| Proprieta' - Azioni a difesa -
Azione Negatoria - Servitu' di passaggio - Costituzione "per destinazione del padre
di famiglia" ovvero se ne ricorressero per un acquisto per "usucapione"
(Corte di Cassazione Sezione 2 civile, Sentenza n. 26493 del 04/11/2008)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19/03/1996 CA. Al. e UM. Re. convennero innanzi al pretore di Pesaro MA.
Is., quale amministratore del condominio dello stabile sito in detta citta', via (OMESSO),
e i condomini ST. Bi., v. g., FR. Lu., ST. Al. e DI. LU. Le., esponendo quanto segue: che
erano comproprietari di un appartamento, con sottotetto, sito all'ultimo piano
dell'edificio in questione; che l'unica via di accesso al tetto condominiale era
costituita dal passaggio attraverso una botola situata all'interno del proprio
appartamento, dalla quale si accedeva al sottotetto e, attraverso un abbaino, al tetto;
che non esisteva, a favore dei condomini, nessuna servitu' di passaggio gravante
sull'appartamento di loro proprieta', anche se in precedenza essi avevano consentito tale
accesso in caso di necessita' e a puro titolo di cortesia; che, al contrario, i convenuti
ritenevano di essere titolari del diritto di servitu' di passaggio acquistato per
destinazione del padre di famiglia; che, con provvedimento ex articolo 700 c.p.c., del
27/02/1996, il pretore di Pesaro, accogliendo il ricorso proposto da essi attori, aveva
ordinato al condominio di provvedere entro il termine di tre mesi all'apertura di un'altra
botola e alla realizzazione di un altro abbaino nel soffitto dell'ultimo piano della
tromba delle scale condominiali, secondo le modalita' e le strutture tecniche indicate dal
C.T.U., autorizzando, in difetto, all'esecuzione dei lavori i ricorrenti a spese del
condominio con diritto di rivalsa; che tuttavia la costruzione della nuova botola e del
nuovo abbaino erano stati deliberati dall'assemblea dei condomini ma non erano stati mai
realizzati.
Tutto cio' premesso, chiesero la conferma del provvedimento di urgenza, la dichiarazione
di inesistenza della servitu' di passaggio e il risarcimento del danno.
Si costituirono MA. Is., DE. LU. Ne., ST. Bi., ST. Al. e v. g., i quali sollevarono una
serie di eccezioni in rito e, nel merito, sostennero la esistenza, in loro favore, del
diritto di servitu' per l'accesso al tetto condominiale costituita per destinazione del
padre di famiglia fin dal 1953, anno di costruzione dell'immobile; eccepirono altresi' che
il sottotetto era di proprieta' condominiale, come risultava dall'atto pubblico di
assegnazione del 19/09/1996, e, in subordine, la carenza dei presupposti per lo
spostamento della servitu', concludendo per il rigetto della domanda ed il risarcimento
del danno.
Con successiva citazione del 3/07/1996, gli attori convennero in giudizio i fratelli FR.
Cr., Pa. e Ma., proprietari dell'appartamento abitato dalla loro madre FR. Lu., e
proposero anche nei loro confronti tutte le domande sopra illustrate.
I nominati, costituendosi, dichiararono di dissentire dall'atteggiamento processuale degli
altri condomini e chiesero che, in caso di accoglimento della domanda, nessuna conseguenza
negativa, anche in ordine alle spese, dovesse ricadere su di loro.
Il pretore di Pesaro con sentenza, n. 239 dell'8/6/1999, dopo aver negato l'esistenza, in
favore del condominio, della servitu' di passaggio per il tetto attraverso la botola
situata nell'appartamento degli attori, condanno' tutti i condomini e l'amministratore del
condominio a realizzare nel termine di tre mesi l'apertura di un'altra botola e abbaino
per l'accesso al tetto, sul soffitto dell'ultimo piano delle scale condominiali,
confermando nel contenuto il precedente provvedimento d'urgenza che il tribunale aveva
riformato in sede di reclamo.
Avverso tale decisione proposero appello MA. Is., ST. Bi. e ST. Al.; si costituirono UM.
Re. nonche' i fratelli FR. e la loro madre FR. Lu.. All'esito del giudizio, la corte
d'appello di Ancona, rigettate alcune eccezioni preliminari della parte appellata circa la
tardivita' del gravame, con sentenza 17.7.2003 accolse l'impugnazione e, in riforma della
sentenza del pretore, respinse la domanda degli attori e condanno' gli stessi alla
rifusione delle spese del giudizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservo' la corte territoriale che non era fondata
l'eccezione di tardivita' dell'impugnazione di ST. Al., atteso che quest'ultimo era
litisconsorte necessario degli altri condomini, sicche' sarebbe stato comunque necessario
integrare il contraddittorio nei suoi confronti. Nel merito, ritenne fondato l'ultimo
motivo di appello perche' era palese l'esistenza della servitu' di passaggio per
destinazione del padre di famiglia, negata dal giudice di primo grado, e cio' in quanto
essa era nei fatti, essendo stata praticata sin dal 1953, ed era irrilevante che di detta
servitu' non vi fosse alcun accenno negli atti, nel regolamento condominiale o nelle
planimetrie depositate presso il comune; osservo', inoltre, che era altresi' irrilevante
che detta servitu' fosse fastidiosa per i proprietari dell'appartamento dell'ultimo piano,
in relazione al fatto che essi risiedevano a Genova e non a Pesaro, e che tale fastidio
non legittimava la richiesta di spostamento della servitu' in altro luogo, perche' a tal
fine era necessario il consenso unanime di tutti i condomini.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso UM. Re., anche in qualita' di erede
di CA. Al., unitamente agli altri eredi CA. Ma., M. e ma., affidato a cinque motivi;
resistono con controricorso MA. Is. e ST. Bi.; non hanno svolto difese gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli
324, 325, 326, 237,102 c.p.c., articolo 2909 c.c., nonche' insufficiente motivazione nella
parte in cui la corte di merito ha ritenuto non ricorresse la decadenza dall'impugnazione
per ST. Al.; assumono che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva
personalmente allo ST. dopo la morte del suo procuratore, sicche' la notifica era idonea
anche a far decorrere il termine breve di impugnazione. Contestano, poi, che nella specie
ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario idoneo a rimettere comunque in termine
la parte. Si dolgono inoltre che la corte abbia condannato essi ricorrenti alla rifusione
delle spese del primo grado di giudizio anche in favore di DI. LU. Ne. e B. G., benche'
costoro fossero rimasti contumaci nel giudizio di appello e non avessero proposto
impugnazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione e violazione degli
articoli 99, 104, 112, 163, 183, 189 e 342 c.p.c.; si dolgono che la corte non abbia
correttamente inteso l'esatto tenore della domanda da essi proposta innanzi al pretore,
concentrandola unicamente sulla negatoria servitutis, mentre quest'ultima era stata
formulata, unitamente ad altre, solo in via subordinata; in via principale, assumono i
ricorrenti, essi avevano invocato la tutela della loro proprieta' e della riservatezza, e
a tal fine avevano chiesto che fosse ordinata la realizzazione di una seconda botola di
accesso al tetto esterna al loro appartamento. Rilevano che la stessa sentenza del
pretore, che aveva rigettato tutte le altre domande delle parti, era stata impostata non
gia' sulla questione se esistesse la servitu' o se fosse possibile spostarla, ma sulla
realizzabilita' di un diverso accesso al tetto. La corte territoriale, decidendo
esclusivamente sulla esistenza della servitu' e concludendo in senso affermativo e sulla
impossibilita' di spostamento avrebbe omesso di statuire sugli altri capi della domanda
incorrendo anche in vizio di motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia illogicita' di motivazione laddove la corte di merito
afferma essere irrilevante il fastidio derivante agli attori dall'esercizio della
servitu', mentre tutta la causa era stata impostata proprio sul diritto a tutelare la loro
"privacy" e a rappresentare la inconciliabilita' dell'utilizzo dell'acceso sito
nel loro appartamento con la drammatica situazione familiare e la lontananza del luogo di
residenza degli attori.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciando violazione di legge con riferimento agli
articoli 843, 1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1061, e 1062 c.c.. Si dolgono che la corte
d'appello, oltre a non aver fornito alcuna motivazione sulla domanda principale da essi
svolta e accolta dal pretore, ha affermato la esistenza di una servitu' di passaggio a
loro carico, senza rilevare la inesistenza di qualsiasi riferimento alla servitu' negli
atti di provenienza, e alla impossibilita' di concepire una servitu' che imponesse ad essi
attori un "facere", consistente nell'obbligo su di loro gravante di raggiungere
l'immobile di Pesaro, aprire il proprio appartamento alla semplice richiesta di un
condomino, e rimanere a sorvegliare i lavori. Osservano i ricorrenti che si sarebbe potuto
al piu' ipotizzare una obbligazione propter rem ex articolo 843 c.c., con la conseguenza -
ammessa dalla giurisprudenza di legittimita' in caso assimilabile - che alla luce dei
principi costituzionali di tutela della liberta' di domicilio, non sarebbe esigibile
l'accesso ove gli interventi necessari siano possibili in altro modo, ancorche' piu'
costoso. Alla luce di detto principio la corte avrebbe dovuto escludere la esistenza di
una servitu' e rigettare la domanda della controparte di accertamento della stessa.
Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 700 c.p.c., e
articolo 1102 c.c.; ribadiscono che la domanda di apertura della botola sulla tromba delle
scale per l'accesso al tetto prescindeva dall'esistenza o meno della servitu', in quanto
era diretta a porre fine alla limitazione del diritto di proprieta' degli attori
attraverso un'opera la cui fattibilita' erra stata accertata dal c.t.u. e che non recava
alcun danno ai condomini ne' un'alterazione del bene comune, sicche' detta opera sulla
tromba delle scale costituiva legittimo esercizio delle facolta' previste dall'articolo
1102 c.c., perche' se detta norma consente la realizzazione di opere anche a vantaggio di
un solo condomino, tanto piu' doveva ritenersi consentita se l'opera era finalizzata ad
apportare un vantaggio all'intero condominio.
Il primo motivo del ricorso, quanto alla questione della decadenza dall'impugnazione, e'
infondato perche' la corte territoriale ha correttamente rilevato la sussistenza del
litisconsorzio tra le parti, sicche' lo St. (cui gli altri appellanti non avevano
notificato l'impugnazione, essendo anche lui impugnante) avrebbe dovuto comunque essere
citato e sarebbe potuto intervenire e aderire alla posizione degli altri appellanti,
beneficiando in ogni caso delle eventuali statuizioni di riforma della decisione.
Per quanto concerne la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dei
contumaci, denunciata nella seconda parte del motivo, la doglianza - certamente fondata -
e' tuttavia assorbita dalla fondatezza del quarto motivo che risulta assorbente anche di
tutti gli altri.
La corte di merito, in modo sbrigativo e apodittico, ha affermato la esistenza di una
servitu' a carico dell'appartamento degli attori e la impossibilita' dello spostamento
della servitu' stessa per la mancanza della unanimita' dei consensi. Va premesso, per
puntualizzazione, che detta ultima affermazione e' palesemente erronea, non trovando alcun
appiglio nelle norme specifiche e, in particolare, in quella dell'articolo 1068 c.c., che
all'ultimo comma espressamente esclude che il proprietario del fondo dominante - ove
sussistano le condizioni richieste - possa rifiutare lo spostamento del luogo di esercizio
della servitu'. Nel caso di specie, tuttavia, non si verteva nell'ipotesi di spostamento
della servitu' perche' - se servitu' fosse stata - l'apertura di una botola nel vano delle
scale condominiali, e quindi sul fondo comune agli stessi beneficiari del preteso diritto,
avrebbe determinato l'estinzione della servitu' stessa. Nel caso in esame appaiono fondate
le deduzioni della parte ricorrente circa la insussistenza di una servitu' per difetto dei
presupposti intrinseci della stessa. Il fatto che in sede di costruzione fosse stata
aperta una botola nell'appartamento dei ricorrenti per l'accesso ad un vano verosimilmente
comune e, quindi, appartenente anche ai predetti, non puo' significare che fosse stata
costituita una servitu' a favore delle altre unita' immobiliari; di tale diritto, infatti
(come rilevato dal primo giudice) non vi e' traccia negli atti traslativi delle
proprieta', ne' ha chiarito il giudice d'appello perche' ricorressero i presupposti per la
costituzione "per destinazione del padre di famiglia" ovvero se ne ricorressero
per un acquisto per "usucapione"; poiche' la servitu' di passaggio ha come suo
presupposto la interclusione del fondo dominante (ovvero la maggiore utilita' reale - e
non mera comodita' individuale - di un certo tipo di accesso), non si vede come la
possibilita' sempre esistita di aprire identica botola per l'accesso al sottotetto nel
soffitto del vano scale, e quindi, la possibilita' per i condomini di ottenere un
passaggio avente le stesse caratteristiche e modalita' di esercizio nella proprieta'
comune, potesse in qualche modo conferire al passaggio realizzato nell'appartamento dei
ricorrenti la natura di servitu' a beneficio della rimanente proprieta'; senza poi
sottacere che il diritto alla tutela della riservatezza e all'inviolabilita' del domicilio
dei ricorrenti, certamente non avrebbe consentito ai condomini di poter beneficiare del
passaggio in maniera autonoma, rendendo necessaria una collaborazione dei proprietari del
preteso fondo servente che esula dallo schema della servitu' in forza del noto principio
"servitus in faciendo consistere nequit".
Alla stregua delle considerazioni che precedono era, quindi, fondata l'azione negatoria
servitutis, che pure i ricorrenti avevano esperito nell'ambito del ventaglio di istanze
proposte per raggiungere lo scopo di eliminare l'onere che incombeva sulla loro
proprieta'. Il riconoscimento di una servitu' da parte del giudice d'appello - limitato,
peraltro, ad una mera affermazione apodittica - e' certamente da ascrivere ad una erronea
interpretazione ed applicazione al caso concreto delle norme regolanti tale diritto,
sicche' la sentenza va cassata senza rinvio, potendo questa corte decidere nel merito con
rigetto dell'appello proposto dagli odierni intimati avverso la sentenza del pretore di
Pesaro.
La esistenza di difformi decisioni di merito e la particolarita' della questione giuridica
trattata, consentono la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La corte:
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il quarto, assorbiti gli altri; cassa senza
rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto avverso
la sentenza del pretore di Pesaro e compensa le spese dell'intero giudizio.
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