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| Direttore Domenico Condello
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| Prove Consulente tecnico Facolta' di assistere all'esame dei testimoni La Corte ha ritenuto affetta da nullitā a regime intermedio la pronuncia con cui il
giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dellimputato di
assistere allesame del testimone. Se č vero che la lettura dellart. 501,
comma primo, cod. proc. pen., potrebbe suggerire di equiparare il consulente tecnico al
testimone con conseguente impossibilitā per il consulente stesso di assistere
allesame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. cod. proc. pen., tuttavia la
natura del consulente di difensore tecnico, munito di conoscenze
specialistiche, e la necessitā di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di
far ritenere che nelle facoltā del medesimo, discendenti dal potere di nomina del
consulente stabilito dallart. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di
partecipare de visu allassunzione del testimone in udienza. La negazione di tale
facoltā incide dunque sul profilo dellassistenza dellimputato con conseguente
nullitā ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Corte di Cassazione Sentenza n.
35702 udienza del 9/06/2009 - depositata il 16/09/2009 (fonte:
dal sito web della Corte di Cassazione) Corte di Cassazione Sentenza n.
35702 udienza del 9/06/2009 - depositata il 16/09/2009 (fonte:
dal sito web della Corte di Cassazione)
Testo Completo: http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35702_2009.pdf
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