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Avvocato - trasferimento ad altro ordine - cancellazione dall’albo di provenienza - previo nulla osta - necessità Poiché l'art. 2 della legge 4 marzo 1991, n. 67 non ha abrogato l'art. 37 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, né vi è incompatibilità tra le due norme, l’iscrizione di un avvocato all’albo di un’altra circoscrizione, per trasferimento, non può prescindere dalla cancellazione dall’albo di provenienza, previo nulla osta. Corte di Cassazione Sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009    (dal sito web della corte di cassazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009   

 

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