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  Direttore: Domenico Condello


Avvocati - Onorari e Diritti - nell'ipotesi (che qui ricorre) di litisconsorzio facoltativo (articolo 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di piu' soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi, anche se della stessa natura, non e' applicabile dell'articolo 10 c.p.c., comma 2, (che e' richiamato soltanto dall'articolo 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), sicche' il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Corte di CassazioneSezione Lavoro Civile Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 50)

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 50

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di primo grado gli odierni ricorrenti principali, quali in epigrafe indicati (unitamente ad altri lavoratori) convennero in giudizio la propria datrice di lavoro Fd.G. srl per il pagamento delle somme loro dovute a titolo di risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale, a decorrere dal gennaio 1981; la causa era in rapporto con la precedente controversia fra le stesse parti, conclusasi con la sentenza del Pretore di San Severo, passata in giudicato, di condanna generica della parte datoriale e in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno per l'usura psicofisica subita lavorando nei giorni destinati al riposo, da liquidarsi in separata sede.

Sulla resistenza della parte convenuta, il Tribunale di Foggia adito rigetto' le domande.

Pronunciando sull'impugnazione proposta dai lavoratori, la Corte d'Appello di Bari accolse parzialmente il gravame, condannando la FdG. srl al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma, liquidata equitativamente, di lire 750.000, oltre accessori.

Questa Corte, con sentenza n. 8567/2004, pronunciando sul ricorso principale proposto da alcuni degli originar ricorrenti e sul ricorso incidentale svolto dalla Societa', accolse per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, casso' la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio', anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce.

Il primo motivo del ricorso principale, in tema di liquidazione equitativa, venne accolto sul rilievo che il Giudice non aveva indicato i criteri seguiti per determinare, sia pure con l'elasticita' propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, l'entita' del risarcimento e, in particolare, perche' ".... dopo avere impedito la produzione tardiva dei documenti da parte dei ricorrenti per dimostrare il numero di giornate destinate al riposo durante le quali avevano prestato attivita' lavorativa usurante, ha ritenuto di poter superare "lo stallo" con una valutazione equitativa (per la quale non indica alcun criterio) nella misura "necessariamente limitata e prudenziale, per ciascuno degli anni dedotti in lite"; motivazione questa che non dice nulla in ordine ai giorni indennizzati, al parametro adoperato ed al modo di determinazione della entita' del danno".

A seguito di riassunzione del processo, il Giudice del rinvio, con sentenza del 15 - 30.5.2006, condanno' la parte datoriale al pagamento in favore dei lavoratori delle somme per ciascuno rispettivamente indicate, oltre accessori, e al pagamento della meta' delle spese di tutti i gradi del giudizio, con compensazione della residua quota.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, osservo' quanto segue:

- era inammissibile, siccome nuova, la richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2059 c.c. e articolo 185 c.p.;

- non era possibile tenere conto delle buste paga, non esibite a suo tempo, ai fini dell'esatto calcolo degli emolumenti eventualmente dovuti ai ricorrenti, bensi' solo ai limitati fini di una valutazione puramente equitativa del danno;

- doveva essere individuato l'esatto ammontare della giornata lavorativa riguardante ciascun lavoratore, a partire dal gennaio 1981 e calcolata per ogni mese lavorativo, e, al fine della determinazione dell'importo della giornata lavorativa, "importo inteso come parametro e non in assoluto", a prescindere dall'esame delle buste paga e di altri documenti tardivamente prodotti;

- il CTU aveva esaminato te buste paga al solo fine dell'inquadramento operato dall'azienda ed aveva poi calcolato la retribuzione prendendo in considerazione il CCNL di settore; l'esame delle buste paga doveva peraltro ritenersi irrilevante, perche' gli inquadramenti dei lavoratori risultavano da altri atti ritualmente acquisiti;

- il CTU aveva determinato gli importi per ciascun lavoratore calcolando sia 1/26 che 1/30 della retribuzione mensile per l'intero periodo dedotto in lite (gennaio 1981 - gennaio 1991);

- dovendo procedersi ad una valutazione equitativa del compenso spettante per ciascun lavoratore, e quindi globale per tutto il periodo lavorativo in esame, risultavano ininfluenti le osservazioni della Societa' circa una presunta non analitica indicazione delle voci retributive assunte dal CTU;

- nell'ottica di una valutazione equitativa, appariva piu' congruo prendere come parametro l'importo giornaliero della retribuzione in misura di 1/30 di quella mensile;

- il non avere la parte datoriale fornito quegli elementi di riscontro (buste paga, libri contabili), che pure le erano stati richiesti, costituiva valido elemento "per ritenere come riconosciuti i fatti dedotti dalla controparte";

- proprio tenuto conto della mancata collaborazione della parte datoriale alla esibizione dei documenti contabili e avuto riguardo alle risultanze parametrali della CTU espletata, appariva equo e congruo riconoscere a ciascun lavoratore "un importo pari al 50% di 1/30 della retribuzione mensile come determinata",

- stante la natura equitativa della liquidazione, gli importi andavano maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale rivalutato a decorrere dalla domanda giudiziale del 25.9.1996 (avendo le parti in precedenza rinunciato alla quantificazione immediata delle competenze) sino al soddisfo;

- tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, si stimava equo compensare per la meta' le spese di tutti i gradi del giudizio e della fase di rinvio, con accollo della restante meta' alla Societa'.

Avverso l'anzidetta sentenza, notificata il 12.9.2006, omissis. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e notificato il 23.10.2006.

L'intimata Fe. de. Ga. srl ha resistito con controricorso, notificato il 2.12.2006, e ha spiegato ricorso incidentale, fondato su cinque motivi nei confronti dei ricorrenti principali e di omissis, gia' parti del giudizio di rinvio.

I ricorrenti principali hanno inoltre resistito con controricorso notificato il 15.12.2006, svolgendo altresi' ricorso incidentale, avverso il ricorso loro notificato nel novembre 2006 dalla Fe. de. Ga. srl e non depositato.

Omissis non hanno svolto attivita' difensiva.

I ricorrenti principali hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., e brevi osservazioni scritte ex articolo 379 c.p.c..

L'intimata FdG. srl ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., e brevi osservazioni scritte ex articolo 379 c.p.c.; ha altresi' depositato i verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale con alcuni dei ricorrenti principali; in sede di discussione ha poi richiesto la cancellazione di alcune espressioni, ritenute offensive, contenute nella memoria ex articolo 378 c.p.c., depositata dai ricorrenti principali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare va dichiarata:

- l'inammissibilita' del ricorso incidentale proposto dalla FdG. srl nei confronti di omissis, poiche', vertendosi in ipotesi di cause scindibili, detto ricorso incidentale, in quanto proposto nei confronti di parti che non hanno proposto il ricorso principale, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 325 c.p.c., (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1189/69), il che, come si evince dalle relate di notifica della sentenza impugnata e del controricorso, nella specie non e' avvenuto;

- l'improcedibilita' del ricorso proposto dalla FdG srl e notificato nel novembre 2006, siccome, secondo quanto si evince dalla certificazione in atti della Cancelleria di questa Corte e in base a quanto riconosciuto dalla stessa Societa' nel controricorso, non depositato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 252/2001);

- l'inammissibilita' del ricorso incidentale proposto dai ricorrenti principali con il controricorso avverso il predetto ricorso della Fe. de. Ga. srl, avendo i medesimi gia' consumato il diritto di impugnazione con la proposizione del ricorso principale (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11660/2006).

2. In base al disposto dell'articolo 372 c.p.c., deve ritenersi il divieto assoluto della produzione nel giudizio di cassazione dei documenti che avrebbero potuto essere prodotti nei precedenti gradi di merito, nel mentre, ove riguardanti (per quanto qui specificamente rileva) l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso, e' consentita la produzione di quelli formatisi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. per arg., Cass. SU, n. 13916/2006, in motivazione; nonche', ex plurimis, Cass. nn. 10904/2003; 23321/2004; 12607/2002; 1581/1987).

La sentenza qui impugnata e' stata pronunciata il 15.5.2006 e, pertanto, deve ritenersi inammissibile la produzione dei verbali di conciliazione sottoscritti, anteriormente a tale data, dai ricorrenti principali omissis.

Per converso, siccome stipulati successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, va riconosciuta l'ammissibilita' della produzione dei verbali di conciliazione relativi ai ricorrenti principali omissis.

Deve altresi' rilevarsi che i verbali di conciliazione sottoscritti da questi ultimi contengono la rinuncia a qualunque pretesa riferibile al rapporto di lavoro con la Fe. de. Ga. spa, anche con riferimento alle vertenze gia' in corso di giudizio.

La conciliazione della lite, intervenuta fra le parti, comporta la cessazione della materia del contendere tra le stesse parti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. SU, n. 368/2000; Cass. n. 20860/2005), si verifica tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale; per l'effetto, deve essere dichiarata l'inammissibilita', per cessata materia del contendere, del ricorso proposto dai predetti Omissis., nonche' del ricorso incidentale svolto nei loro confronti, con compensazione delle spese.

3. Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano violazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 4 n. 1, e articolo 5, n. 1, nonche' degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sentenza impugnata aveva liquidato a titolo di spese somme irrisorie rispetto all'attivita' svolta e al valore della causa (indicato nello scaglione compreso fra euro 51.700,01, ed euro 103.300,00), comunque inferiori al minimo tariffario, e che aveva illegittimamente compensato per meta' dette spese, pur essendo risultati essi ricorrenti totalmente vittoriosi.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Dica la Suprema Corte che il Giudice nella liquidazione delle spese processuali non puo' liquidare somme irrisorie senza alcun rispetto all'attivita' svolta ed al valore della controversia. Non puo', in ogni caso, liquidare onorari per le prestazioni professionali dell'avvocato, in misura inferiore al minimo stabilito dalle tariffe forensi.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e del Decreto Ministeriale n. 127 8 aprile 2004, articolo 14, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l'omessa condanna della Societa' resistente ai rimborso delle spese generali.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Dica la Suprema Corte che il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendo quest'ultima ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziari.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che il Giudice del rinvio aveva individuato il periodo dedotto in lite in dieci anni (dal gennaio 1981 al gennaio 1991) nel mentre, secondo quanto si evinceva dalla sentenza resa in grado d'appello e poi cassata, ma senza che sul punto vi fosse stata contestazione da parte della Societa', gli anni dedotti in lite erano stati quindici, dal gennaio 1981 al gennaio 1996.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Dica la Corte Suprema che i poteri del Giudice di Appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti.

Con il quarto motivo i ricorrenti principati lamentano violazione degli articolo 111 Cost., comma 6, articolo 118 disp. att. c.p.c., e articolo 132 c.p.c., nonche' dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che con l'utilizzazione dei due soli aggettivi "equo e congruo" la Corte territoriale avesse ritenuto di ridurre del 50% le somme dovute ai lavoratori e le spese di lite.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Dica la Corte Suprema che il Giudice nell'esposizione delle ragioni ha l'obbligo di giustificare una decisione giudiziaria o amministrativa".

Con il primo motivo la ricorrente incidentale lamenta vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che la sentenza impugnata, non osservando quanto impostole al riguardo dalla sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio, aveva omesso di indicare in base a quanti giorni aveva proceduto a determinare il preteso indennizzo.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, articolo 118 disp. att. c.p.c., e articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sostenendo che la Corte territoriale aveva proceduto alla quantificazione degli importi liquidati senza fornire alcuna motivazione sull'iter logico che l'aveva condotta a ritenere equa l'attribuzione a ciascun lavoratore di un importo pari al 50% di 1/30 della retribuzione mensile come determinata.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Se nel caso di decisione secondo equita', il Giudice debba esporre quali siano le ragioni di equita' (ex articolo 118 dis. att.) in base alle quali la determinazione viene effettuata".

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto differente aspetto, sostenendo che arbitrariamente la Corte territoriale aveva riconosciuto ai lavoratori il valore di una giornata lavorativa al mese per tutti i mesi per 10 anni, sebbene ai 50%.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Se nel caso di decisione secondo equita', il Giudice debba esporre quali siano le ragioni di equita' (ex articolo 118 dis. att.) in base alle quali la determinazione viene effettuata o sia sufficiente indicare il dato apoditticamente prescelto preceduto dalla clausola di stile "Si ritiene equo e congruo".

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dolendosi che la Corte territoriale non avesse ritenuto di fare riferimento all'indice indennitario avente natura risarcitoria convenuto contrattualmente, per il caso di mancato riposo, nell'articolo 14 CCNL 1997 e nell'articolo 17 CCNL 1976, adottando invece un criterio che finiva per riconoscere un risarcimento superiore rispetto a quello convenuto in sede di contrattazione collettiva.

Con il quinto motivo la ricorrente incidentale lamenta violazione degli articoli 383, 384 e 393 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 esponendo che, benche' la sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio avesse disposto che la Corte d'Appello di Lecce avrebbe dovuto provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita', la sentenza impugnata aveva invece statuito anche sulle spese dei primi due gradi di giudizio, senza peraltro prevedere la ripetizione di quanto gia' corrisposto a tale titolo.

Il quesito di diritto e' cosi' formulato: "Se il giudice di rinvio possa statuire sulle spese di gradi di giudizio ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza di legittimita'".

4. E' logicamente prioritaria la disamina dei motivi (di ricorso principale e incidentale) inerenti alla pronuncia sulla domanda risarcitoria.

4.1 Deve al riguardo ricordarsi che la sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio ha cassato la pronuncia resa in grado di appello per la mancata indicazione degli elementi di giudizio in contemplazione dei quali era stata operata la liquidazione equitativa del danno.

Cio' in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui nell'esercizio del potere di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta ai lavoratore quando sia certo il relativo diritto, il giudice e' tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene atta liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 6333/2003; 16992/2005); parimenti consolidato e' il principio secondo cui l'esercizio in concreto di tale potere discrezionale non e' suscettibile di sindacato in sede di legittimita', quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facolta', indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 8807/2001; 23304/2007).

La motivazione della sentenza qui impugnata ha ottemperato all'esigenza di indicare i criteri e il percorso logico giuridico seguiti al fine di procedere alla liquidazione equitativa del danno, acquisendo da un lato le risultanze parametrali emergenti dalla espletata CTU al fine di appurare l'ammontare contrattuale delle retribuzioni giornaliere, in base agli inquadramenti dei singoli lavoratori, nel lasso di tempo dedotto in giudizio (quale indicato nel ricorso introduttivo), e, dall'altro, traendo dal comportamento della parte datoriale (che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei documenti contabili) argomenti di prova per ritenere come riconosciuti i fatti dedotti dai lavoratori e, al contempo, per addivenire alla liquidazione del danno (per ogni giornata festiva non goduta) in ragione del 50% di 1/30 della retribuzione mensile come determinata.

Il primo motivo del ricorso incidentale non puo' dunque trovare accoglimento.

4.2 Quanto alla mancata considerazione delle previsioni dei CCNL del 1976 e del 1997, deve rilevarsi che il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione del danno risarcibile nelle ipotesi per cui e' causa puo' tener conto degli strumenti e istituti previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. ex plurimis, Cass. SU, n. 1607/1989) non e' concretamente applicabile nella fattispecie all'esame, posto che il CCNL del 1976 (per quanto riportato nel controricorso) non disciplina specificamente l'indennita' risarcitoria per prestazione di attivita' lavorativa nei giorni festivi senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, ma, piuttosto, la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo e che il CCNL dei 1997, che, viceversa, determina l'ammontare dell'indennita' risarcitola per perdita definitiva del riposo periodico, e' stato concluso in epoca posteriore ai fatti per cui e' causa e, quindi, non puo' trovare applicazione al riguardo.

Anche il quarto motivo del ricorso incidentale non e' pertanto fondato.

4.3 Deve ancora osservarsi che, secondo l'orientamento interpretativo di questa Corte, il principio di diritto che, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilita', deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita', formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame; con la conseguenza che e' inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr. ex plurimis, Cass. SU, n. 20360/2007).

I quesiti correlati ai terzo motivo dei ricorso principale ("Dica la Corte Suprema che i poteri del Giudice di Appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti), al quarto motivo del ricorso principale ("Dica la Corte Suprema che il Giudice nell'esposizione delle ragioni ha l'obbligo di giustificare una decisione giudiziaria o amministrativa"), al secondo motivo del ricorso incidentale ("Se nel caso di decisione secondo equita', il Giudice debba esporre quali siano le ragioni di equita' (ex articolo 118 disp. att.) in base alle quali la determinazione viene effettuata") e al terzo motivo de ricorso incidentale ("Se nel caso di decisione secondo equita', il Giudice debba esporre quali siano le ragioni di equita' (ex articolo 118 disp. att.) in base alle quali la determinazione viene effettuata o sia sufficiente indicare il dato apoditticamente prescelto preceduto dalla clausola di stile "Si ritiene equo e congruo") risultano formulati in termini assolutamente generici e non contengono la sintesi delle questioni sottoposte al giudizio di questa con i rispettivi motivi, cosicche' la relativa risposta non potrebbe condurre, quale che fosse, all'accoglimento o al rigetto delle doglianze svolte; va quindi riconosciuta l'inammissibilita' dei motivi in parola.

4.4 In definitiva, dunque, nessuno dei motivi di ricorso principale e incidentale inerenti alla pronuncia sulla domanda risarcitoria puo' trovare accoglimento.

5. Il primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui lamenta il mancato rispetto dei minimi tariffari, muove da presupposto che il valore detta causa sia compreso nella scaglione fra euro 51.700,01 17 ed euro 103.300,00; pur non essendo specificato in base a quale criterio il valore della controversia sia stato cosi individuato, puo' verosimilmente ritenersi che tale individuazione sia avvenuta operando la sommatoria degli importi liquidati in sentenza a ciascun lavoratore.

Tale criterio e' tuttavia errato, poiche', giusta il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nell'ipotesi (che qui ricorre) di litisconsorzio facoltativo (articolo 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di piu' soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi, anche se della stessa natura, non e' applicabile dell'articolo 10 c.p.c., comma 2, (che e' richiamato soltanto dall'articolo 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), sicche' il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 8141/1998; 10081/1998).

Poiche' le somme liquidate (in sorte capitale) a favore di ciascun lavoratore sono inferiori in tutti i casi ad euro 2.000,00, risulta evidente che il parametro tariffario in relazione al quale i ricorrenti principali hanno svolto il motivo all'esame e' errato e non applicabile alla fattispecie.

Ne', d'altra parte, puo' loro giovare la previsione della maggiorazione del 20% della parcella unica contemplata dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 5 con riguardo ad ognuna delle parti assistite, poiche' tale previsione non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, bensi' soltanto l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimita' (cfr. Cass. n. 2254/2007).


Quanto al secondo profilo di doglianza svolto con il medesimo motivo e inerente alla intervenuta compensazione per meta' delle spese di lite, se ne deve rilevare l'inammissibilita', non essendo stato formulato il correlato quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..

6. In ordine al secondo motivo del ricorso principale, inerente alla omessa condanna al rimborso delle spese generali, deve rilevarsi che la controricorrente ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo state dette spese generali oggetto di corresponsione ancorche' non espressamente contemplate nella sentenza impugnata.

La documentazione prodotta a sostegno di tale eccezione e' ammissibile ex articolo 372 c.p.c., appunto perche' concernente l'ammissibilita' del ricorso per il venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 824/2006; 11324/2004; 8191/2003), e testimonia dell'avvenuta liquidazione stragiudiziale delle spese generali.

Ne discende quindi l'inammissibilita', per carenza di interesse, del motivo all'esame.

7. Il quinto motivo del ricorso incidentale, inerente alla intervenuta liquidazione da parte del Giudice del rinvio delle spese di lite afferenti ai precedenti giudizi di merito, e' infondato, poiche', giusta il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' provveda sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. nn. 7243/2006; 14053/2007); dunque, poiche' nel caso all'esame la pronuncia qui impugnata ha riformato quella di prime cure, correttamente il Giudice del rinvio ha liquidato (anche) le spese di lite relative ad entrambi i due primi gradi di giudizio (con cio', ovviamente, caducando le originarie determinazioni al riguardo, onde non sussiste il paventato pericolo di duplicazione, stante la ripetibilita' delle somme sborsate in forza degli originari provvedimenti liquidatori).

8. In base alle considerazioni che precedono sia il ricorso principale che quello incidentale devono pertanto essere rigettati.

Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione delle spese de presente giudizio di legittimita' fra le parti costituite in relazione alle quali non sia intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Non e' luogo a provvedere sulle spese di lite riguardo agli altri soggetti, diversi dai ricorrenti principali, intimati con il ricorso incidentale, non avendo costoro svolto alcuna attivita' difensiva.

9. Le espressioni contenute a pagina 3 della memoria ex articolo 378 c.p.c., depositata dai ricorrenti ("E' miserabile, il tentativo calunnioso che il difensore di controparte fa con riferimento a fatti assolutamente estranei al presente giudizio E' l'atteggiamento vile e vendicativo di chi, da sempre, colleziona clamorosi insuccessi professionali in giudizi celebratisi innanzi al Pretore, al Tribunale di Foggia, alle Corti di Appello di Bari e Lecce, dinanzi alla Suprema Corte") suonano sconvenienti e offensive, cosicche' ne va ordinata la cancellazione a mente dell'articolo 89 c.p.c..

Il suddetto carattere di sconvenienza e offensivita' non e' invece ravvisabile nelle altre espressioni contenute nella memoria suddetta.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile per cessata materia del contendere il ricorso proposto da Omissis, nonche' il ricorso incidentale proposto contro i predetti, compensando le spese; respinge, quanto agli altri ricorrenti, il ricorso principale e quello incidentale per quanto svolto nei confronti dei ricorrenti principali; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti di omissis; dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla F d. G. srl e non depositato; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto con il controricorso avverso il predetto ricorso non depositato; compensa le spese fra le parti costituite; dichiara non luogo a provvedere sulle spese nei riguardi di VA, FA., VV. e GD.; ordina la cancellazione delle frasi contenute a pag. 3 della memoria ex articolo 378 c.p.c., dei ricorrenti principali dalle parole "E' miserabile" fino a "Suprema Corte".