| Abbandono del minore - stato di
adottabilita' - opposizione al decreto - la mera disponibilita' all'affidamento di un
minore, manifestata in corso di causa, da un parente entro il quarto grado, non sorretta
da rapporti significativi pregressi, non e' tale da escludere la situazione di abbandono (Corte
di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 17 luglio 2009, n. 16796)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 17 luglio 2009, n. 16796
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 5/5/2007, il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava lo stato di
adottabilita' di Mo. Ca. Ag. , nato nel (OMESSO), a causa della situazione di abbandono
del minore da parte dei genitori e l'assenza di rapporti significativi con altri parenti.
Il minore veniva provvisoriamente affidato ad una famiglia, che poteva diventare quella
adottiva.
Proponeva opposizione al decreto Mo. Se. , padre di Ca. , affermando che la situazione di
abbandono era addebitabile esclusivamente alla moglie, ed egli aveva chiesto l'affidamento
del minore ad una zia paterna.
Si costituiva il curatore speciale del minore, avv. Gr. , che chiedeva il rigetto
dell'opposizione. Anche il P.M. concludeva in tal senso.
Con sentenza 2/8/2007, il Tribunale per i minorenni di Catania rigettava l'opposizione al
decreto, perdurando l'inadeguatezza del Mo. a svolgere il proprio ruolo genitoriale, e
l'assenza di rapporti significativi degli altri parenti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Mo. , chiedendo la revoca della dichiarazione
di adottabilita'. Si costituiva e chiedeva rigettarsi l'appello il curatore speciale del
minore. Il P.G. chiedeva invece l'accoglimento dell'appello.
Propone ricorso per cassazione il curatore speciale del minore, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Mo. Se. .
Il curatore del minore ha presentato memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente perche' strettamente
collegati, il ricorrente lamenta violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 12,
anche in riferimento all'articolo 11 novellato, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n.
3, sostenendo che il giudice a quo abbia errato nel ritenere sussistenti rapporti
significativi tra la zia paterna e il minore.
Il motivo e' fondato.
Com'e' noto, ai sensi dell'articolo 8 Legge adozione, la valutazione dell'abbandono non
riguarda solo i genitori, ma pure i parenti. In effetti la gravita' delle conseguenze
dell'adozione (lo scioglimento di ogni legame con tutti i membri della famiglia)
suggerisce una ricognizione sulla possibilita' di un rapporto adeguato del minore con
altri parenti (e si tratta di un'applicazione del principio, posto ad apertura della Legge
n. 184, per cui il "minore ha diritto di crescere ed esser educato nella
famiglia").
Un primo problema e' peraltro quello di stabilire i limiti di parentela: e cioe' fino a
quali parenti debba estendersi la valutazione dell'abbandono. La previsione e' oltremodo
ambigua: la Legge n. 184, articolo 8, precisa che sono in situazione di abbandono i
minori, privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o "dei parenti
tenuti a provvedervi". Ma chi sono i parenti tenuti?. La situazione di abbandono e'
da riferirsi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione
dei minori, che spetta ai genitori, secondo l'articolo 30 Cost. e articolo 147 c.c..
Il nostro ordinamento non prevede che i medesimi obblighi siano imputabili anche a
parenti: l'articolo 148 c.c., si limita a precisare che, quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, sono gli ascendenti legittimi (o naturali) a dover fornire i mezzi perche' i
genitori - e solo essi - adempiano ai loro doveri verso i figli. Vi e' poi la disciplina
degli alimenti. L'articolo 433 c.c., indica una lunga serie di parenti tenuti, ma riguardo
ai minori potrebbe trattarsi ancora una volta solo di ascendenti legittimi o naturali,
magari di fratelli, evidentemente maggiorenni e autosufficienti economicamente (ipotesi,
soprattutto se i minori siano di tenera eta', assai rara, anche se non impossibile a
verificarsi). In ogni caso anche l'obbligazione alimentare e' eslusivamente patrimoniale,
anzi, ben piu' rigida rispetto alla previsione dell'articolo 148 c.c.: corresponsione
periodica di somme di danaro per il soddisfacimento dei bisogni essenziali (quelli
necessari a mantenere in vita e in salute il soggetto) ovvero somministrazione di vitto e
alloggio.
E' da ritenersi che il riferimento ai "parenti tenuti" vada fatto, considerando
la peculiarita' della disciplina adozionale, senza guardare ad altra normativa o a
principi piu' generali. In effetti la legge sull'adozione si riferisce ripetutamente ai
parenti entro il quarto grado: chiunque non abbia almeno questo grado di parentela e
accolga il minore per piu' di sei mesi, deve fare segnalazione al tribunale per i
minorenni (articolo 9), e dunque cio' non accade per i parenti entro il quarto grado; se
risultino deceduti i genitori, e non esistano parenti entro il quarto grado, si procede
immediatamente alla pronuncia di adottabilita' (articolo 11); il presidente convoca i
parenti entro il quarto grado (che abbiano mantenuto un significativo rapporto con il
minore) ed impartisce loro prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il
mantenimento, l'istruzione, l'educazione del minore (articoli 12, 13); si pronuncia
l'adottabilita' se (genitori e) parenti non si siano presentati, ovvero se l'audizione dei
medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non
disponibilita' ad ovviarvi (articolo 15).
E' dunque da ritenere che proprio la disciplina adozionale introduca un principio di
carattere generale: l'obbligo da parte dei parenti entro il quarto grado di prestare
assistenza al minore, di adempiere agli obblighi educativi: come per i genitori,
l'inottemperanza conduce alla pronuncia di adottabilita' e allo scioglimento di ogni
vincolo del minore anche con essi. Rientrano dunque nella "famiglia" nonni e
altri ascendenti, fratelli e sorelle, zii, prozii e perfino cugini.
Non sussiste abbandono se i genitori non prestino assistenza, ma vi sopperiscano i parenti
sopra indicati. L'ipotesi piu' comune e' quella del trasferimento di ogni funzione
educativa dai genitori ai parenti: i primi non si occupano dei minori, e sono gli altri a
farlo, sia che i fanciulli convivano con essi, sia che rimangano presso i genitori (o
magari i genitori si siano allontanati e i parenti abbiano preso con se' i minori
provvisoriamente o definitivamente).
Potrebbe esservi anche una distribuzione di funzioni: i genitori si limitano a fornire
l'assistenza materiale, a corrispondere un assegno, ma sono i parenti a costruire un
valido rapporto educativo con i fanciulli o magari avviene il contrario: sono i parenti a
fornire i mezzi necessari a genitori indigenti, ma che hanno mantenuto idonei rapporti
affettivi ed educativi con i minori.
In tutti questi casi ne' il tribunale, ne' i servizi sarebbero legittimati ad intervenire.
Si vuole lasciare alla famiglia, e ad una famiglia assai ampia, la possibilita' di
organizzarsi autonomamente, di regolare al suo interno il problema dell'educazione dei
minori, quando i genitori vengano meno ai propri compiti: essa potrebbe attivare al suo
interno forme di solidarieta' profonda, atte a risolvere ogni problema dei fanciulli,
preservando i legami con l'ambiente d'origine. E il mantenimento di tali contatti, assai
proficuo per lo sviluppo della personalita' del minore, potrebbe giustificare il suo
allevamento in un ambiente che non e' esattamente quello tipico della famiglia: potrebbe
trattarsi di una persona sola, magari di eta' avanzata (ad es. un nonno) purche'
ovviamente sia in grado di prestare al fanciullo tutta l'assistenza di cui i genitori lo
hanno privato. Ma sfortunatamente nella realta' odierna cio' si verifica assai raramente;
spesso i genitori sono privi di parenti o, se parenti vi sono, essi si trovano nella
medesima condizione di emarginazione, o comunque non si sentono in grado di addossarsi un
compito cosi' pesante e delicato come l'educazione di figli non propri.
In ogni caso l'adottabilita' non viene pronunciata, soltanto a condizione che i parenti
prestino concretamente e attivamente assistenza ai minori (al riguardo, Cass. n. 23671 del
2008). Non basterebbe da parte loro un semplice dissenso rispetto al comportamento dei
genitori, o magari la segnalazione dell'abbandono, la presentazione di un ricorso ex
articoli 330 e 333 c.c., o una denuncia penale (cio' del resto non significherebbe certo
che il parente intenda farsi carico personalmente e direttamente dell'educazione dei
minori); e neppure un'affermazione di disponibilita' soltanto verbale potrebbe escludere
l'abbandono. Del resto, come si e' detto, devono essere sentiti (e quindi presi anche
soltanto in considerazione) dal presidente del tribunale solo i parenti con cui i minori
abbiano un rapporto significativo (articolo 12).
Naturalmente la prestazione di assistenza puo' avvenire in molto modi: si pensi ad una
situazione in cui il genitore, oltre all'inottemperanza agli obblighi educativi, impedisca
ogni contatto dei minori con i parenti (nonni, zii, ecc.), e questi, anche contro la sua
volonta' e magari di nascosto, si occupino dei fanciulli, provvedano alla loro pulizia ed
igiene, alla loro nutrizione, li accompagnino dal medico, li aiutino nell'attivita'
scolastica, e magari tentino di impedire le violenze dei genitori. E' evidente che in tal
caso (non molto frequente in verita', ma talora puo' verificarsi) i parenti, pur nei
limiti della contraria volonta' dei genitori, prestano assistenza ai minori: e allora
sara' sicuramente opportuno dare una veste giuridica alla situazione concreta, attribuendo
maggiori poteri ai parenti e limitando correlativamente o magari escludendo totalmente
quelli dei genitori. E il procedimento ex articoli 330 e 333 c.c., risponde perfettamente
a questa esigenza.
Assai significativamente la Legge n. 184, articolo 11, come modificato dalla Legge n. 149
del 2001, precisa che, se il minore e' figlio di ignoti o i genitori sono deceduti ovvero
non vi sono parenti entro il quarto grado "che abbiano mantenuto rapporti
significativi con il minore" (espressione aggiunta dalla predetta novella), il
Tribunale per i minorenni dichiara l'adottabilita' del minore. Previsione in tutto
coerente con quella della Legge n. 184, articolo 12, gia' ricordata, per cui il Presidente
del Tribunale per i minorenni fissa la comparizione dei genitori e dei parenti entro il
quarto grado (ma questi ultimi, solo a condizione che abbiano mantenuto rapporti
significativi con il minore) (sul punto, Cass. n. 18133 del 2006), e puo' impartire ad
essi prescrizioni che, se rimarranno inadempiute, condurranno alla pronuncia di
adottabilita'.
Con il terzo motivo del ricorso, lamenta la ricorrente curatrice speciale insufficiente
e/o contraddittoria motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo e' parimenti fondato.
In effetti il giudice a quo da atto della mancanza di rapporti significativi tra la zia
An. Ma. ed il nonno Ca. (essa si limitava ad ospitare il minore per pochi giorni
d'estate), ma poi, con un ragionamento viziato da errore logico e giuridico, considerando
che la madre impediva i contatti con i parenti, ritiene rilevante la disponibilita' della
zia all'affidamento del minore stesso.
Conclusivamente il ricorso va accolto; e cassata con rinvio la sentenza impugnata. Il
giudice del rinvio (Corte d'Appello di Catania in diversa composizione) dovra' esaminare
la posizione della zia paterna sulla base del seguente principio di diritto: "la mera
disponibilita' all'affidamento di un minore, manifestata in corso di causa, da un parente
entro il quarto grado, non sorretta da rapporti significativi pregressi, non e' tale da
escludere la situazione di abbandono".
Il giudice del rinvio pure si pronuncera' sulle spese del presente giudizio di
legittimita'.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, in
diversa composizione, che si pronuncera' pure sulle spese del presente giudizio di
legittimita'.
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