| Avvocati - Onorari - prova
dell'esistenza della delibera di conferimento di incarico per la prestazione professionale
della quale era richiesto il pagamento da parte della P. A. - presunta carenza di
mandato (Corte di Cassazione Civile sezione II sentenza del 27/1/2010 n. 1741)
Corte di Cassazione Civile sezione II sentenza del 27/1/2010 n. 1741
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 10 ottobre 2003, il Giudice di pace di Vallo
della Lucania rigettava la domanda proposta dall'Avv. D.V.B. nei confronti della Comunità
montana Gelbison e Cervati, volta ad ottenere il pagamento degli onorari relativi allo
svolgimento di attività difensiva in favore della detta Comunità Montana in un giudizio
di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato; onorari dei quali veniva chiesto il
pagamento in misura non superiore ad Euro 1.032,91.
Il Giudice di pace riteneva che la domanda non fosse stata provata, non
avendo l'attore indicato e fornito la prova dell'esistenza della delibera di conferimento
di incarico per la prestazione professionale della quale era richiesto il pagamento, nè
provato l'attività specificamente indicata nell'atto di citazione.
In primo luogo, il Giudice di pace rilevava che la documentazione prodotta dalla Comunità
Montana (e cioè alcune deliberazioni della G.E. della stessa Comunità concernenti il
conferimento di incarico anche all'Avv. D.V.) fosse utilizzabile, perchè trattavasi di
documenti indicati nella comparsa di costituzione e risposta e perchè si trattava di atti
pubblici necessari per la decisione della causa; essendo quindi intervenuta detta
produzione documentale, non era stato più necessario disporne d'ufficio l'acquisizione.
Del resto, osservava il Giudice di pace, nell'atto di citazione era stata indicata una
delibera della giunta esecutiva di conferimento dell'incarico di difendere la Comunità
Montana nel procedimento n. 2112/95, che tuttavia non era stata prodotta dall'attore.
Ciò posto, il Giudice rilevava che dall'esame delle delibere emergeva che in una (n. 11
del 1996) era stato determinato l'importo da corrispondere ai legali nella misura di L.
15.000.000, che avrebbe dovuto costituire un onere complessivo per tutte le prestazioni
inerenti all'incarico conferito; in altre (n. 203 del 1996) si prendeva atto delle
vertenze non espressamente considerate nella precedente delibera, e si conferiva
l'incarico senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto già deliberato. Riteneva quindi che
dette delibere fossero il frutto di un accordo intervenuto tra l'ente e i professionisti,
il che consentiva la deroga dei minimi ta-riffari, principio quest'ultimo non applicabile
in caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, essendo, da questo
punto di vista, il diritto agli onorari un diritto patrimoniale disponibile da parte del
professionista. Peraltro, non essendo stata fornita la prova dell'attività realmente
effettuata per conto dell'ente, non era possibile valutare se il deliberato della Giunta
esecutiva della Comunità mirasse a nascondere la violazione dei minimi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Avv. D.V.B. sulla base di tre motivi;
resiste, con controricorso, la Comunità Montana Gelbison e Cervati.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697
c.c., degli artt. 320 e 184 c.p.c., e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
La censura si riferisce al fatto che il Giudice di pace ha ritenuto ammissibile e
utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta dalla convenuta quando si
era già tenuta l'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., comma 4, ed era quindi scaduto
l'ultimo termine per le produzioni documentali. Nè poteva argomentarsi, come fatto dal
Giudice di pace, che in mancanza di deposito, sebbene tardivo, sarebbe stato comunque
possibile acquisire d'ufficio quella documentazione. In ciò deve infatti ravvisarsi una
violazione dell'art. 210 c.p.c., in quanto l'esibizione non può essere ordinata dal
giudice allorchè l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la
documentazione in questione (che, peraltro, si trovava nella disponibilità della
convenuta).
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorrente, invero, si duole della disposta acquisizione, da parte del Giudice di pace,
di documenti tardivamente prodotti dalla Comunità Montana nel giudizio di merito. In
particolare, per quanto si desume dalla sentenza impugnata, oggetto di produzione da parte
dell'Amministrazione convenuta, erano alcune delibere della Giunta Esecutiva, e
segnatamente della Delib. n. 11 del 1996. Ove si consideri che l'indicata delibera di
Giunta esecutiva costituiva la fonte, nella prospettazione dell'attore, della propria
pretesa, avendo egli asserito di aver svolto la propria prestazione professionale proprio
in virtù di mandato ricevuto in attuazione della indicata delibera, appare del tutto
evidente la carenza di interesse a far valere la nullità della sentenza per la indicata
violazione. Altro discorso è poi quello, cui si riferisce il secondo motivo di ricorso,
relativo alla idoneità di detta delibera a offrire la prova del conferimento
dell'incarico professionale.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c., dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 116 c.p.c., nonchè vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Secondo il ricorrente, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere carente di prova la
domanda sul presupposto che non sarebbe stata dimostrata - mediante la produzione in
giudizio della delibera - l'esistenza del conferimento dell'incarico. Da un lato, infatti,
la Comunità Montana non aveva mai contestato di avere conferito l'incarico o che lo
stesso fosse stato svolto, essendosi limitata a contestare genericamente la corrispondenza
tra la complessiva attività svolta da esso ricorrente e quella indicata in atto di
citazione. Anzi, la Comunità Montana aveva dedotto l'esistenza di un patto di limitazione
del compenso professionale che presuppone il conferimento dell'incarico. Dall'altro, il
Giudice di pace non ha tenuto conto di una serie di atti dai quali doveva desumersi il
conferimento dell'incarico, tra i quali la sentenza emessa nel giudizio per il quale si
chiedeva la liquidazione degli onorari, in cui si affermava che la comunità montana era
rappresentata e difesa dall'Avv. D.V.B. per mandato come in atti in virtù di Delib. G.E.
25 gennaio 1996, n. 11. In tale situazione, dunque, non poteva rivestire alcun rilievo il
fatto che nel fascicolo di parte non fosse inserita la citata delibera di incarico, in
quanto non contestata dalle parti ed espressamente richiamata nella sentenza.
Il Giudice di pace non avrebbe potuto quindi rilevare d'ufficio, in assenza di
contestazioni della parte interessata, una presunta carenza di mandato nel giudizio in
riferimento al quale veniva chiesto il pagamento del compenso professionale, integrando un
simile operato violazione dell'art. 112 c.p.c..
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia ulteriori errori che, a suo giudizio,
sarebbero presenti nella motivazione della sentenza impugnata, e in particolare il fatto
che il Giudice di pace abbia desunto elementi di valutazione da altri procedimenti tra le
stesse parti, della trattazione dei quali era incaricato, senza peraltro che detti
procedimenti fossero stati previamente riuniti. Ed ancora, il ricorrente censura la
sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la documentazione allegata all'atto di
citazione non fosse idonea a documentare lo svolgimento dell'attività professionale della
quale si chiedeva il compenso.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, presupposto essenziale ed
imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui
esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della
sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova
dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto
contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava
sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova
possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se
adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass., n. 2345
del 1999; Cass., n. 1244 del 2000).
Costituisce principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte, quello per
cui il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico
professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da
escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata
allunale, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il
contratto, ma lo presuppongono. Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce
onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice,
al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in
questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte (Cass.,
n. 1929 del 2004; Cass., n. 24826 del 2005; v. anche Cass., n. 8023 del 2000).
A tali principi il Giudice di pace di Vallo della Lucania, pur pronunciando nei limiti
della giurisdizione equitativa, si è attenuto, sicchè la sentenza impugnata si sottrae
alle censure formulate dal ricorrente quanto ai denunciati vizi di violazione di legge ex
art. 360 c.p.c., n. 3. Quanto al vizio di motivazione, escluso che, nella specie si versi
in ipotesi di assoluta carenza della motivazione o di motivazione apparente, deve
rilevarsi che le censure stesse non sono proponibili avverso la impugnata sentenza,
pronunciata dal Giudice di pace secondo equità. Si deve poi aggiungere che il ricorrente
sostiene che la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto della citata
Delib. n. 11 del 1996, nè della documentazione informativa intercorsa tra le parti, ma,
in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di trascrivere
compiutamente i documenti della cui errata valutazione da parte del Giudice di pace egli
si duole.
Nè è fondata la censura di violazione di norme processuali, e segnatamente dell'art. 112
c.p.c., per avere il Giudice di pace rilevato la mancanza della delibera di conferimento
dell'incarico, giacchè, come affermato dalle richiamate decisioni, la nullità derivante
dalla mancanza di detta delibera è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 794
del 942, art. 24, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
La circostanza della limitazione degli onorari per tutti i procedimenti per i quali era
stato conferito l'incarico non poteva essere presa in considerazione perchè non
dimostrata dalla convenuta, non essendo utile a tal fine la tardiva produzione della
ricordata delibera di Giunta esecutiva. Un simile patto, in ogni caso, sarebbe stato nullo
perchè in violazione dei minimi inderogabili della tariffa professionale.
Peraltro, osserva il ricorrente, la delibera indicata non consentirebbe di parlare
dell'esistenza di un accordo limitativo degli onorari in misura inferiore ai minimi
tariffari, essendo la limitazione contenuta in un atto unilaterale, alla formazione del
quale ovviamente esso ricorrente non aveva partecipato. Una clausola del genere poi
avrebbe comportato la sua sostituzione con le norme imperative vigenti.
Il motivo è inammissibile perchè il Giudice di pace, pur facendo riferimento alla
delibera contenente l'indicata limitazione nella liquidazione degli onorari spettanti ai
difensori, ha tuttavia ritenuto che l'attore non avesse indicato e prodotto la
specifica delibera di incarico per la prestazione di cui si richiede il pagamento, al fine
di provarne il mandato da parte della Comunità Montana Gelbison e Cervati, nè
l'attività specificata nell'atto di citazione.
Come si vede, non avendo il Giudice di pace ritenuto provata la domanda e non avendo
quindi liquidato, con riferimento alla controversia presupposta alcuna somma a titolo di
onorario, la questione della violazione dei minimi tariffari non costituisce un punto sul
quale il Giudice abbia statuito, sicchè la relativa censura è priva di oggetto,
potendosi solo rilevare che le argomentazioni svolte dal Giudice di pace non hanno
comunque concorso a determinare la ratio decidendi della sentenza impugnata, con
conseguente inammissibilità della proposta censura.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per
onorario, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2009.
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