Avvocati - Onorari - rito speciale di cui alla
Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30 - L'opponente non si e' limitato a dedurre
questioni tariffarie, relative alla quantificazione del credito, ma ha anche, ed in via
principale, ha contestato la sussistenza della mancata riunione del procedimento ad altri
e soprattutto il ritenuto illegittimo frazionamento del credito - il giudizio per la
natura delle principali questioni che ne hanno formato oggetto in sede di merito, non
circoscritte alla corretta quantificazione delle spettanze alla stregua delle tabelle
forensi, non rientra tra quelli disciplinati dal rito speciale di cui alla Legge 13 giugno
1942, n. 794, articoli 29 e 30, da definirsi con ordinanza non impugnabile e soggetta al
solo ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111 Cost.; (Corte di Cassazione
Sezione 3 Civile Ordinanza del 5 gennaio 2010, n. 33)
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza del 5 gennaio 2010, n. 33
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al
P.G. e notificata ai difensori:
"Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
che il Comune di Montecalvo Irpino ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111
Cost. avverso la sentenza emessa il 16.7.2008 dal giudice di pace di Ariano Irpino nel
giudizio di opposizione proposto da detto Comune avverso il decreto ingiuntivo per
competenze professionali emesso in favore dell'avv. Be. Gi. ;
che l'impugnazione ha per oggetto una sentenza emessa all'esito di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo per spettanze professionali richieste dall'avv. Be. ,
nell'ambito del quale l'opponente non si e' limitato a dedurre questioni tariffarie,
relative alla quantificazione del credito, ma ha anche, ed in via principale, contestato
la sussistenza la mancata riunione del procedimento ad altri e soprattutto il ritenuto
illegittimo frazionamento del credito, questioni che integrano i primi due motivi del
ricorso per cassazione;
che, pertanto, in conformita' alla costante giurisprudenza di legittimita' (v. in
particolare Cass. 26/09/2007, n. 20179; Cass. 04/01/2006, n. 29; Cass. S,U. n. 182/1999,;
Cass. 31/08/2005, n. 17565), deve ritenersi che il giudizio suddetto, per la natura delle
principali questioni che ne hanno formato oggetto in sede di merito, non circoscritte alla
corretta quantificazione delle spettanze alla stregua delle tabelle forensi, non rientra
tra quelli disciplinati dal rito speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942, n. 794,
articoli 29 e 30, da definirsi con ordinanza non impugnabile e soggetta al solo ricorso
straordinario per Cassazione ex articolo 111 Cost.;
che la decisione, correttamente adottata dal giudice a quo nelle forme della sentenza,
deve ritenersi soggetta all'appello e non al ricorso, ordinario o straordinario, per
cassazione, a nulla rilevando che nell'impugnazione di legittimita', nella quale si
continua a contestare, in ordine all'an debeatur, la sussistenza di varie voci di spese e
diritti, siano state proposte anche (ma nel solo quarto motivo) censure attinenti alla
corretta applicazione delle tariffe, dovendosi tener conto, al fine dell'individuazione
dell'adeguato regime di impugnazione, della natura del provvedimento impugnato e non di
quella delle censure addotte;
che, pertanto e' inammissibile il ricorso, perche' proposto contro sentenza non soggetta
all'impugnazione di legittimita'".
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, percio', essere dichiarato inammissibile;
che esistono giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio di legittimita'
(segnatamente il rilievo di ufficio del causa di inammissibilita' del ricorso);
visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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