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Parte civile - Condanna dell'imputato al risarcimento del danno - Liquidazione immediata di una sola tipologia di danno - al giudice civile per ciò che concerne le eventuali altre tipologie (Corte di Cassazione Sentenza n. 2545 del 21 dicembre 2009 -  depositata il 21 gennaio 2010)

La Corte ha chiarito che il giudice penale, nel condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, può procedere alla liquidazione immediata di una sola tipologia di danno, in relazione alla quale sussistono in atti gli elementi sufficienti per deliberare, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per ciò che concerne le eventuali altre, corrispondendo tale tipo di decisione alla sentenza non definitiva o parziale di cui agli artt. 278 e 279 c.p.c. e concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui il giudice aveva provveduto alla definizione del danno morale con la sentenza di condanna ed aveva invece rinviato al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale).

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 2545 del 21 dicembre 2009 -  depositata il 21 gennaio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione

 

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