Avvocato - Onorari - Attivita' stragiudiziale -
Attivita' giudiziale - Transazione di una controversia - Essendo la conciliazione il
normale esito di una controversia, devono considerarsi prestazioni giudiziali non solo
quelle preordinate ad atti processuali, ma anche quelle che si svolgono fuori dal
processo, purche' dipendenti dal mandato ricevuto per la difesa in giudizio, e quindi ad
esso complementari perche' comunque volte alla sua definizione (Corte di Cassazione
Sezione 2 Civile Sentenza del 4 dicembre 2009, n. 25675)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 4 dicembre 2009, n.
25675
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Sc.Lu. nel giugno 1996 aveva rappresentato e difeso davanti al TAR di Venezia
il Comune di Colle Umberto, convenuto dall'Immobiliare Nu. An. ; successivamente dal
luglio 1996 al luglio 1997 aveva prestato attivita' di assistenza e consulenza in favore
di detto Comune nella stipula di una convenzione con la stessa Immobiliare Nu. An. ; a
fronte di dette attivita' aveva emesso in data 1.10.1997 due preavvisi di parcella, di cui
uno relativo all'attivita' giudiziale, l'altro relativo a quella stragiudiziale,
applicando la legge sulle tariffe forensi; in merito a detti preavvisi di parcella
l'ordine degli Avvocati di Treviso, su istanza del Comune di Colle Umberto, aveva
rilasciato parere di congruita' in data 23.7.1998; peraltro l'Ente aveva comunicato che
avrebbe pagato soltanto la parcella relativa all'attivita' giudiziale.
Su ricorso dello Sc. il Pretore di Vittorio Veneto emetteva nei confronti del Comune di
Colle Umberto in data 28.10.1998 un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di
lire 37.202.000 con gli interessi legali dal giorno del dovuto pagamento al saldo, senza
detrazione della somma di lire 4.42 0.000 che il professionista aveva ricevuto alcuni
giorni prima dal Comune a titolo di acconto, importo erroneamente non menzionato dal
ricorrente.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il Comune di Colle Umberto deducendo anzitutto
che l'attivita' prestata dallo Sc. dal luglio 1996 al luglio 1997, trattandosi di
attivita' conciliativa, doveva essere retribuita secondo la tariffa giudiziale e non gia'
in base alla tariffa stragiudiziale, e che il relativo compenso doveva considerarsi
corrisposto con la somma pagata per l'attivita' prestata in giudizio dinanzi al TAR e con
il ricevimento dell'ulteriore somma di lire 4.420.000 versate per la conciliazione della
causa; inoltre assumeva che la controversia instaurata davanti al TAR dall'Immobiliare Nu.
An. nei confronti del Comune di Colle Umberto non poteva essere fatta rientrare nello
scaglione tariffario da 1 a 3 miliardi essendo a suo giudizio di valore indeterminabile;
aggiungeva poi come elementi pacifici che il decreto non poteva essere confermato in
quanto alla data della sua emissione il credito azionato non era di lire 37.202.000,
bensi' inferiore di lire 4.420.000.
L'opponente concludeva chiedendo, in via principale, previo annullamento o revoca del
decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi che null'altro doveva l'esponente allo Sc. per le
causali di cui all'opposto titolo; in via subordinata chiedeva ridursi secondo legge il
"quantum" del credito azionato.
Si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto
infondata, dando atto comunque di aver ricevuto l'importo di lire 4.420.000 a titolo di
acconto sulle maggiori somme dovute dopo la presentazione del ricorso e prima
dell'emissione del decreto ingiuntivo, cosicche' la somma capitale di cui al provvedimento
monitorio doveva essere ridotta a quella di lire 32.782.000.
Il Tribunale di Treviso - Conegliano (ufficio subentrato alla soppressa Pretura di
Vittorio Veneto) con sentenza del 7.7.2000 revocava il decreto ritenendo che l'attivita'
stragiudiziale, di entita' peraltro ridotta per aver le parti predisposto la bozza
transattiva senza il previo intervento del legale, doveva intendersi gia' compensata, da
un lato, con la somma ricevuta quale semplice acconto di lire 4.420.000 e, dall'altro, con
quanto corrisposto per la fase giudiziale, cui tale ulteriore attivita' era
inscindibilmente connessa.
Proposto gravame da parte dello Sc. cui resisteva il Comune di Colle Umberto la Corte di
Appello di Venezia con sentenza del 24.11.2003 ha rigettato l'impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza lo Sc. ha proposto un ricorso articolato in quattro
motivi; il Comune di Colle Umberto non ha svolto attivita' difensiva in questa sede; il
ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli
articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione, censura la
sentenza impugnata per aver escluso il diritto dell'esponente ad un compenso relativo
all'attivita' stragiudiziale svolta in favore del Comune di Colle Umberto in quanto lo Sc.
avrebbe operato nell'ambito del giudizio, cosicche' le sue prestazioni professionali
avrebbero dovuto essere remunerate soltanto secondo la tariffa giudiziale.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha omesso l'esame della copiosa
documentazione prodotta (analiticamente indicata nel ricorso) dalla quale emergeva con
chiarezza l'espletamento da parte dell'esponente di una complessa attivita' stragiudiziale
dal luglio 96 al luglio 1997 in favore del Comune di Colle Umberto, comprensiva tra
l'altro di prestazioni di consulenza, di consultazioni sia scritte che orali con il
suddetto Comune, di redazione di pareri scritti ed orali, di assistenza tecnica per la
stipula dell'atto di retrocessione immobiliare, di predisposizione della bozza dell'atto
conciliativo e di assistenza tecnica alla stipula dell'atto conciliativo; pertanto la
valutazione di tali documenti avrebbe condotto il giudicante ad una diversa decisione,
riconoscendo il diritto dell'avvocato Sc. ad ottenere un compenso autonomo per l'attivita'
stragiudiziale espletata.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli
articoli 112 - 116 e 416 c.p.c., nonche' vizio di motivazione, assume che la sentenza
impugnata ha omesso di considerare che il Comune di Colle Umberto non aveva contestato
l'attivita' svolta dall'avvocato Sc. , ma esclusivamente gli scaglioni adottati
nell'ambito delle tariffe forensi; in tal modo il Giudice di Appello, non avendo tenuto
conto del comportamento processuale assunto dalla controparte, avente valore di parziale
acquiescenza alla domanda attorea, ha pronunciato su questioni completamente estranee
all'oggetto del giudizio.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli
articoli 2233 e 2234 c.c. e seguenti, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1976 e successive
modifiche, sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il compenso
gia' corrisposto all'esponente sulla base della sola parcella per gli onorari giudiziali
fosse comprensivo anche di tutta l'attivita' stragiudiziale dallo stesso espletata.
Il ricorrente rileva di aver agito sulla scorta di una specifica parcella per la quale era
intervenuto il parere di congruita' da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Treviso, parere che e' espressione di potesta' esclusiva e discrezionale, sindacabile in
sede giurisdizionale soltanto per evidente illogicita' o per inadeguatezza della
motivazione; pertanto la parcella munita di tale parere di congruita' e' assimilabile ad
un rendiconto in relazione al quale le eventuali contestazioni non possono essere
generiche, ma debbono riguardare specificamente le singole voci esposte.
Il ricorrente quindi conclude affermando di aver diritto al riconoscimento di un compenso
per l'attivita' stragiudiziale espletata per il Comune di Colle Umberto distinto da quello
relativo all'attivita' giudiziale, avendo profuso un notevole impegno per la ricerca di
una soluzione idonea a soddisfare le esigenze di entrambe le parti in causa per la stesura
del testo della convenzione, per l'esame del bando di gara e per la predisposizione, da
parte del notaio incaricato, dell'atto di trasferimento dell'immobile come previsto dalla
convenzione stessa.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
La Corte territoriale ha rilevato che l'avvocato Sc. non aveva operato al di fuori di un
giudizio, ma esclusivamente in quanto incaricato con formale mandato di difendere il
Comune di Colle Umberto davanti al TAR di Venezia nella controversia insorta con la
Immobiliare Nu. An. , cosicche' tutte le sue prestazioni professionali dovevano essere
remunerate secondo la tariffa giudiziale, onde evitare una inammissibile duplicazione del
compenso; ha poi aggiunto che, essendo la conciliazione il normale esito di una
controversia, dovevano considerarsi prestazioni giudiziali non solo quelle preordinate ad
atti processuali, ma anche quelle che si svolgono fuori dal processo, purche' dipendenti
dal mandato ricevuto per la difesa in giudizio, e quindi ad esso complementari perche'
comunque volte alla sua definizione, quali appunto le prestazioni dello Sc. tese alla
soluzione transattiva che avrebbe posto fine alla lite.
Il Giudice di Appello ha evidenziato che tale soluzione transattiva era stata proposta
dallo stesso Giudice amministrativo ed era stata prescelta dalle parti quando la causa
pendeva gia' dinanzi al TAR, cosicche' l'accordo raggiunto grazie agli sforzi dei
rispettivi legali era sicuramente connesso alla lite pendente, e le prestazioni rese dallo
Sc. trovavano la loro unica fonte nel mandato giudiziale a lui conferito dal Sindaco a
seguito della Delib. Giunta n. 150 del 1996.
La sentenza impugnata ha quindi concluso che il compenso di lire 14.254.517 determinato
per la fase giudiziale doveva ritenersi comprensivo anche dell'attivita' stragiudiziale
prestata in quanto connessa alla prima, portando a quella definizione transattiva della
vicenda che rientra pur sempre nell'ambito delle prestazioni giudiziali.
Orbene il convincimento espresso dalla Corte territoriale all'esito di una puntuale
ricostruzione dell'attivita' prestata dallo Sc. in favore del Comune di Colle Umberto
nell'ambito della controversia gia' pendente dinanzi al TAR di Venezia nei confronti della
Immobiliare Nu. An. e poi transatta e' immune dalle censure formulate dal ricorrente.
Una volta invero accertato che l'attivita' stragiudiziale prestata dallo Sc. e' sorta dopo
l'insorgenza della suddetta controversia e dunque nell'ambito di essa, e' evidente che le
prestazioni professionali finalizzate a transigere la lite, lungi dall'averi una autonoma
giustificazione, erano strettamente connesse alla controversia e strumentali alla sua
definizione.
Sotto tale profilo e' infondata la censura del ricorrente relativa ad un preteso omesso
esame da parte del Giudice di Appello della documentazione attestante l'attivita'
stragiudiziale espletata, non essendo in contestazione il suo effettivo svolgimento, ma
piuttosto il suo collegamento con l'attivita' giudiziale per la quale soltanto il suddetto
avvocato aveva ottenuto dal Comune di Colle Umberto il conferimento del mandato, che
dunque costituiva l'unica fonte giustificativa delle sue prestazioni professionali, come
correttamente rilevato dalla sentenza impugnata.
Del pari deve essere disattesa la censura relativa all'omessa considerazione del
comportamento processuale del Comune di Colle Umberto, asseritamene non oppositivo al
diritto invocato dallo Sc. al compenso per l'attivita' stragiudiziale espletata, posto
che, come esposto nella narrativa della sentenza impugnata e come riportato alle stesse
pagine 2 e 3 del ricorso in esame, in realta' la suddetta P.A. aveva contestato il diritto
della controparte ad un compenso per l'attivita' stragiudiziale non compreso in quello
spettante per l'attivita' giudiziale.
Sulla base di tali premesse deve ritenersi che le conclusioni cui e' giunta la Corte
territoriale sono conformi all'orientamento espresso da questa Corte che, sul presupposto
che le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo
alla difesa, cosi' da potersi considerare attivita' strumentale o complementare di quella
propriamente processuale; hanno anche esse natura di prestazioni giudiziali (Cass.
1.3.1994 n. 2034), ha ritenuto prestazione giudiziale, ai fini dell'applicazione della
legge professionale forense 13.6.1942 n. 794, anche l'assistenza e l'attivita' svolta dal
difensore, stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attivita'
complementare e dipendente da quella per cui gli e' stato conferito il mandato (Cass.
6.9.1991 n. 9381; Cass. 6.8.1997 n. 7223).
Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli
articoli 2041 - 2233 e 2234 c.c., nonche' vizio di motivazione, censura la sentenza
impugnata per aver ridotto il compenso spettante all'esponente per le causali sopra
enunciate in una misura del tutto inadeguata, avendo trascurato che lo Sc. aveva svolto
una complessa prestazione professionale che non poteva essere liquidata sulla scorta delle
sole tariffe giudiziali in quanto ne deriverebbe un ingiustificato arricchimento della
P.A.; infatti l'azione generale di arricchimento senza causa ai sensi dell'articolo 2041
c.c., e' ammissibile anche nei confronti della P.A., basandosi sui presupposti della
correlazione tra impoverimento di una parte (il soggetto privato) e l'ingiustificato
arricchimento dell'altra (la P.A.) la quale abbia indiscutibilmente beneficiato delle
relative prestazioni.
La censura e' in parte infondata ed in parte inammissibile.
Sotto un primo profilo, attinente al mancato riconoscimento del diritto dello Sc. ad
ottenere un compenso per l'attivita' stragiudiziale prestata per il Comune di Colle
Umberto distinto da quello attinente all'attivita' giudiziale, e' sufficiente richiamare
le argomentazioni sopra svolte in occasione dell'esame dei primi tre motivi di ricorso per
evidenziare l'infondatezza di tale assunto.
Per il resto poi il motivo in esame solleva una questione nuova in quanto mai dibattuta in
precedenza in sede di merito (ovvero l'esperibilita' nei confronti del Comune di Colle
Umberto della pretesa relativa alla remunerazione dell'attivita' stragiudiziale mediante
l'azione generale di arricchimento ex articolo 2041 c.c.), come tale inammissibile.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in
ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attivita'
difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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