
procuratore per mezzo del quale la parte s'era costituita nel precedente grado di giudizio
e la cui morte s'è verificata dopo la notificazione stessa e prima del decorso dei
termini per costituirsi nel giudizio di gravame e per proporre impugnazione incidentale.
Di qui la necessità di una difesa tecnica che abbia il carattere della continuità
informativa ed assistenziale, della quale la parte non può essere privata in un così
delicato momento processuale. Laddove, invece, nel nostro caso - lo si ribadisce - il
primo grado del giudizio è stato definito a mezzo di una sentenza notificata
personalmente alla parte, così da offrire l'innesco di una eventuale, ulteriore fase
concernente il gravame.
Per il resto, nella vastissima giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in materia
viene in evidenza un tessuto sistematico teso a rafforzare la preminenza del giudicato
rispetto alla lesione del principio del contraddittorio.
In particolare, la Corte di cassazione ha affrontato il problema dell'incidenza della
morte del procuratore sulla fase d'impugnazione, sia con riferimento all'evento
interruttivo che si verifichi dopo la pubblicazione della sentenza (o dopo la chiusura
della discussione), sia con riferimento all'evento interruttivo che si verifichi nel corso
del giudizio di primo grado ma non venga formalmente dichiarato fino alla conclusione, con
la pubblicazione della sentenza di tale giudizio (come è avvenuto nel nostro caso).
Nell'ultima ipotesi, è consolidato l'orientamento secondo il quale l'evento rientrante
tra quelli indicati nell'art. 301 c.p.c., determina l'interruzione automatica del
procedimento e la conseguente nullità della sentenza E' utile evidenziare come la Corte
abbia ritenuto non assimilabile al contumace involontario la situazione della parte
privata nel corso del procedimento di primo grado della rappresentanza processuale (Cass.
n. 11264 del 2002) ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale relativa all'inapplicabilità, in via analogica, del regime giuridico più
favorevole riservato al contumace involontario dall'art. 327 c.p.c., comma 2, in
correlazione al diritto alla continuità dell'assistenza tecnica, perchè il contumace
involontario, a differenza della parte già costituita con il difensore, non ha mai avuto
notizia del processo (Cass. n. 10112 del 2009).
Questo orientamento si configura ancora più rigorosamente legato alla preminenza del
giudicato ove lo si ponga in correlazione con il concorrente e coerente principio della
validità ed efficacia della notificazione della sentenza eseguita personalmente nei
confronti della parte che sia rimasta priva della difesa tecnica a causa del prodursi di
uno degli eventi indicati nell'art. 301 c.p.c..
La contiguità dei due principi - quello della preminenza del giudicato sulla nullità di
tutti gli atti processuali successivi all'automatico prodursi dell'interruzione del
procedimento e quello della validità ed efficacia della notifica della sentenza alla
parte personalmente al fine della decorrenza del termine breve - accomuna sia le pronunce
che hanno ad oggetto una delle fattispecie interruttive descritte nell'art. 301 c.p.c.,
intervenuta durante il corso del procedimento, sia quelle riguardanti una fattispecie
interruttiva relativa all'intervallo procedimentale tra i due gradi di giudizio.
Inoltre, a rafforzare la preminenza del giudicato sulla lesione del principio del
contraddittorio si pongono anche le pronunce che richiedono al contumace involontario la
prova rigorosa della mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o della
notificazione, assumendo prevalentemente un'interpretazione restrittiva dell'ambito di
applicazione della sanatoria prevista nell'art. 327 c.p.c., comma 2.
Peraltro, la Corte di cassazione oltre ad aver assunto un ruolo di primario rilievo nella
rimessione alla Corte costituzionale delle più evidenti compressioni del diritto di
difesa, scaturenti dalle norme processuali relative all'interruzione, ha in diverse
occasioni, con ampie argomentazioni, escluso il rilievo costituzionale di alcune lamentate
lacune normative sottoposte al suo esame. Tali pronunce, segnalate anche nell'ordinanza
interlocutoria (Cass. n. 5133 del 1990 e 6300 del 2003), riguardano proprio
l'applicabilità dell'interruzione del termine, breve o lungo, d'impugnazione, al fatto
interruttivo che ha colpito il procuratore costituito nel precedente grado.
Nell'ultima pronuncia citata la Corte affronta direttamente la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 161 e 327 c.p.c., nella parte in cui escludono l'incidenza
della morte del procuratore avvenuta nel procedimento di primo grado sul successivo
termine (lungo) per impugnare e ne esclude la censurabilità per tre ragioni: in primo
luogo esclude, coerentemente con gli orientamenti successivi, l'assimilabilità al
contumace involontario che non ha mai avuto conoscenza non della causa interruttiva ma
dell'intero processo; in secondo luogo ritiene che la disciplina processuale del rilievo
dei fatti interruttivi nella pendenza del termine breve o lungo per impugnare (art. 328
c.p.c., interpolato quanto al termine breve da Corte cost. n. 41 del 1986) evidenzino
l'ininfluenza rispetto allo specifico regime delle impugnazioni, dei fatti interruttivi
occorsi prima; in terzo luogo si sottolinea che il favor legislativo per la formazione del
giudicato è una scelta discrezionale non censurabile ed il suo superamento richiederebbe
una sentenza additiva non ammissibile secondo i limiti stabiliti dalla Corte
costituzionale.
In sintesi, nelle pronunce esaminate, contrariamente a quanto accade per il contumace
involontario, il cui regime giuridico di favore s'incentra sulla dimostrazione della
mancata conoscenza del processo (art. 327 c.p.c., comma 2), è irrilevante la conoscenza
effettiva o legale della parte rispetto al fatto interruttivo occorso al procuratore
costituito. L'importanza della conoscenza legale della causa interruttiva, affermata da
Corte cost. n. 139 del 1967, è limitata al termine per la prosecuzione o riassunzione del
processo, mentre nessuna funzione riveste con riferimento ai termini per impugnare,
rispetto ai quali il sistema di garanzie contenuto nell'art. 328 c.p.c., integrato dalla
possibilità di provvedere alla notifica della sentenza alla parte personalmente viene
ritenuto adeguato o comunque non emendabile mediante l'intervento della Corte
costituzionale, in quanto espressione del potere discrezionale legislativo di prediligere
la formazione del giudicato rispetto alla tutela dell'effettività e completezza del
contraddittorio nella fase di passaggio tra un grado e l'altro del processo. Con
riferimento a tale fase, infatti, sia la Corte costituzionale, sia la Corte di cassazione
hanno ritenuto che le scelte rivolte versa l'ampliamento del principio del contraddittorio
sono alternative e non univocamente realizzabili mediante l'intervento di adeguamento
costituzionale adottabile mediante le sentenze della Corte costituzionale.
A completare siffatto quadro interpretativo è intervenuta la recente Cass. sez. un. 16
dicembre 2009, n. 26279, la quale ha stabilito che l'atto d'impugnazione della sentenza,
nel caso di morte della parte vittoriosa, debba essere rivolto e notificato agli eredi,
senza che possa essere attribuita rilevanza nè al momento in cui il decesso è avvenuto,
nè alla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente
(restando esclusa, altresì, la possibilità di ricorrere alla rinnovazione ex art. 291
c.p.c., nel caso in cui l'impugnazione sia proposta nei confronti del defunto).
La pronuncia è pervenuta a questa conclusione nella considerazione che le norme in tema
d'impugnazione fanno tutte dipendere la validità dei relativi atti da presupposti
prettamente oggettivi, senza lasciare alcuno spazio di rilevanza a condizioni interne di
buona fede. Ha pure richiamato l'insegnamento di uno dei fondatori della moderna scienza
processuale (già richiamato da Cass. sez. un. 15783 del 2005, la quale ha escluso che
possa attribuirsi rilievo all'ignoranza incolpevole, da parte dell'impugnante,
dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età della controparte) secondo cui le parti,
quando è definito un grado e deve aprirsene un altro, tornano nella situazione in cui si
trova l'attore prima di proporre la domanda, posto che nell'eventuale, successivo grado
del giudizio si da luogo ad un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, anche se
collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.
4 - IN CONCLUSIONE. Le sezioni unite ritengono che debba essere data continuità alla
giurisprudenza finora esposta, applicandone i principi al caso in esame e ponendo in
rilievo che la relativa peculiarità consente di escludere la violazione del diritto
costituzionale alla difesa tecnica.
Ancora una volta occorre segnalare che la lesione del diritto alla difesa tecnica può
essere riscontrato nel caso in cui l'evento interruttivo (con le eventuali conseguenze
estintive o decadenziali) si verifichi in un momento processuale in cui la parte, munitasi
di un difensore, resta personalmente indifferente rispetto allo svolgimento del giudizio.
Nel senso che tutte le attività sono svolte dal suo rappresentante, il quale è anche
destinatario di notificazioni e comunicazioni varie. Nel caso che ci riguarda, invece, la
parte riceve il ben preciso stimolo processuale, costituito dalla notificazione della
sentenza alla sua stessa persona.
Orbene, restando indiscusso che, in caso di morte del difensore nella già indicata fase
processuale, l'unico mezzo di cui dispone la controparte per far decorrere il termine
breve per impugnare è costituito dalla notifica personale dell'impugnazione, per un verso
deve riconoscersi che la parte, in questa fase processuale di transizione, non può essere
sottratta all'onere (peraltro, neppure gravoso) costituito dall'informarsi circa le
ragioni dell'avvenuta notifica alla sua persona e non al difensore, per poi, appresa la
morte di questo, rivolgersi ad altro professionista per l'eventuale, tempestiva
impugnazione. Per altro verso, non è dato, in via interpretativa, investire la parte
notificante dell'onere (ulteriore, rispetto a quello della notifica personale) di avvisare
la controparte, alla quale rivolge la notifica personale, della morte del suo stesso
difensore.
Inoltre, il rimedio proposto, per il caso in cui la parte incolpevolmente ignori la morte
del suo difensore, consiste in un'interpretazione estensiva dell'art. 328 c.p.c., che
consenta l'interruzione del termine breve per impugnare anche nel caso in cui la morte del
difensore, ignota alla parte, sia avvenuta nel corso del procedimento di primo grado o,
comunque, l'interruzione del termine d'impugnazione fino alla legale conoscenza
dell'evento (mentre l'art. 328, disciplina il caso in cui uno degli eventi dell'art. 301
c.p.c., sopravvenga nel corso del termine). Ma a siffatta proposta occorre rispondere che
nella specie si tratterebbe di introdurre in via ermeneutica un modulo processuale affatto
nuovo (probabilmente, la rimessione in termini con modalità analoghe a quelle previste
dall'art. 327 c.p.c., potrebbe essere una misura efficace) con la scelta di una serie di
alternative la cui individuazione spetta solo al legislatore e che implicherebbe,
innanzitutto, stabilire se la conoscenza dell'evento interruttivo in questione debba
essere legale o effettiva.
Tant'è che la stessa Corte costituzionale (cfr. in particolare l'ord. n. 222 del 1995) ha
ritenuto che l'estensione di una misura di garanzia dell'esercizio del diritto di difesa
è ammissibile solo se risulta l'unico strumento costituzionalmente obbligato, mentre deve
ritenersi inammissibile se esiste una pluralità di interventi possibili da rimettere,
appunto, al legislatore. Così come non è consentito neppure al giudice delle leggi
dettare una disciplina processuale nuova che non si limiti all'estensione analogica di
norme preesistenti, ma richieda un intervento creativo e non solo correttivo.
Per ultimo, occorre fare - un'osservazione per nulla marginale. L'art. 153 c.p.c., come
novellato dalla L. n. 69 del 2009, consente, dall'entrata in vigore della legge, una
soluzione adeguata al problema della parte ignara del fatto interruttivo, contemplato
nell'art. 301 c.p.c., di cui non abbia avuto idonea e tempestiva informazione e di cui non
abbia sollecitato la conoscenza a causa delle disfunzioni organizzative dei procedimenti
di merito, soprattutto nella fase successiva alla chiusura dell'istruzione probatoria. Il
nuovo comma 3, dell'articolo in commento ha, infatti, introdotto una norma che consente
alla parte che sia incorsa in una decadenza processuale, per l'inutile decorso di un
termine perentorio, ad essa non imputabile, di essere rimessa in termini, in qualsiasi
stato e grado del giudizio. A seguito dell'istanza, il giudice provvede ex art. 294
c.p.c., comma 2, e, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette la prova
dell'impedimento e dispone la rimessione in termini. Con questa disposizione sarà
possibile dimostrare l'esiguità del termine per impugnare dal momento dell'effettiva
conoscenza, successiva alla notificazione della sentenza, della nuova situazione
processuale, cui porre rimedio.
Proprio la novità di questo regime pone in luce la pregressa mancanza di uno strumento
generale capace d'incidere sulla formazione del giudicato in casi corrispondenti a quello
esaminato e si accompagna alla restrizione normativa di tutti i termini, (compresi quelli
finalizzati alla prosecuzione e alla riassunzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., e
quelli riguardanti la decadenza dalle impugnazioni) che regolano le fasi di quiescenza del
processo.
In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio:
"Nell'ipotesi in cui il difensore della parte deceda dopo l'udienza di precisazione
delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per
l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di
difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento
interruttivo verificatosi (benchè non dichiarato) ai danni della parte stessa".
La sentenza impugnata s'è adeguata a questo principio, sicchè il ricorso deve essere
respinto. La questione di legittimità costituzionale risulta già risolta in precedenza.
La particolare importanza della questione impone la totale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009
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