Avvocati - Onorari - Liquidazione degli
onorari - inapplicabilita' nella specie della procedura di cui alla Legge n. 794 del 1942
- le questioni chiaramente tendenti a far accertare al giudice la posizione soggettiva di
persone che, come non e' contestato, non gli avevano conferito mandato, ma nei confronti
delle quali si invoca la solidarieta' nel pagamento di onorari scaturiti dichiaratamente
da una attivita' giudiziale del legale, non possono essere ritenute comprese nella
procedura speciale di cui alla Legge n. 794 del 1942, che e' praticabile esclusivamente
quando non sia contestato il rapporto professionale tra avvocato e cliente ed e' in
discussione solamente il quantum degli onorari spettanti (Corte di Cassazione Sezione 2
Civile Sentenza del 1 febbraio 2010, n. 2320)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 1 febbraio 2010, n. 2320
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2003, l'avv. Sc.Ga. adiva, ex Legge n. 794 del 1942, il tribunale di Bari
e, premesso di aver rappresentato la *** di *** e la *** in tre distinti procedimenti, e
che in data *** aveva rinunciato al mandato, chiedeva che gli fossero liquidati gli
onorari spettatigli per la complessa ed articolata attivita' prestata, oltre accessori,
detratto l'acconto gia' versatogli, con condanna degli Enti predetti, nonche' a titolo
solidale, di Fa.Lu. e di Ca.Em. al pagamento di quanto dovutogli.
Si costituivano tutti i convenuti, i quali instavano per la declaratoria di difetto di
legittimazione passiva in capo al Fa. ed al Ca. , lamentavano l'inadempimento del legale
all'impegno assunto con il predetto Fa. in ordine all'applicazione dei soli minimi
tariffari, contestavano la determinazione del valore delle controversie e l'applicazione
delle pretese maggiorazioni ex articolo 5 della tariffa.
Con ordinanza in data 17.10/11.11.2003, l'adito tribunale dichiarava inammissibile la
domanda nei confronti delle persone fisiche e liquidava in favore del ricorrente la somma
di 44.008,80 euro, oltre IVA, GAP, e spese generali, con gli interessi dalla messa in
mora, da cui andava detratto l'acconto di 14.315,54 euro e regolava le spese. Osservava il
tribunale che la questione del difetto di procura in relazione alla posizione del Fa. e
del Ca. era irrilevante, atteso che nello speciale procedimento instaurato era ammessa
anche la difesa personale, e che, ancora, la domanda proposta nei confronti dei predetti
in proprio era inammissibile, atteso che costoro non erano clienti del legale.
Veniva respinta la richiesta di prova per testi avanzata dai convenuti, in ragione della
speditezza cui e' improntato il procedimento de quo ed anche in quanto l'applicazione dei
minimi tariffari (su cui verteva la detta prova) appariva verosimile, in ragione della
tutela di interessi non meramente privatistici, mentre la qualita' e la quantita' delle
prestazioni professionali non consentiva l'applicazione dei massimi ne' il raddoppio delle
tariffe, ne' le maggiorazioni operate ex articolo 5 Tariffe forensi, trattandosi di
procedimenti che non presentavano profili di complessita' e di tre procedimenti omologhi,
se non uguali.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Sc. , sulla base di sette motivi; resistono
con unico controricorso la *** di ***, la *** Il Fa. ed il Ca. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di dire dei motivi di ricorso, come ha esattamente rilevato il Procuratore generale
in udienza, va esaminata a questione relativa all'ammissibilita' del ricorso per
cassazione proposto dall'avvocato Sc. .
Emerge in tutta evidenza dalla semplice lettura del ricorso in esame, che i primi quattro
motivi sono improntati a discutere la posizione del Fa. e del Ca. , che il ricorrente
indica come propri clienti e dei quali aveva chiesto (ed insiste in questa a sede per
ottenere una pronuncia che tanto gli consenta) la condanna solidale al pagamento degli
onorari che richiedeva.
Non puo' essere assolutamente pretermesso e pertanto, nel silenzio delle parti sul punto,
deve essere rilevato ex officio, che tali questioni chiaramente tendenti a far accertare
al giudice la posizione soggettiva di persone che, come non e' contestato, non gli avevano
conferito mandato, ma nei confronti delle quali si invoca la solidarieta' nel pagamento di
onorari scaturiti dichiaratamente da una attivita' giudiziale del legale, non possono
essere ritenute comprese nella procedura speciale di cui alla Legge n. 794 del 1942, che
e' praticabile esclusivamente quando non sia contestato il rapporto professionale tra
avvocato e cliente ed e' in discussione solamente il quantum degli onorari spettanti.
In un procedimento quindi improntato ad estrema snellezza e semplicita', tanto che in nome
di tali caratteristiche, lo stesso Tribunale, nell'ordinanza impugnata, dopo aver
ricordato che in tale sede era ammessa la difesa personale, ha escluso che fosse
ammissibile una prova per testi, anche se poi ha ritenuto la circostanza che si voleva
provare in tal modo, emergente comunque dagli atti, non puo' quindi trovare sede legittima
una controversia tra soggetti non legati da mandato professionale, e la conseguente
tematica afferente non alla misura degli onorari da corrispondersi, ma all'identificazione
dei soggetti tenuti al pagamento degli stessi, cosi' ponendo una questione che travalica i
limiti del procedimento stesso.
Ha dunque errato il tribunale nel decidere tale controversia con la procedura di cui alla
ricordata legge, ma la materia del contendere era tale che non poteva sfuggire al
ricorrente che la impugnazione da proporsi era l'appello, atteso che si controverteva su
profili che esulavano dall'ambito di applicazione della Legge n. 794 del 1942, e che
dovevano quindi essere esaminati e discussi dal tribunale secondo il rito ordinario, cosa
questa che avrebbe comportato che la pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con
l'appello.
E cio' a maggior ragione in quanto gli stessi motivi di ricorso riproponevano la questione
della legittimazione passiva delle persone fisiche evocate in giudizio, con riferimento ad
argomentazioni che senza possibilita' di equivoco erano volte a ottenere un accertamento
sulla qualita' di clienti dei predetti soggetti, cosi' evidenziando che era in
contestazione proprio l'esistenza di un rapporto professionale tra il legale e costoro che
incontestatamente non avevano conferito mandato all'avvocato Sc. .
Il mezzo di impugnazione deve riflettere la situazione processuale nella sua effettiva
essenza, a prescindere dalla valutazione che ne abbia dato il giudice (v. Cass. 21.1.2009,
n 1548).
In base alle considerazioni che precedono e quindi della palese inapplicabilita' nella
specie della procedura di cui alla Legge n. 794 del 1942, l'impugnazione doveva essere
proposta con l'appello; il ricorso per cassazione e' pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in 4.200,00 euro, (quattromiladuecento) di cui 4.000,00 euro
(quattromila), per onorari, oltre agli accessori di legge.
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