| Notifica di una sola copia
- Il ricorso e fondato, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi a tutti gli effetti valido la notifica
di una sola copia del ricorso ad un procuratore costituito per piu parti (Cass. SS.
UU. 29290/2008). (Corte di Cassazione Civile sezine V sentenza del
19/1/2010 n. 723)
Corte di Cassazione Civile sezine V sentenza del 19/1/2010 n. 723
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 23.06.2001 erano notificati, presso il domicilio del sig. B.A., legale
rappresentante della A. B. snc di A. B. & C. in liquidazione due avvisi di mora, con
cui si intimava il pagamento relativo ad IVA per lanno 1992 e gli interessi per
lIVA anno 1993.
Il sig. B.A., sia per la societa che in proprio impugnava gli avvisi in parola,
adducendone la nullita sia perche la notifica non era stata eseguita presso la
societa, bensi presso il domicilio del socio, sia per violazione
dellobbligo della preventiva escussione della societa, sia, infine, in quanto
la notifica era avvenuta oltre i termini previsti ai sensi del D.P.R. n. 600 dl 1973, art.
36 bis.
Si costituiva lUfficio, che instava per il rigetto del ricorso, il quale era
pero accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Era quindi proposto
appello, con il quale si deduceva lerroneita della sentenza, essendo del tutto
valida la notifica al domicilio del B., e la notifica dellavviso di mora al socio,
con conseguente irrilevanza del principio della preventiva escussione, nel caso di specie.
Infine, si contestava la fondatezza della presunta decadenza del potere impositivo. Si
costituivano in giudizio le controparti, eccependo linammissibilita
dellappello in quanto proposto con spedizione di unico originale e contestando nel
merito la fondatezza del gravame.
La CTR dichiarava inammissibile il gravame in quanto "sarebbe necessario la consegna
di tante copie quante sono le parti contro le quali limpugnazione e
diretta".
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione le Amministrazioni in
epigrafe indicate denunciando la violazione falsa applicazione di norme di diritto in
relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dellart. 164 c.p.c., in quanto era
sufficiente la notifica di una sola copia del ricorso allunico difensore di entrambe
le parti.
I convenuti hanno depositato controricorso con il quale hanno chiesto che venisse
rigettato il ricorso delle Amministrazioni ricorrenti in quanto palesemente infondato e,
in ogni caso, qualora lo stesso fosse stato ritenuto fondato, che venisse dichiarato
infondato lappello delle Amministrazioni ricorrenti, sulla base di sette motivi
esposti nel controricorso.
Il ricorso delle Amministrazioni in epigrafe indicate e fondato, in quanto, come
stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi a tutti
gli effetti valido la notifica di una sola copia del ricorso ad un procuratore costituito
per piu parti (Cass. SS. UU. 29290/2008).
Laccoglimento della questione processuale rende necessario il
rinvio del procedimento ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano,
che affrontera il merito della controversia e provvedera anche in ordine alla
spese del presente grado del giudizio, essendo inammissibile il ricorso incidentale della
controparte che richiede una pronuncia nel merito della controversia come conseguenza
dellaccoglimento del ricorso principale.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale
cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2009.
|
|