| Risarcimento danni - Danno cagionato
da animale - Responsabilita' ex 2052 c.c. - Prova liberatoria da parte del proprietario
dell'animale - caduta da cavallo (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 21 gennaio 2010, n. 979)
La responsabilita' del proprietario dell'animale, ex articolo 2052 c.c., costituisce una
ipotesi di responsabilita' oggettiva, fondata non gia' sulla colpa (per omesso
"controllo"), bensi' sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. Cass. civ., Sez.
3, 04/12/1998, n. 12307 soprattutto in motivazione), di tal che la dottrina preferisce
parlare di presunzione di responsabilita' e non di presunzione di colpa. Invero il
responsabile del danno cagionato da animali e' "il proprietario di un animale o chi
se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", salvo che provi il caso fortuito
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 21 gennaio 2010, n. 979
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata in data 12-5-1994 AM. Cl. conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Firenze ST. Gi. , quale titolare della Associazione *** (ora sciolta), per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di una caduta
da cavallo, avvenuta il *** durante una passeggiata organizzata dalla suddetta
associazione.
Si costituiva ST.Gi. , che contestava la domanda, deducendo che il fatto si era verificato
per caso fortuito o forza maggiore; chiedeva e otteneva di chiamare in causa la FO. As. ,
che - costituendosi in giudizio - deduceva l'inoperativita' della polizza.
Con sentenza in data 22-3-2002, il Tribunale di Firenze rigettava sia la domanda dell' AM.
che quella di garanzia dello ST. (statuizione, quest'ultima, passata in giudicato).
1.2. La sentenza, gravata da appello principale dell' AM. e, con riguardo alla statuizione
sulle spese, da appello incidentale dello ST. , era riformata dalla Corte di appello di
Firenze, la quale con sentenza in data 13-7-2005 - per quanto qui interessa - condannava
ST.Gi. al pagamento in favore di AM. Cl. della somma di euro 14.685,00 oltre accessori a
titolo risarcimento danni, nonche' al rimborso delle spese del doppio grado.
1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ST.Gi. , svolgendo cinque
motivi.
Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta da parte dell'intimato AM. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi tre i primi motivi di ricorso hanno tutti ad oggetto, sotto vario profilo, la
censura di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2052 c.c. in riferimento
all'articolo 360 c.p.c., n. 3.
1.1. In particolare, con il primo motivo (intitolato "sul concetto di controllo
dell'animale"), il ricorrente - premesso che egli non era il "titolare", ma
uno dei soci fondatori dell'*** e che detta societa' non aveva scopi di lucro - deduce che
il presupposto della responsabilita' ex articolo 2052 c.c. va individuato nel
"controllo" dell'animale da parte del proprietario o di altri che, avendone la
capacita' e l'esperienza, sia in grado di gestire l'animale per il tempo in cui si trova
in relazione con l'animale stesso (ovvero nel caso in cui l'animale sia fuggito, nella
perdita colpevole di tale controllo). Muovendo da tale premessa, si duole che la Corte di
appello abbia affermato la responsabilita' dell'***, ritenendo che chi ha "in
uso" il cavallo e' il gestore del maneggio che esercita la relativa attivita'
economica, traendone profitto, a favore del cliente e non quest'ultimo (che altrimenti
sarebbe responsabile dei danni che il cavallo, senza sua colpa, puo' cagionare ad altri
clienti del maneggio). A parere del ricorrente, muovendosi in tale prospettiva, si
dovrebbe ipotizzare un altro caso oltre il fortuito ("un cono d'ombra"), in cui
non si applicherebbe l'articolo 2052 c.c. rappresentato dal caso in cui l'animale e' nel
controllo di un terzo che ne fa un uso autonomo non coincidente con il profitto economico,
ma finalizzato, ad es., ad un interesse di svago, altrettanto meritevole. Ed e' cio' che
si sarebbe verificato nel caso di specie in cui l'animale era cavalcato fuori dal
maneggio, da un adulto, dichiaratosi esperto e, quindi, nelle condizioni di poter gestire
l'animale.
1.2. Con il secondo motivo (intitolato "sul concetto di chi se ne serve") ,
costituente sviluppo del precedente, il ricorrente deduce che - se si vuole evitare di
ipotizzare il "cono d'ombra" di cui si e' detto - deve adottarsi un'
interpretazione estensiva della norma che, in tal modo finirebbe per comprendere tutte le
ipotesi di "controllo" dell'animale ancorche' non finalizzate a un profitto
economico. In sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il
"far uso" dell'animale non sarebbe solo quello finalizzato al profitto
economico, ma anche quello volto alla realizzazione di un interesse autonomo diverso da
quello che il proprietario avrebbe tratto o traeva.
1.3. Con il terzo motivo (intitolato "sul caso fortuito") si deduce
l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti della responsabilita' oggettiva, sotto
altro profilo, e cioe' per l'intervento di un fattore esterno, che, interferendo in
maniera imprevedibile e inevitabile nel "controllo" del proprietario, avrebbe
integrato il fortuito, interrompendo il nesso di causalita' tra cavallo e danno. Il caso
fortuito sarebbe rappresentato dal comportamento dell' AM. che in via autonoma e
imprevedibile - anche per gli altri cavalieri della comitiva - si era buttato
deliberatamente dal cavallo, causandosi il danno lamentato.
1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 345
c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. e omessa o insufficiente motivazione
della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Con questo motivo il ricorrente
lamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione un documento prodotto
unitamente alla comparsa di risposta in secondo grado, contenente la dichiarazione dell'
AM. di essere esperto di equitazione;
assume che il documento era necessario ai fini della decisione in quanto stava a
dimostrare l'esperienza del cavaliere, giustificando l'uscita dal maneggio fuori del
controllo diretto dell'istruttore/proprietario.
1.5. Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5. Il
ricorrente lamenta che la Corte di appello - pur dando atto che era stato l' AM. a
buttarsi a terra - abbia escluso che tale reazione avesse interrotto il nesso causale e,
anzi, ignorando le regole dell'equitazione, abbia ritenuto che, nella circostanza,
buttarsi a terra fosse l'unica cosa da fare. A parere del ricorrente, qualora si ritenesse
applicabile l'articolo 2052 c.c. si dovrebbe ritenere, comunque, interrotto il nesso
causale, per il caso fortuito rappresentato dall'improvvisa reazione del cavallo davanti a
un cane minaccioso e per la deliberata caduta del cavaliere ovvero in subordine,
occorrerebbe ravvisare un concorso di colpa del AM. .
2. I motivi, per la stretta connessione delle tematiche, debbono essere oggetto di
trattazione unitaria.
2.1. Va premesso che la questione della "titolarita'" da parte dell'odierno
ricorrente della disciolta *** (espressione evidentemente atecnica, con cui si e' inteso
far riferimento alla posizione dello ST. di socio e responsabile dell'attivita' svolta
dall'associazione) costituisce questione di fatto, attinente alla titolarita' passiva del
rapporto, che non risulta posta in discussione in sede di merito e non e' piu' discutibile
in questa sede.
Anche la questione delle finalita' (asseritamente non di lucro) perseguite
dall'associazione e del profitto economico riferibile, invece, ad altro titolare di
impresa (l'albergo, che si sarebbe avvalso dei cavalli dell'associazione, presso il quale
avrebbe alloggiato l' AM. ) rimanda a dati extratestuali non verificabili in quanto tali
in questa sede.
2.1.2. Quanto alla documentazione che sarebbe stata prodotta in appello, in ordine alla
qualita' di "esperto cavaliere" dell' AM. , il Collegio ritiene la censura del
tutto inappagante, avuto riguardo al criterio dell'autosufficienza, desumibile
dall'articolo 366 c.p.c., in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere tutte
le allegazioni, eccezioni ed elementi di fatto e diritto necessari per illustrare alla
Corte regolatrice le doglianze del ricorrente e le ragioni della statuizione di cassazione
della pronuncia gravata. A tale fine non e' possibile il rinvio a fonti estranee allo
stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, con
la conseguenza che deve rigettarsi l'impugnazione i cui motivi siano limitati alla
semplice indicazione degli articoli di legge asseritamente violati e sia omessa la critica
puntuale alla sentenza di merito anche tramite il richiamo agli atti processuali
suscettibili di sostenere le doglianze formulate nel ricorso (Cass. civ., Sez. 5,
14/05/2008, n. 12061). In particolare il ricorrente per cassazione il quale deduca la
omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva
risultante processuale, ha l'onere non solo di indicare in modo adeguato e specifico la
risultanza medesima, ma anche di precisare in quali atti e con quali formule, riprodotte
testualmente, aveva sottoposto all'esame dal giudice di appello la questione di cui
lamenta la mancata soluzione.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di
pronunciare su un documento prodotto solo in secondo grado, senza, peraltro, riprodurre
integralmente il testo del documento e senza neppure precisare se e in quali esatti
termini le questioni dell'ammissibilita' e della rilevanza di siffatta produzione
documentale in appello vennero prospettate al giudice a quo. In tal modo risulta
assolutamente inadempiente all'onere di rappresentare la decisivita' del vizio dedotto.
3. Cosi' circoscritte le risultanze procedimentali, in punto di fatto occorre far
riferimento a quanto accertato dalla Corte di appello, secondo cui l'incidente si
verifico' in occasione di una passeggiata organizzata da ***, su un percorso scelto dalla
stessa e con cavalli suoi, alla quale parteciparono l' AM. , sua moglie, un'istruttrice
del maneggio e lo ST. , questi ultimi rispettivamente in testa e in coda al gruppo. In
particolare dalla decisione impugnata risulta che durante la passeggiata, alla vista di un
cane pastore tedesco di proprieta' di estranei, i cavalli si impaurirono, dandosi alla
fuga e facendo cadere i cavalieri e che di conseguenza l' AM. subi' delle lesioni.
3.1. In punto di diritto si osserva che - contrariamente a quanto dedotto ritenuto da
parte ricorrente - la responsabilita' del proprietario dell'animale, ex articolo 2052
c.c., costituisce una ipotesi di responsabilita' oggettiva, fondata non gia' sulla colpa
(per omesso "controllo"), bensi' sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. Cass.
civ., Sez. 3, 04/12/1998, n. 12307 soprattutto in motivazione), di tal che la dottrina
preferisce parlare di presunzione di responsabilita' e non di presunzione di colpa. Invero
il responsabile del danno cagionato da animali e' "il proprietario di un animale o
chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", salvo che provi il caso fortuito.
3.1.1. Merita svolgere alcune considerazioni emergenti dalla stessa lettera della legge.
Innanzitutto l'alternativita' posta dalla norma tra il proprietario dell'animale o colui
che se ne serve "per il tempo in cui lo ha in uso" evidenzia come "tenere
in uso" l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del
tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto
giuridico o di fatto. Il che vuoi dire anche che cio' che rileva non e' tanto la finalita'
(di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il "tipo" di uso esercitato,
qualificato dal governo dell'animale, che normalmente compete al proprietario. Ne consegue
che, di norma, la responsabilita' grava sul proprietario, perche' questi "fa
uso" dell'animale. Perche' la responsabilita' gravi su un altro soggetto occorre che
il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facolta'; mentre se
il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a
"fare uso" dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, restando
responsabile di qualunque danno.
3.1.2. Per altro verso il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da
un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione
del limite della responsabilita' nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo
al un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore)
dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilita', non e'
sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece,
la prova positiva che il danno e' stato causato da un evento fortuito (cioe'
imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).
In definitiva la responsabilita' si fonda, non su un comportamento del proprietario,
bensi' su una relazione (di proprieta' o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, per
cui solo lo stato di fatto e non l'obbligo di vigilanza o di controllo puo' assumere
rilievo. Correlativamente la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso
fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in
quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno,
anziche' all'animale che ne e' fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
3.2. Cio' posto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha fatto corretta
applicazione della norma, ritenendo l'associazione e, per essa, lo ST. responsabile ex
articolo 2052 c.c. del danno cagionato dal cavallo di proprieta' e "in uso"
all'associazione stessa. Invero nella situazione descritta - in cui la proprieta' degli
animali, l'organizzazione della passeggiata, la scelta e la guida del percorso, nonche' la
stessa andatura dei cavalli (con la presenza dello ST. in testa e dell'istruttrice in coda
al gruppo) fanno riferimento sempre all'associazione - deve ritenersi che la stessa abbia
continuato ad avere "in uso" il cavallo, sia pure per il tramite dell' AM. ,
avendo mantenuto la propria ingerenza nel governo dell'animale.
3.3. Inoltre - avuto riguardo ai requisiti dell'imprevedibilita', dell'inevitabilita' e
dell'assoluta eccezionaiita' che, per quanto innanzi detto, devono caratterizzare il
fortuito - la motivazione della decisione impugnata si rivela, pur nella sua sinteticita',
comunque appagante, sotto il profilo logico-giuridico, anche nel punto in cui ha escluso
che sia stata raggiunta la prova liberatoria. Invero - come evidenziato dai giudici di
appello - la presenza di un cane lungo il percorso non rappresenta affatto
un'eccezionaiita' rispetto a quella che e' la normalita' di una passeggiata in campagna;
cosi' come la motivazione regge per riferire campalmente l'incidente in via esclusiva al
cavallo, laddove ritiene "comprensibile" - e, percio', nient'affatto eccezionale
e neppure imprevedibile e/o inevitabile - la decisione dell' AM. di buttarsi a terra,
posto che la reazione dei cavalli alla vista del cane fu tale che tutti i cavalieri
vennero disarcionati e che, in particolare, il cavallo, montato dall' AM. , stava per
partire a galoppo.
In definitiva nessuna delle censure coglie nel segno.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese in difetto di
attivita' difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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