Straniero - Permesso di soggiorno - Prolungamento
della permanenza per lo straniero padre di minori - per un minore, specie se in
tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità
di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno
che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto Corte di
Cassazione civ., Sez. I, Ordinanza 19 gennaio 2010, n. 823
Corte di Cassazione civ., Sez. I, Ordinanza 19 gennaio 2010, n. 823
Ritenuto in fatto e in diritto
La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore è del
seguente tenore: «C. N. chiede, per tre motivi, la cassazione del decreto reso pubblico
il 29 maggio 2008, con cui la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del reclamo
proposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni, ha
revocato il decreto 18 febbraio 2008 con il quale detto giudice lo aveva autorizzato a
prolungare la sua permanenza in Italia ex art. 31 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo
padre di due minori.
Non vi è difesa dell'intimato ufficio.
Osserva
Il primo motivo non è una censura, ma una premessa di rito: l'ammissibilità del ricorso
ex art. 111 Cost.
Il secondo e il terzo motivo propongono la stessa questione, traguardata sotto il profilo
ora della violazione di legge (art. 31 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), ora del vizio di
motivazione. Ad avviso della difesa del ricorrente, la interpretazione
restrittiva data dalla Corte di merito alla norma rubricata è errata non
facendo questa alcun riferimento né all'emergenza, né all'eccezionalità, bensì
unicamente alla necessità di valutare la sussistenza di gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che
si trova nel territorio italiano; inoltre, la disposizione in parola mirerebbe ad
assicurare l'unità familiare e la tutela dei minori.
Il ricorso appare manifestamente infondato.
La interpretazione data Corte milanese all'art. 31 d.lgs. n. 286/2001 in realtà si
riconduce a una giurisprudenza ormai quasi decennale di questa Corte di legittimità (si
vedano, tra le tante, Cass. nn. 10135/2007, 747/2007, 396/2006, 4301/2004, 17194/2003,
8033/2003, 3991/2002, 9088/2002, 11624/2001, 9327/2000), relativamente alla quale nessun
argomento decisivo in senso contrario è ricavabile dall'obiter contenuto in Cass. sez.
un. n. 22216/2006, non investite specificamente della problematica in discorso, né dalle
argomentazioni contenute nel ricorso, che tutte trovano risposta nelle motivazioni delle
sentenze parenteticamente citate.
Sussistono i presupposti, ove si condividano i superiori rilievi, per trattare il ricorso
con il rito semplificato».
2. - Il Collegio reputa di non poter condividere le conclusioni contenute nella relazione
apparendo il ricorso - alla luce del mutato quadro giurisprudenziale - manifestamente
fondato.
Infatti, con la sentenza resa su ricorso n. 25557/08 in data 26.6.2009 (quindi
successivamente al deposito della relazione) la Prima Sezione di questa Corte, anche alla
luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000), e
dei diritti fondamentali in essa tutelati, - come quelli che coinvolgono direttamente o
indirettamente la vita familiare (e in particolare il rapporto genitori-figli), la
protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6), il diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare (art. 7); i diritti dei minori alla protezione e alle
cure necessarie per il loro benessere; i loro diritti ad intrattenere regolarmente
relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro
interesse (art. 24) - nonché di quelli di cui all'art. 1 l. n. 184 del 1983 (che enuncia
il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia) e all'art. 155
c.c., (per cui il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi)
- ha escluso la correttezza delle conclusioni del giudice del merito secondo cui «la
regolare permanenza in Italia del minore è garantita dalla presenza del padre,
autorizzato ex art. 31 Dlgs. 286/98, non sussistendo invece quelle condizioni di carattere
eccezionale, strettamente collegate con la salute del minore, tali da giustificare la
permanenza della madre nel territorio italiano».
L'interpretazione della Corte territoriale è stata ritenuta non condivisibile, tanto
riguardo alla lettera che alla ratio della disposizione in esame che «non tratta di
situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del
minore (malattie, disabilità, ecc.), ma più semplicemente di gravi motivi, connessi con
lo sviluppo psicofisico (che per il minore è evidentemente un dato puramente
fisiologico), che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute (anche in tal
caso non viene necessariamente in considerazione una dimensione di eccezionalità) e -
profilo particolarmente significativo - dell'età del minore».
La ratio della previsione, eccezionale perché costituisce deroga alle altre disposizioni
del Dlgs. 286/98 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, va individuata
in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti
continuativi con entrambi i genitori.
Va per di più considerato che la norma in esame individua due differenti ipotesi,
l'autorizzazione all'ingresso in Italia del genitore che si trova all'estero, ovvero alla
permanenza del genitore che già si trova in Italia, da cui potrebbero derivare, una
diversa valutazione dei gravi motivi (così Cass. sez. un. n. 22216 del 2006, la quale
aggiunge che la presenza di gravi motivi dovrebbe essere puntualmente dedotta e accertata,
solo in caso di autorizzazione all'ingresso del familiare; ciò non potrebbe valere sempre
e comunque, quando venga, come nella specie, richiesta l'autorizzazione alla permanenza in
Italia del genitore, già presente, che altrimenti dovrebbe immediatamente allontanarsi: i
gravi motivi potrebbero essere attuali, ma pure dedotti quale possibile (o magari
probabile) conseguenza dell'improvviso allontanamento del genitore).
Invero, non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima
età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere
rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può
porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto. Né si può
ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la
presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. Com'è noto,
l'art. 31, più volte ricordato, riconosce allo straniero adulto la possibilità di
ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in
permesso per motivi di lavoro.
Va dunque accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato.
Può questa Corte decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, e accogliere il ricorso di C. N., con autorizzazione ad essa a permanere in Italia
per due anni (come già aveva statuito il primo giudice) per assistere i figli minori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato; e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso di C. N..
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