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Avvocati - Spese giudizio - il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non e' necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purche' tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovra' ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorche' le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se' considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottate Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25317

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25317

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 9.6.2000 l'avv. Fa.Fa. nella sua qualita' di difensore antistatario, intimava all'Istituto Postelegrafonici atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di lire 587.580 dovuta per spese legali relative ad un decreto ingiuntivo notificato il 13.8.1999, ormai definitivo a seguito di sentenza del Tribunale di Lucera che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; con successivo atto del 30.6.2000 provvedeva al pignoramento presso il terzo debitore della somma predetta e il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 22.3.2001 assegnava al creditore procedente le somme dovute.

Con atto depositato il 12.10.2000 il Commissario Liquidatore dell'Istituto Postelegrafonici - Gestione commissariale per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti di Po. It. - proponeva opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., L'adito GE rigettava l'opposizione condannando l'opponente alle spese del grado. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello proposto dal Commissario Liquidatore di Ipost; ritenendo pero' inammissibili e infondate le eccezioni sollevate dall'avv. Fa. , sia in primo che in secondo grado (difetto di legittimazione attiva del Commissario Liquidatore, inammissibilita' e improccdibilila' dell'appello), compensava per intero le spese del giudizio di primo grado e compensava al 50% le spese di secondo grado, ponendo a carico dell'appellante il restante 50%.

Per la cassazione di tale sentenza l'avv. Fa. ha proposto ricorso con tre motivi. Il Commissario Liquidatore di Ipost - Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Po. It. s.p.a. - resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 91, 336 e 434 c.p.c., il ricorrente sostiene che la Corte di Appello non poteva modificare il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato l'Istituto opponente alle spese del grado in quanto nell'atto di appello mancava una specifica impugnazione di tale statuizione da parte dell'appellante.

Con il secondo motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata e' del tutto insufficiente e contraddittoria non evincendosi dalla stessa in alcun modo le ragioni della compensazione; anche perche' l'eccezione di difetto di legittimazione del Commissario Liquidatore doveva ritenersi assolutamente ibridata, atteso che il "Commissario per la gestione e liquidazione dell'indennita' di buonuscita per il personale di Po. It. s.p.a.". Istituito dalla Legge n. 449 del 1997, articolo 56, comma 6, e' soggetto del tutto diverso dall'Istituto Postelegrafonici nei cui confronti era stato azionato il titolo esecutivo.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 346 c.p.c., il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello perche' l'appellante nell'atto di impugnazione non aveva riproposto i motivi di opposizione all'esecuzione posti a sostegno dell'opposizione all'esecuzione, limitandosi a censurare la sentenza dei Tribunale sotto il profilo della ammissibilita' dell'opposizione.

Il primo motivo di ricorso e' infondato. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte per la natura processuale della censura, risulta che nel ricorso in appello il Commissario liquidatore dell'indennita' di buonuscita del personale di Po. It. s.p.a. ha espressamente formulato il seguente motivo di impugnazione : "2) in via subordinata, nel malaugurato caso in cui l'on. Corte di Appello adita dovesse rigettare il presente appello, si chiede che quanto meno deve essere rivista la liquidazione delle spese legali, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio".

Parimenti infondato e' il terzo motivo di ricorso.

Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione ex articolo 615 c.p.c., proposta dal Commissario Liquidatore sul rilievo che "...in sede di opposizione all'esecuzione possono essere fatti valere solo questioni e fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo...". Nel ricorso in appello, direttamente esaminato da questa Corte per la natura processuale della doglianza, il Commissario liquidatore ha censurato la sentenza del primo giudice sostenendo la rilevanza dei dedotti vizi del decreto ingiuntivo anche in sede di esecuzione e dopo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed ha quindi sostanzialmente riprodotto le stesse ragioni poste a sostegno del ricorso introduttivo.

E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30.7.2008. componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita', e con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha modificato il secondo comma dell'articolo 92 richiedendo una "esplicita" motivazione della compensazione), hanno affermato il principio che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non e' necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purche' tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovra' ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorche' le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se' considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata.

Tale principio non risulta osservato dalla Corte di merito. Risulta in effetti incomprensibile la ragione della riforma della sentenza di primo grado in punto di spese, atteso che testualmente nella sentenza si legge che "per quanto si riferisce alla censura sulle spese, invece la stessa e' fondata perche' erano state proposte eccezioni preliminari infondate e per motivi... (non indicati nel testo della sentenza qui impugnata)... e cosi' la Corte ritiene di compensarle". Nessuna motivazione viene invece addotta a sostegno della parziale compensazione delle spese del giudizio di appello.

La sentenza impugnata merita pertanto di essere cassata sul punto, non avendo la Corte territoriale manifestato in modo chiaro e comprensibile le ragioni della compensazione.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso accolto con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

 

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