| Irap - avvocato o
altro professionista - Non può scattare per il
semplice fatto che un avvocato o un altro professionista guadagna molto - Il reddito
alto non è da solo indice di una struttura alle spalle o di collaboratori esterni. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Sentenza n.
26681 del 6 novembre 2008)
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Sentenza n. 26681 del 6
novembre 2008
PREMESSO IN FATTO
Che, il contribuente - avvocato - presento' istanza di rimborso dell'irap pagata per gli
anni dal 1999 al 2001 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente
formatosi;
- che il ricorso fu accolto dall'adita commissione provinciale, con decisione, che
tuttavia, in esito all'appello dell'Ufficio, fu riformata, dalla commissione regionale;
- che il nucleo della decisione impugnata risulta cosi' testualmente motivata: "...
nella fattispecie - contrariamente a quanto asserito dai giudici di prime cure, che hanno
accolto il ricorso in quanto il ricorrente ha dimostrato che la sua attivita' e' stata
svolta senza l'impiego di personale dipendente e senza l'impiego di rilevanti capitali -
gli elementi e dati forniti dal ricorrente ed evidenziati dall'appellante evidenziano
l'esistenza di una stabile, efficiente organizzazione che ha consentito al contribuente il
conseguimento di ricavi, di entita' tale da escluderlo sicuramente dalla categoria dei
lavoratori autonomi minori, anche senza l'ausilio di personale alle dirette dipendenze, ma
che indubbiamente, tenuto conto dell'attivita' esercitata, procuratore legale, ai e'
avvalsa di collaboratori esterni".
RILEVATO IN DIRITTO
- che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi;
- che l'Agenzia ha resistito con controricorso;
rilevato:
che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente - deducendo violazione e falsa
applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2 e segg., nonche'
insufficente e contraddittoria motivazione - ha censurato la decisione impugnata per aver
riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'attivita' professionale autonomamente
organizzata in funzione della sola entita' dei compensi conseguiti e pur in assenza di
complessa organizzazione strutturale e personale;
che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente - deducendo omessa e
contraddittoria motivazione - ha censurato la decisione impugnata per aver affermato del
tutto apoditticamente la sussistenza di autonoma organizzazione rivelata dall'esistenza di
collaboratori esterni;
Osservato:
- che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell'interpretazione
fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attivita' di lavoro autonomo,
diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap
soltanto ove si svolga per mezzo di una attivita' autonomamente organizzata; che il
requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al
giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimita' se congruamente
motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non
sia inserito in strutture riferibili alla responsabilita' altrui, eserciti l'attivita' di
lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attivita' autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in
modo non occasionale, del lavoro altrui; che e' onere del contribuente, che chieda il
rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il
presupposto impositivo" (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);
- che, fermo tale principio, la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente
motivata, posto che afferma in termini assolutamente apodittici il ricorso a collaboratori
esterni e non rivela l'iter logico attraverso cui e' pervenuta alla conclusione della
ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione idoneo a giustificare
l'assoggettamente all'irap.
Ritenuto:
- che alla luce dei suesposti rilevi, il ricorso del contribuente si rivela manifestamente
fondato, sicche' va raccolto nelle forme di cui all'articolo 375 c.p.c, secondo le
richieste del P.G.;
- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia; |
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