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Fideiussione – Obbligazione Futura – Limite – Applicazione alle garanzie personali atipiche (Corte di Cassazione Sentenza n. 1520 del 26 gennaio 2010 (dal sito della Corte di Cassazione)

Pronunciandosi per la prima volta sull’argomento, la Corte ha ritenuto che l’art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessitą dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, nell’ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di "patronage".

Corte di Cassazione Sentenza n. 1520 del 26 gennaio 2010 (dal sito della Corte di Cassazione)

 

 

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