Direttore Domenico Condello mail3.gif (132 byte) scrivi al Direttore | Foroeuropeo come prima pagina | Foroeuropeo tra i preferiti  | Attiva newsletter gratuita |  -

foro_bb.gif (9095 byte)     

  
Home   |  Indici   |  Indici per materie  |  Avvocati   |  Gazzette Ufficiali  |  Programmi-Utilità   |  Codici | Dizionari   | Informazioni |

 

Avvocati - Onorari - rito speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30 - L'opponente non si e' limitato a dedurre questioni tariffarie, relative alla quantificazione del credito, ma ha anche, ed in via principale, ha contestato la sussistenza della mancata riunione del procedimento ad altri e soprattutto il ritenuto illegittimo frazionamento del credito - il giudizio per la natura delle principali questioni che ne hanno formato oggetto in sede di merito, non circoscritte alla corretta quantificazione delle spettanze alla stregua delle tabelle forensi, non rientra tra quelli disciplinati dal rito speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, da definirsi con ordinanza non impugnabile e soggetta al solo ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111 Cost.; (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza del 5 gennaio 2010, n. 33)

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza del 5 gennaio 2010, n. 33

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

"Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

che il Comune di Montecalvo Irpino ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. avverso la sentenza emessa il 16.7.2008 dal giudice di pace di Ariano Irpino nel giudizio di opposizione proposto da detto Comune avverso il decreto ingiuntivo per competenze professionali emesso in favore dell'avv. Be. Gi. ;

che l'impugnazione ha per oggetto una sentenza emessa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spettanze professionali richieste dall'avv. Be. , nell'ambito del quale l'opponente non si e' limitato a dedurre questioni tariffarie, relative alla quantificazione del credito, ma ha anche, ed in via principale, contestato la sussistenza la mancata riunione del procedimento ad altri e soprattutto il ritenuto illegittimo frazionamento del credito, questioni che integrano i primi due motivi del ricorso per cassazione;

che, pertanto, in conformita' alla costante giurisprudenza di legittimita' (v. in particolare Cass. 26/09/2007, n. 20179; Cass. 04/01/2006, n. 29; Cass. S,U. n. 182/1999,; Cass. 31/08/2005, n. 17565), deve ritenersi che il giudizio suddetto, per la natura delle principali questioni che ne hanno formato oggetto in sede di merito, non circoscritte alla corretta quantificazione delle spettanze alla stregua delle tabelle forensi, non rientra tra quelli disciplinati dal rito speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, da definirsi con ordinanza non impugnabile e soggetta al solo ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111 Cost.;

che la decisione, correttamente adottata dal giudice a quo nelle forme della sentenza, deve ritenersi soggetta all'appello e non al ricorso, ordinario o straordinario, per cassazione, a nulla rilevando che nell'impugnazione di legittimita', nella quale si continua a contestare, in ordine all'an debeatur, la sussistenza di varie voci di spese e diritti, siano state proposte anche (ma nel solo quarto motivo) censure attinenti alla corretta applicazione delle tariffe, dovendosi tener conto, al fine dell'individuazione dell'adeguato regime di impugnazione, della natura del provvedimento impugnato e non di quella delle censure addotte;

che, pertanto e' inammissibile il ricorso, perche' proposto contro sentenza non soggetta all'impugnazione di legittimita'".

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, percio', essere dichiarato inammissibile;

che esistono giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio di legittimita' (segnatamente il rilievo di ufficio del causa di inammissibilita' del ricorso);

visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Attiva la newsletter gratuita - Per essere sempre aggiornato

 

  

 

www.foroeuropeo.it