| Avvocato - trasferimento ad altro ordine -
cancellazione dallalbo di provenienza - previo nulla osta - necessità Poiché
l'art. 2 della legge 4 marzo 1991, n. 67 non ha abrogato l'art. 37 della legge 22 gennaio
1934, n. 36, né vi è incompatibilità tra le due norme, liscrizione di un avvocato
allalbo di unaltra circoscrizione, per trasferimento, non può prescindere
dalla cancellazione dallalbo di provenienza, previo nulla osta. Corte di Cassazione
Sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009 (dal sito web della corte
di cassazione
Corte di Cassazione Sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009
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