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Prove – Consulente tecnico – Facolta' di assistere all'esame dei testimoni

La Corte ha ritenuto affetta da nullitā a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all’esame del testimone. Se č vero che la lettura dell’art. 501, comma primo, cod. proc. pen., potrebbe suggerire di equiparare il consulente tecnico al testimone con conseguente impossibilitā per il consulente stesso di assistere all’esame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. cod. proc. pen., tuttavia la natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessitā di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltā del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltā incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullitā ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Corte di Cassazione Sentenza n. 35702 udienza del 9/06/2009  - depositata il 16/09/2009 (fonte: dal sito web della Corte di Cassazione)

Corte di Cassazione Sentenza n. 35702 udienza del 9/06/2009  - depositata il 16/09/2009 (fonte: dal sito web della Corte di Cassazione)
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore G. Mulliri)

 

Testo Completo:

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35702_2009.pdf

               

 

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