| Diffamazione via tv o web:
competenza territoriale - risarcimento dei danni per lesione del diritto all'onore, alla
reputazione, alla privacy, all'identità personale, alla salute e alla vita di relazione -
ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è il giudice del locus commissi delicti, da identificarsi
non con il luogo ove è situato lo studio televisivo nel quale si realizza il programma,
che costituisce unicamente il luogo ove si consuma l'illecita lesione del diritto bensì
con la sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e quindi con il
luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e
non patrimoniali, dell'offesa alla reputazione oppure competente sulla domanda sarebbe il
giudice del luogo in cui è situato il centro di produzione televisiva nel quale la
trasmissione è realizzata e dal quale è stata messa in onda ovvero il luogo nel quale
sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti e i macchinari informatici con i quali la
trasmissione stessa è stata diffusa su internet - In conclusione, nell'ordinamento (nel
quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti
normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che,
in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del
danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto
autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione. (Cassazione Sezioni
Unite ordinanza 13 ottobre 2009, n. 21661)
Rilevato in fatto
Giudicando su una domanda di condanna al risarcimento dei danni per lesione del diritto
all'onore, alla reputazione, alla privacy, all'identità personale, alla salute e alla
vita di relazione proposta da C. e B.D. e dalla ***. s.a.s. nei confronti dalla RTI - Reti
televisive italiane s.p.a. -, società produttrice della trasmissione televisive Le
iene, il tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 23 marzo 2007, ha
dichiarato la propria competenza ritenendo, in conformità con quanto affermato da questa
corte con l'ordinanza n. 22586 del 2004, che competente sull'azione di risarcimento dei
danni prodotti da trasmissione televisiva, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è il giudice del
locus commissi delicti, da identificarsi non con il luogo ove è situato lo studio
televisivo nel quale si realizza il programma, che costituisce unicamente il luogo ove si
consuma l'illecita lesione del diritto bensì con la sede principale degli affari e degli
interessi del danneggiato e quindi con il luogo in cui presumibilmente si verificano gli
effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell'offesa alla reputazione.
RTI ha proposto regolamento di competenza sostenendo che competente sulla domanda sarebbe
il giudice del luogo in cui è situato il centro di produzione televisiva nel quale la
trasmissione è realizzata e dal quale è stata messa in onda ovvero il luogo nel quale
sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti e i macchinari informatici con i quali la
trasmissione stessa è stata diffusa su internet (Cologno Monzese), in quanto in tale
luogo non solo si sarebbe realizzata la condotta illecita ma si sarebbe anche prodotto il
danno ovvero avrebbe iniziato a prodursi, con la diffusione delle immagini lesive tra le
persone presenti nello studio televisivo e tra il personale informatico che ha curato
l'immissione nella rete web. Alternativamente sarebbe competente il tribunale di Roma,
sede legale della RTI, e quindi luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria ai
sensi dell'art. 1182, 4° comma c.c. Con il quesito di diritto si chiede pertanto che, in
relazione al luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria, sia dichiarata la
competenza del tribunale di Monza.
Con ordinanza del 21 marzo 2008 la terza sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo
presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite avendo rilevato un contrasto
tra un orientamento favorevole alla tesi della società ricorrente, rappresentato da Cass.
n. 9369 e 7899/2000, di recente ribadito da Cass. 12234/2007, e quello, seguito dalla
sentenza impugnata (Cass. n. 22586/2004, e, successivamente, n. 18655/2005, 22525/2006,
18544/2007) secondo cui la competenza spetta al giudice del domicilio del danneggiato.
Il procuratore generale ha concluso chiedendo che sia affermato il principio che il luogo
di origine dell'obbligazione di risarcimento del danno alla reputazione (o all'onore, alla
privacy, all'identità personale) conseguente a una trasmissione televisiva è quello in
cui si è verificato il danno e, quindi, il luogo di domicilio (o residenza) del
danneggiato.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
RTI ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto
1. Il problema dell'individuazione del giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione
risarcitoria, competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione alle domande dirette a
far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di
comunicazione di massa, ha formato oggetto di ripetuti interventi di questa corte,
inizialmente con riferimento alla stampa, periodica e non (Cass. n. 6148/1992, 3733/1995,
5374/1995, 7037/1997, 5299/1999, 13042/1999, 4599/2000, 10120/2000). Dopo aver osservato
che l'evento dannoso non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo in cui il
titolare del diritto leso ha il suo domicilio, ma deve considerarsi verificato in tutti i
luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, anche se non può disconoscersi che il luogo
del domicilio sia quello in cui l'evento dannoso assume maggiore rilevanza, si è,
tuttavia, ritenuto che la diffusione dell'evento su tutto il territorio nazionale impone,
in ossequio al principio affermato dall'art. 25 Cost., di limitare la scelta della
competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio oggettivo unico che non
può che essere quello in cui il periodico è pubblicato perché in detto luogo la notizia
stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui
diritto.
Tale conclusione è stata poi estesa anche all'ipotesi di lesione alla reputazione
conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel
quale sorge l'obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi
televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in
tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a
pregiudicare l'altrui diritto, cosi realizzandosi l'illecito nella sua interezza, come
fatto costituito dal comportamento e dall'evento dannoso ad esso collegato da nesso di
causalità non potendosi fare applicazione dell'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto
1990 n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo
la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di
residenza della persona offesa, trattandosi di norma speciale relativa alla competenza in
materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in
relazione all'individuazione del giudice competente in materia di controversie civili.
2. L'orientamento ora indicato ha formato oggetto di riesame, in un primo momento, con
riferimento all'ipotesi di offesa della reputazione realizzata con l'utilizzazione di un
sito o un newgroup internet (Cass. n. 6591/2002), rispetto alla quale, essendo
inutilizzabile il criterio del luogo di prima pubblicazione, sono stati anche esclusi sia
quello dell'immissione della notizia diffamatoria nella rete (che, fino all'accesso al
sito dei visitatori, non costituisce ancora evento dannoso: Cass. 17 novembre 2000,
Dulberg), sia quello dell'accesso del primo visitatore (perché di difficilissima se non
impossibile individuazione), e, per entrambe le ragioni esposte, anche quello del luogo in
cui è situato il server (che può essere collocato in qualsiasi parte del mondo) in cui
il provider alloca la notizia. Non potendosi, inoltre, neppure ritenere che la lesione
della reputazione possa verificarsi in tutti i luoghi in cui è avvenuta la diffusione
della notizia, perché l'individuazione del giudice competente sarebbe conseguentemente
rimessa all'assoluta libertà dell'attore, invece di essere ancorata ad elementi oggettivi
predeterminati, come richiesto dall'art. 25 Cost., l'esigenza di fissazione di un criterio
unico e certo di determinazione del luogo ove sorge l'obbligazione risarcitoria
conseguente a lesione della reputazione con notizie diffuse in internet è soddisfatta con
l'indicazione come competente del giudice del luogo di domicilio del soggetto che è stato
effettivamente (e non solo potenzialmente) danneggiato, perché, essendo il domicilio la
sede principale degli affari e degli interessi, in tale luogo si sono principalmente
verificati gli effetti pregiudizievoli dell'offesa alla reputazione. Alla stessa
conclusione è pervenuta Cass. n. 22586/2004 con riferimento alla lesione della
reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, sulla base di
un'argomentazione che recepisce e completa, anche dal punto di vista sistematico, quelle
esposte con l'ordinanza n. 6591/2002, nonché Cass. n. 18665/2005 (avente ad oggetto la
diffusione di notizie offensive da parte di un'agenzia di stampa) e n. 22525/2006 (in
ipotesi di corrispondenza inviata contemporaneamente a più destinatari).
3. Mentre gli orientamenti riassunti in precedenza, avendo dato luogo, con specifico
riferimento alla lesione della reputazione a mezzo trasmissioni televisive (Cass. n.
9369/2000 e n. 22586/2004), a un contrasto diacronico, potrebbero ritenersi
una naturale evoluzione della giurisprudenza, un reale contrasto sincronico, che sollecita
l'intervento compositivo di queste sezioni unite, si è verificato riguardo alla
individuazione della competenza sulle domande risarcitorie per lesione della reputazione a
mezzo pubblicazioni a stampa. Infatti, mentre Cass. n. 18544/2007 ha fatto applicazione
del criterio del domicilio del danneggiato, estendendo il principio elaborato dalla
giurisprudenza più recente al di là delle fattispecie concrete in relazioni alle quali
è stato enunciato, Cass. n. 12234/2007, ritenendo decisiva la diversa natura del mezzo di
comunicazione ha riaffermato il tradizionale criterio del luogo ove è avvenuta la stampa
(nella specie di un quotidiano).
4. Ritengono queste sezioni unite, con riferimento all'ipotesi oggetto del presente
ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma
sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte
le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della
personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi
debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o,
in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato.
Si deve, innanzi tutto, condividere il rilievo, comune ad entrambi gli orientamenti in
contrasto, che non è possibile indicare come criterio di competenza territoriale fondato
sull'identificazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria per lesione di
diritti della personalità consumata con l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di
massa quello che attribuisca all'attore la assoluta libertà di convenire il danneggiante
in uno qualsiasi dei luoghi in cui la notizia o il giudizio pregiudizievole sono stati
diffusi, poiché tale conclusione contrasta con la garanzia costituzionale della
precostituzione del giudice, di cui all'art. 25 Cost., la quale richiede che i criteri di
competenza siano dettati dalla legge preventivamente e non in vista di singole
controversie e abbiano natura generale e oggettiva. Conseguentemente, l'interpretazione
dell'art. 20 c.p.c. deve portare al risultato di ancorare la competenza a un luogo certo e
ben individuato, escludendo una competenza ambulatoria.
Del pari non è accettabile la tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza di
merito, secondo la quale le difficoltà di individuazione del luogo in cui sorge
l'obbligazione dedotta in giudizio (con riferimento alle offese a mezzo notizie diffuse su
internet, per le quali è estremamente difficile per il danneggiato individuare dove il
primo visitatore abbia effettuato l'accesso alla rete) dovrebbe portare a ritenere
inapplicabile il foro facoltativo e cioè ad abrogare la norma.
5. L'indispensabile premessa dell'identificazione del luogo ove sorge l'obbligazione
risarcitoria è l'accertamento della struttura della fattispecie dell'illecito
extracontrattuale.
Anche su tale aspetto si è verificata un'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza
che, partendo da una concezione dell'illecito aquiliano sovrapponibile a quella
dell'illecito penale, i cui elementi sono rappresentati dalla condotta, dal nesso di
causalità e dall'evento lesivo, concezione dalla quale derivava l'identificazione del
luogo in cui sorgeva l'obbligazione risarcitoria con quello in cui si verifica l'evento,
ha successivamente messo in evidenza che la peculiarità dell'obbligazione da illecito
civile consiste in ciò che il fatto (condotta, nesso di causalità, evento)
è condizione necessaria per la nascita dell'obbligazione stessa, ma non è anche
condizione sufficiente, essendo necessario che dal fatto sia derivato come
conseguenza immediata e diretta anche un danno.
In particolare, nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente
garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella
lesione in sé del valore costituzionalmente garantito (in tale senso Corte Cost. n.
184/1986 sul danno alla salute) si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale
il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale,
conseguente alla lesione (in tal senso v. anche Corte Cost. n. 233/2003).
Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente,
l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto
potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il
danno risarcibile si verifica effettivamente.
6. Ulteriore conseguenza che deriva da una corretta individuazione della struttura
dell'obbligazione risarcitoria è non solo l'irrilevanza della mera pubblicazione dello
stampato, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio delle situazioni
giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari, l'irrilevanza della semplice produzione
della trasmissione televisiva, essendo necessaria la messa in onda, così come
l'irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio sui server, essendo
invece rilevante l'accesso effettivo alla rete.
Rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di
agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi a
raggiera e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la
presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel
luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente
nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel
quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il
danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio
lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata
all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua
immagine, e quindi svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Pur non
potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa
verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli
effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano. Inoltre, nel caso di
diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può
verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell'attore
di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza.
7. La duplice esigenza di attribuire rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al
pregiudizio effettivo, e di individuare un unico luogo certo in cui si possa ritenere
sorta l'obbligazione risarcitoria, consente di superare l'indirizzo risalente che, nel
caso di lesione della reputazione per mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con
quella di pubblicazione attribuendo valore decisivo anche in tal caso al domicilio (e alla
residenza} dei danneggiato, come luogo in cui certamente e principalmente si è verificato
il danno risarcibile (Cass. n. 18544/2007).
L'obiezione che alla conclusione raggiunta è stata a volte opposta, consistente nel
rilievo che il domicilio (come la residenza) al momento in cui la notizia o il giudizio
lesivo sono stati diffusi può essere diverso da quello al momento della proposizione
della domanda è agevolmente superabile con l'osservazione che, indipendentemente dalla
natura istantanea o permanente del danno, la relativa obbligazione risarcitoria, il cui
oggetto dovrà tenere presente, appunto, la diversa natura dei pregiudizio, comunque nasce
nel momento e nel luogo in cui il pregiudizio si è consumato o ha iniziato a consumarsi.
Né l'individuazione della residenza e del domicilio (o della sede dell'ente collettivo)
presenta difficoltà di accertamento e prova dei fatti maggiore di quelli posti da
qualsiasi altro criterio di collegamento.
8. Confortano invece le conclusioni raggiunte alcuni rilievi di ordine sistematico tratti
dall'analisi di alcune specifiche norme, non certo per affermarne l'applicabilità in via
diretta o analogica, ma per enucleare un principio generale in tema di competenza
territoriale sulle domande di natura risarcitoria (contrattuali o extracontrattuali)
fondato sull'esigenza di riequilibrare sul piano processuale, attraverso la previsione di
un foro facoltativo coincidente con il domicilio dell'attore, lo squilibrio tra le parti
in causa in favore della parte socialmente più debole.
Può quindi venire in considerazione, innanzi tutto l'art. 30, 4° e 5° comma della legge
6 agosto 1990, n. 223, che individua il giudice territorialmente competente per i reati di
diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso
l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona
offesa. Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 42/1996, osservò che la disciplina è giustificata dalla
particolare natura, o, se vogliamo, nella particolare forza e diffusività del mezzo
impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei
destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della
sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di
comunicazione di massa. Da qui l'esigenza di attenuare l'evidente squilibrio delle
posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo,
commette il reato e chi del reato si trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su
questo piano, l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di
residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, appare,
dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità
di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza,
sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di
tempo e di risorse economiche.
Da tali osservazioni si potrebbe anche dedurre che un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c.,
diversa da quella accolta, non essendo giustificata dalla diversa natura, civile o penale,
dell'oggetto dei processi, potrebbe far sorgere seri di dubbi di legittimità
costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi giustifica un'interpretazione
della norma processualcivilistica in senso costituzionalmente orientato.
Alla stessa ratio sembrano ispirate, inoltre,: a) varie norme della convenzione di
Bruxelles, del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971,
riprese nel regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001), in particolare in tema di
crediti alimentari (art. 5, punto 2, conv.), di cause nei confronti dell'assicuratore
(art. 8, punto 2 e 9), di domande risarcitorie (art. 5, punto 3 conv., come interpretato
dalla Corte di giustizia delle comunità europee, fin dalla sentenza 30 novembre 1976,
Mines de potasse d'Alsace e successivamente, con specifico riferimento alle cause di
risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, con la sentenza 7 marzo 1995, in
causa C n. 68/93: sentenze, tuttavia che in alternativa al foro del luogo in cui la
vittima assume di avere subito la lesione alla sua reputazione ammettono anche quello del
luogo ove è stabilito l'editore o dove la pubblicazione è stata diffusa); b) art. 12
d.lgs. n. 50 del 1992, l'art. 14 del d.lgs. 185 n. 1999, l'art. 1469 n. 19 c.c., in tema
di foro del consumatore; c) l'art. 33 della conv. di Montreal del 28 maggio 1999,
ratificata con legge n. 12 del 2004, in tema di azione risarcitoria per morte o lesione
conseguenti a disastri aerei.
In conclusione, nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale
coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere
contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali
delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura
riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga
soluzione.
In conclusione deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Napoli.
|
|