| automobilista, multato per essere
passato col rosso, senza contestazione immediata dellinfrazione - sanzione
amministrativa - sanzione accessoria della decurtazione di sei punti sulla patente -
opposizione ammissibile - Con la sentenza 21 gennaio 2005 n. 27 la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis del codice
della strada, nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di
guida, in caso di mancata individuazione del conducente e di omessa comunicazione della
sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di
quest'ultimo (Corte di Casazione Sentenza 6 - 21 ottobre 2009,
n. 22235)
Corte di Casazione Sentenza 6 - 21 ottobre 2009, n. 22235
Motivi della decisione
Il Procuratore generale ha contestato l'ammissibilità del ricorso, in considerazione
dell'inadeguatezza dei quesiti di diritto che sono stati formulati a conclusione
dell'illustrazione di ognuno dei motivi.
L'eccezione non è fondata, poiché la sentenza impugnata è stata depositata in
cancelleria il 21 aprile 2005, sicché non è applicabile in questo giudizio l'art. 366
bis c.p.c., che richiede il requisito di cui si tratta soltanto per i ricorsi per
cassazione proposti contro provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Con il primo motivo di impugnazione D. L. lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente
ritenuto valido il verbale di accertamento in questione, pur se l'infrazione non era stata
contestata immediatamente, a norma degli artt. 200 e 201 del codice della strada e
dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
La doglianza va disattesa.
Il ricorrente ha sostenuto che nella specie la contestazione immediata, contrariamente a
quanto si legge nel verbale, era senz'altro possibile, come si sarebbe potuto accertare
nel giudizio a quo mediante l'audizione degli agenti operanti, da disporre di ufficio.
L'assunto non è congruente con l'assorbente ratio decidendi posta a fondamento, sul
punto, della sentenza impugnata, con la quale si è rilevato che la contestazione
immediata, per legge, poteva essere omessa, indipendentemente dalla eventuale sua
materiale possibilità, poiché l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante
la luce rossa è uno dei casi in cui la contestazione può comunque avvenire
successivamente, per il disposto del comma 1 bis dell'art. 201 del codice della strada, in
vigore dal 27 giugno 2003. A questo decisivo rilievo nulla è stato obiettato nel ricorso.
Il secondo e il terzo motivo di impugnazione possono essere presi in esame congiuntamente,
poiché attengono entrambi alla determinazione della sanzione pecuniaria: secondo D. L.
essa era stata indicata nel verbale in misura ingiustificatamente maggiorata rispetto al
minimo edittale, senza la precisazione dei criteri che avrebbero dovuto essere applicati
ai sensi dell'art. 195 del codice della strada, sicché si era dato luogo a una indebita
deroga alla norma contenuta nell'art. 202 dello stesso codice, che fa riferimento appunto
al minimo edittale, ai fini dell'esercizio della facoltà del pagamento in misura ridotta.
Neppure questa censura può essere accolta.
Nel verbale la somma da versare era stata quantificata nell'importo di
137,55 Euro, esattamente corrispondente all'entità minima stabilita, per la violazione
contestata a D. L., dal comma 3 dell'art. 146 del codice della strada, nel testo in vigore
dal 27 giugno 2003. Sono dunque inconferenti le critiche rivolte dal ricorrente a ciò che
il Giudice di pace, superfluamente, ha osservato in via generale a proposito dei poteri
che competono all'autorità amministrativa e a quella giudiziaria, nella determinazione
delle sanzioni irrogabili per la violazione delle norme in materia di circolazione
stradale.
Con il quarto motivo di ricorso D. L. si duole del rigetto della sua richiesta di
annullamento del verbale, nella parte in cui vi era indicata, come conseguenza
dell'infrazione accertata, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida del
proprietario del veicolo.
È con riguardo a questo motivo di impugnazione che la causa è stata assegnata alle
sezioni unite, perché si pronuncino sulla questione, risolta negativamente con alcune
sentenze della II sezione, relativa all'ammissibilità di opposizioni proposte ai sensi
dell'art. 204 bis del codice della strada, per contestare la legittimità della
decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Il tema è però precluso in questa sede, poiché il Giudice di pace, prendendo in esame e
respingendo nel merito le argomentazioni che sul punto erano state svolte da D. L., ha
implicitamente deciso in senso affermativo in ordine alla loro deducibilità: decisione
che non può comunque essere sindacata, non avendo formato oggetto di impugnazione da
parte del Comune di Foggia.
Peraltro, in proposito le sezioni unite si sono già pronunciate con la sentenza 29 luglio
2008 n. 20544, enunciando il principio - dal quale non vi sarebbe ragione di discostarsi -
secondo cui la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed
è pertanto anch'essa soggetta al mezzo di impugnazione dell'opposizione in sede
giurisdizionale, che nel sistema sanzionatorio del codice della strada ha carattere
generale, sicché l'esclusione della sua esperibilità nella materia di cui si tratta
sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti
dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il motivo di ricorso in esame è fondato.
Con la sentenza 21 gennaio 2005 n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis del codice della strada, nella parte in
cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata
individuazione del conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del
proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest'ultimo. Pur dando
atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche
relativamente alla decurtazione dei punti il provvedimento impugnato va
convalidato, facendo menzione di una circolare del Ministero dell'interno del 4
febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l'estensione degli effetti della citata
sentenza a tutte le procedure ancora in corso:
estensione derivante peraltro dal disposto dell'art. 136 della Costituzione, che impedisce
di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve decidere nel merito,
annullando il verbale oggetto dell'opposizione, nella parte relativa alla decurtazione dei
punti dalla patente di guida di D. L..
Stante la decisione adottata, occorre provvedere in questa sede sulle spese dell'intero
giudizio, le quali vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, annulla il verbale oggetto
dell'opposizione, nella parte relativa alla decurtazione dei punti dalla patente; compensa
tra le parti le spese dell'intero giudizio.
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