| Risarcimento del danno -
Incidente stradale - Assistenza stragiudiziale - Studio di infortunistica - Spese
risarcibili (Corte di Cassazione Civile sez.III sentenza del 21/1/2010 n.
997)
in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso
all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività
stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al
responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il
riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta
assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di
detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine
all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede
stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto
aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di
esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento
Corte di Cassazione Civile sez.III sentenza del 21/1/2010 n. 997
Svolgimento del processo
p.1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto da D.V.L. avverso la
sentenza con cui il Giudice di Pace di Mestre, nel provvedere sulla domanda dalla medesima
proposta contro G. P. e la sua assicuratrice per la r.c.a. Winterthur Assicurazioni s.p.a.
per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il
(omissis), aveva, pur riconoscendo la responsabilità della causazione del sinistro da
parte del P., negato, nel liquidare il danno, la spettanza del rimborso della spesa
sostenuta da essa ricorrente per la prestazione ante causam di un'assistenza
infortunistica da parte di uno studio di infortunistica stradale.
L'appello, svoltosi nel contraddittorio effettivo della società assicuratrice e nella
contumacia del P., è stata rigettato dal Tribunale sulla premessa che le spese sostenute
per l'attività stragiudiziale sono risarcite solo se l'assistenza sia stata in
concreto resa necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del
diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare
correttamente le proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni
o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni.
Nella specie non risultava che l'assicurazione avesse contestato la responsabilità del
suo assistito e nemmeno l'entità delle lesioni sofferte dalla danneggiata (che erano
state determinate dalla società assicuratrice in modo conforme alla perizia
stragiudiziale fatta eseguire dalla danneggiata) o le altre voci di danno, essendosi,
invece, il contrasto incentrato solo sull'applicabilità o meno delle tabelle introdotte
dalla L. n. 57 dei 2001. L'intervento dell'agenzia infortunistica non si era, però - ad
avviso del Tribunale - connotato come necessario o utile, tanto più che la posizione
assunta dalla società assicuratrice in senso positivo sulla questione dell'applicazione
delle dette tabelle non si era modificata a seguito della corrispondenza con l'agenzia
stessa, mentre non risultavano provate altre attività. p.2. Contro la sentenza la D.V. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro il P. e l'Aurora
Assicurazioni s.p.a., qualificandola come "già Winterthur Ass.ni S.p.A.",
senza, peraltro nulla spiegare al riguardo.
Ha resistito con controricorso l'Aurora Assicurazioni s.p.a., mentre non ha svolto
attività difensiva il P..
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di rito (nel senso dell'inammissibilità e/o
improcedibilità del ricorso) formulata dall'Aurora Assicurazioni s.p.a. sotto il profilo
che il ricorso le sarebbe stato notificato non presso la sua sede legale, bensì presso il
difensore costituito per la Winterthur, il quale non aveva ricevuto mandato da essa
resistente.
L'Aurora Assicurazioni è stata chiamata nel presente giudizio di legittimità come
società che già si denominava o si identificava con la Winterthur e, pertanto,
l'indicazione della sua legittimazione non è stata fatta da parte della ricorrente come
quella di un soggetto che sia "altro" rispetto a quello originario, cioè alla
Winterthur, bensì come quella di un soggetto che è il medesimo con una diversa
denominazione. Tale allegazione, se l'intimata nella detta qualità non si fosse
costituita, avrebbe onerato la ricorrente di dimostrarla (nel rispetto dell'art. 372
c.p.c.). Viceversa, una volta che l'intimato ha ritenuto di costituirsi, era suo onere
prendere posizione sulla detta allegazione, contestandola, se del caso, per genericità,
oppure specificando i termini della sua relazione con la Winterthur. La resistente,
invece, non ha tenuto nè l'uno nè l'altro atteggiamento, ma si è limitata alla mera
allegazione che il ricorso era stato notificato presso un difensore che non aveva la sua
rappresentanza in giudizio, "in quanto la stessa cioè essa Aurora non era parte di
quel procedimento giudiziario". Di tale allegazione - cioè del suo non essere parte
nel giudizio di merito - non ha dato, però, alcuna spiegazione e, pertanto, l'ambiguità
della sua prospettazione si risolve in un dato sufficiente a giustificare la veridicità
dell'allegazione di parte ricorrente.
E ciò senza che occorra scrutinare la questione della riferibilità del mandato
professionale del difensore della Winterthur all'Aurora, eventualmente al lume dell'art.
2540 bis c.c..
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata. p.2. Con il primo motivo di ricorso si
denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., e/o art. 1227 c.c.,
comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3)".
Il motivo, dopo una introduzione in cui vengono richiamate decisioni di questa Corte
(Cass. n. 13801 del 2004 e n. 1191 del 2003) favorevoli al riconoscimento come danno
risarcibile delle spese per l'assistenza stragiudiziale ove resa necessaria o utile per la
contestazione della controparte e dopo avere sostenuto che ciò non sarebbe stato posto in
dubbio dal Tribunale, ipotizza che non sarebbe ben chiaro se con la sua motivazione lo
stesso Tribunale abbia inteso o meno richiamare la norma dell'art. 1227 c.c., comma 2, a
fondamento della soluzione prescelta e, per il caso positivo, sostiene che per fare
corretta applicazione del principio espresso da quella norma il Tribunale si sarebbe
dovuto chiedere se essa danneggiata era stata in grado, prima di rivolgersi allo studio di
consulenza infortunistica, di tutelare adeguatamente le proprie ragioni da solo. Soltanto
nell'ipotesi di una risposta affermativa il rimborso della relativa spesa avrebbe dovuto
negarsi, quale danno che essa ricorrente avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, si asserisce che siffatta risposta affermativa avrebbe richiesto l'esame del
caso concreto, "dovendosi esaminare le tematiche coinvolte nel caso stesso,
l'accessibilità ai relativi concetti da parte di un quivis de populo quale è il
danneggiato ed infine la capacità di pretendere da parte di quest'ultimo, in
contraddittorio con l'assicuratore per rea del responsabile, l'integrale risarcimento dei
danni subiti". Si invoca, poi, Cass. n. 3565 del 1996, che avrebbe rigettato un
motivo di ricorso con cui si censurava per violazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, il
riconosciuto risarcimento delle spese legali ante causarti al danneggiato in un sinistro
stradale, e affermato che non può, infatti, addebitarsi alla parte - la quale, pur
senza esservi tenuta, si rivolga, nondimeno, ad un avvocato per lo svolgimento di
attività di rilevanza giuridica - difetto di diligenza, così come richiede la norma,
tanto più che la stessa tariffa forense disciplina anche la materia stragiudiziale,
talchè è rimesso alla parte avvalersi o meno di assistenza legale: con la conseguenza
che, nel primo caso, a ragione la stessa può chiedere, nel giudizio di risarcimento del
danno, in vista del quale tale assistenza sia stata richiesta e prestata, il rimborso
della somma, a tal fine erogata. p.2.1. Con il secondo motivo si denuncia
"insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della
controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 59".
Erroneamente il Tribunale, pur avendo assunto sotto il profilo giuridico un principio
corretto (quello per cui tra i danni risarcibili vanno ricompresse le spese
sostenute per assistenza stragiudiziale, solo se l'assistenza sia stata in concreto resa
necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al
risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le
proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi
valutazioni della Compagnia di Assicurazioni), lo avrebbe male applicato, là dove -
pur avendo dato atto dell'esistenza fra le parti di un contrasto in ordine alla questione
dell'applicabilità per la liquidazione del danno delle tabelle di cui alla L. n. 57 del
2001, ancorchè il sinistro si fosse verificato anteriormente alla loro entrata in vigore
e della gestione del medesimo da parte dell'agenzia infortunistica - ha escluso la
responsabilità per detta spesa non già per la sua evitabilità da parte della
ricorrente, bensì per la circostanza che comunque l'intervento dello studio professionale
non aveva determinato una modificazione dell'atteggiamento dell'assicuratore sulla
questione delle tabelle.
Il Tribunale, viceversa, non avrebbe dovuto dare rilievo all'efficacia causale
sull'atteggiamento della società assicuratrice dell'intervento de quo, ma avrebbe dovuto
interrogarsi sulla possibilità che la D.V. potesse affrontare la problematica da sola e
considerare che l'intransigenza della stessa società era stata superata solo dalla
sentenza di primo grado, che aveva accertato l'inapplicabilità delle tabelle di cui alla
citata legge, il che rivelava che la discussione stragiudiziale sulla relativa questione
non avrebbe potuto ricadere nell'ambito dell'art. 1227 c.c., comma 2, tanto più che
l'assicurazione aveva riconosciuto l'attività ed utilità dell'intervento dello studio
professionale in un'offerta transattiva di cui alla lettera del 2 luglio 2001 e s'era
accollata la relativa spesa e ciò anche nel caso in cui la ricorrente avesse accettato il
risarcimento secondo le tabelle. p.3. L'esame dei due motivi può procedere
congiuntamente, atteso che anche il secondo, al di là della sua formale proposizione ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, involge una quaestio iuris, inerente l'errore del
Tribunale nel rifiutarsi di sussumere la spesa sostenuta per l'intervento dell'agenzia
infortunistica sotto la nozione giuridica de danno risarcibile a cagione della inidoneità
dello stesso a determinare la modificazione dell'atteggiamento della società
assicuratrice sull'applicabilità delle tabelle.
Si tratta, dunque, di una censura in iure e non in fatto, atteso che non si assume che vi
sia stata un'erronea ricostruzione del fatto, ma si contesta la valutazione dello stesso,
per come pacificamente ricostruito, ad integrare il presupposto per considerare
giuridicamente risarcibile la spesa stragiudiziale.
E' proprio questa censura che è prioritaria e comunque appare pertinente rispetto alla
motivazione della sentenza impugnata, la quale, come del resto riconosce la stessa
ricorrente, assume corrette premesse in punto di risarcibilità come danno delle spese
stragiudiziali sopportate dalla parte poi risultata in tutto od in parte vittoriosa.
Ciò chiarito, si osserva che questa Corte ha innanzitutto da tempo affermato che In
tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il
risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue
successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di
difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in
ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle
relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale
il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente
all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali
devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.
(Cass. n. 2775 del 2006).
Si è, altresì, specificato che Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio
avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono
formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se
trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti
formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte,
purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del
giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue,
applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. (Cass. n.
14594 del 2005).
Il concetto di necessità e giustificatezza è evocato anche da altra decisione: si veda.
Cass. n. 9400 del 1999. p.3.1. Ora, queste decisioni sono relative all'ipotesi in cui la
spesa stragiudiziale sia stata sostenuta per avere la parte, che poi abbia agito
giudizialmente investito della vicenda un avvocato. La legittimità di un simile incarico
è indiscutibile perchè la prestazione di assistenza legale stragiudiziale trova
nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense.
Se ci si domanda se un analogo principio possa trovare applicazione allorquando, come
nella specie, l'assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la
qualità di professionista legale iscritto all'apposito albo ed in particolare se ci si
chiede se in tal caso sia d'ostacolo l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto
non avente quella qualità, la risposta a quest'ultimo interrogativo dev'essere negativa
e, quindi, ne segue la risposta positiva al primo interrogativo.
E' stato, infatti, affermato che La prestazione di opere intellettuali nell'ambito
dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della
rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta
collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti,
l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli
iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione
dell'art. 2231 c.c., e da diritto a compenso a favore di colui che la esercita.
(Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n.
5906 del 1987).
Dunque, del tutto irrilevante è che l'attività di assistenza legale sia stata prestata
nella specie da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale. p.3.2.
Raggiunta questa conclusione appare palese che il Tribunale ha fatto erronea applicazione
del principio della ripetibilità come voce di danno emergente della spesa di assistenza
stragiudiziale secondo il criterio della necessità e giustificatezza, là dove ha fatto
dipendere la ripetibilità dalla verificazione del risultato positivo dell'attività
espletata sull'atteggiamento della controparte. In tal modo il Tribunale ha applicato un
criterio che è in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la
considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente,
riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al
risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che
non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l'attività di
assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della
consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del
giudizio.
Non si comprende, dunque, come l'esclusione della sussistenza del danno per le spese
sopportate si sia potuta far dipendere, da parte del Tribunale, dal fatto che la società
assicuratrice era rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante l'attività dello studio di
consulenza infortunistica.
Va semmai rilevato che, se pure stragiudizialmente, dopo l'intervento del detto studio la
società assicuratrice avesse riconosciuto fondata la prospettazione sulla
inapplicabilità delle tabelle di cui alla citata legge assunta dallo studio che aveva
prestato l'attività di assistenza (e, quindi, in definitiva, dalla stessa ricorrente, di
cui lo studio era mandataria), l'eventuale riconoscimento stragiudiziale totale o parziale
della pretesa risarcitoria nei termini prospettati dalla ricorrente ed in particolare
della sua prospettazione sulle tabelle, avrebbe comportato comunque la astratta
configurabilità come danno conseguenza ai sensi dell'art. 1223 c.c., della perdita
costituita dall'esborso sopportato per l'intervento dello studio di consulenza, salva
naturalmente la valutazione sul quantum. E sarebbe stata salva, nel caso di
soddisfacimento stragiudiziale del diritto risarcitorio senza riconoscimento di alcunchè
sotto tale profilo da parte della società assicuratrice, la stessa possibilità della
ricorrente di agire per conseguirla, salva la valutazione sull'an e sul quantum. p.3.3. La
sentenza impugnata dev'essere, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, che
deciderà - anche sulle spese del giudizio di cassazione - in persona di diverso
magistrato addetto all'ufficio ed applicherà il seguente principio di diritto: in
caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di
uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale
diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed
al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del
danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come
danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non
abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della
vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va
valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia
stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale
del diritto al risarcimento.
Il giudice di rinvio si conformerà a tale principio, tenendo conto delle motivazioni
innanzi svolte quanto alla contestazione in ordine all'applicabilità delle tabelle.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di
Venezia, che deciderà, anche sulle spese del giudizio di cassazione, in persona di
diverso magistrato addetto all'ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre
2009.
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