| Circolazione stradale
- Autovelox - Anullabili le multe per eccesso di velocita' interamente delegate ai privati
- Al momento del rilievo fotografico deve essere presente un organo di polizia stradale -
articolo 142 C.d.S. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza del 28
gennaio 2010, n. 1955)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza del 28 gennaio 2010, n. 1955
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza depositata in data 7 marzo 2008, il Tribunale di Bolzano -
Sezione Distaccata di Merano, in accoglimento dell'appello proposto da Ba. Ma. avverso la
sentenza del Giudice di pace di Merano, annullava i verbali di contestazione impugnati,
relativi a violazione dell'articolo 142 C.d.S.;
che secondo il Tribunale era fondato il terzo motivo di appello, con il quale la sentenza
di primo grado era stata censurata perche' aveva ritenuto legittimo l'operato del Comune,
che si era avvalso di una ditta privata per compiti che la legge riservava esclusivamente
a ben individuati soggetti;
che il Tribunale riteneva in particolare non convincente l'argomentazione del Giudice di
primo grado, secondo cui era del tutto infondato il rilievo dell'opponente circa il
rapporto contrattuale tra il Comune di Lagundo e la ditta Ta. , ben potendosi
l'amministrazione avvalere dell'operato di un terzo, sulla base di apposito strumento
contrattuale, nella predisposizione dei mezzi necessari per la gestione di un servizio,
senza che potesse apparire sconveniente il fatto che il terzo percepisse un corrispettivo
per la sua prestazione;
che, al contrario, posto che nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' a
mezzo autovelox il momento decisivo e' costituito dal rilievo fotografico, al quale deve
presenziare necessariamente uno dei soggetti ai quali l'articolo 12 C.d.S. demanda
l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, detto rilievo non poteva essere effettuato
in via esclusiva da soggetti privati;
che, pertanto, posto che il Comune non aveva contestato di avere affidato ad una ditta
privata tutta la gestione della rilevazione delle violazioni alle norme sui limiti di
velocita', compresa addirittura la verbalizzazione e la notificazione dei verbali di
contestazione, i detti verbali dovevano essere dichiarati illegittimi;
che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Lagundo sulla
base di un motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 354
reg. esec. C.d.S. (recte: articolo 345), comma 4 e articolo 201 reg. esec. C.d.S., n. 3,
formulando il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di cassazione se la
gestione diretta delle apparecchiature di rilevamento della velocita' da parte degli
organi di polizia richiesto dall'articolo 345 reg. C.d.S., comma 4 richiede la presenza
fisica degli stessi organi sul luogo di accertamento ovvero se e' sufficiente l'esistenza
di un collegamento, nel senso che siano gli organi di polizia ad effettuare la lettura del
supporto sul quale sono registrati i dati dell'apparecchiatura di controllo";
che l'intimata non ha svolto attivita' difensiva;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di
cui all'articolo 380-bis cod. proc. civ., e' stata redatta relazione ai sensi di tale
norma, che e' stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
Considerato che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno
2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:
"... Il ricorso puo' essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso
manifestamente infondato.
Vanno disattese le censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata che aveva
ritenuto l'illegittimita' dei verbali di contravvenzione, avendo il Giudice accertato che
il Comune aveva affidato ad una ditta privata la gestione diretta della rilevazione delle
violazioni, compresa la verbalizzazione e la notificazione .
In tema di violazioni di norme sui limiti di velocita' accertate a mezzo di strumento
elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo
dell'accertamento e' costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente,
presenziare uno dei soggetti ai quali l'articolo 12 C.d.S. demanda l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, e che non puo' essere effettuato, in via esclusiva, da
soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento
elettronico e', pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che
individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto,
di tempo e di luogo indicate (Cass. 2202/2008, 16713/2003)";
che il Collegio condivide la proposta di inammissibilita' contenuta nella relazione di cui
sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, in particolare, si deve sottolineare come questa Corte abbia ulteriormente affermato
che, "nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocita',
accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l'assistenza tecnica di un privato
operatore, limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura secondo le
indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attivita' di accertamento poi
direttamente svolta da quest'ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti
dei quali e' effettuato il controllo una piu' sicura garanzia di precisione nel
funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di
personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che
riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (articoli 11 e 12
C.d.S.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per
l'accertamento delle infrazioni (articolo 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) (Cass., n. 22816
del 2008);
che da tale pronuncia si desume, quindi, la illegittimita' di accertamenti che come nella
specie siano dall'autorita' competente interamente delegati ai privati, i quali provvedono
non solo alla installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della
velocita', ma anche alla lettura dei risultati della rilevazione, alla verbalizzazione e
alla notifica del verbale al soggetto interessato (vedi, sul punto, quanto affermato in
ricorso al punto 3 delle difese spiegate dal Comune nel giudizio di appello);
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato, perche' manifestamente infondato;
che non vi e' luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita', non avendo
l'intimata svolto attivita' difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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