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Corte di Cassazione - Sentenza n.. 8413 del 26 febbraio 2008
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA IN DANNO DI PIÙ FAMILIARI CONVIVENTI PLURALITÀ DI REATI
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nellipotesi in cui la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura una pluralità di reati. Lart. 570 c.p. incrimina, infatti, condotte disomogenee: soltanto in relazione a quelle di cui al primo comma (labbandono del domicilio domestico ovvero il tenere condotte contrarie allordine o alla morale delle famiglie) non è ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe, ad es., impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti); al contrario, le condotte incriminate nel secondo comma non tutelano soltanto lastratta unità familiare, ma anche specifici interessi economici di congiunti deboli, non necessariamente vulnerati in toto dalla condotta dellagente (è ben possibile che questultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri), il che porta, in tali casi, ad escludere lunicità del reato commesso in danno di più congiunti. In presenza di più omissioni (ad es. nel caso in cui lagente fosse tenuto a versamenti separati), sarebbe configurabile, ricorrendone i presupposti, un reato continuato, non un concorso formale di reati.
Testo Completo:
Sentenza n. 8413 del 20 dicembre 2007 - depositata il 26 febbraio 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore C. G. Brusco)
La Corte osserva:
I) La Corte dAppello di Trieste, con sentenza 20 aprile 2006, ha respinto
lappello proposto da CASSA ANNA contro la sentenza 4 dicembre 2003 che laveva
condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa per il delitto di
cui allart. 570 commi 1° e 2° cod. pen. per aver fatto mancare i mezzi di
sussistenza ai figli EPIFANIO MARCO, EPIFANIO ALESSANDRO e EPIFANIO FEDERICO SALVATORE
(questi ultimi due minori di età) omettendo di corrispondere al marito separato EPIFANIO
ANGELO quanto stabilito dal giudice in sede di separazione (lire 250.000 complessive).
La Corte di merito - dopo aver precisato che limputazione doveva ritenersi riferita
soltanto al secondo comma n. 2 dellart. 570 cod. pen. ha confermato la
valutazione del primo giudice sottolineando che era stato accertato che limputata
disponeva, almeno in parte, delle risorse necessarie per adempiere allobbligo nei
confronti dei figli che erano stati affidati al padre e che era irrilevante che
allobbligo di mantenimento avesse adempiuto un terzo (il marito separato).
Infine la Corte ha ritenuto adeguata la pena inflitta dal primo giudice.
II) CASSA ANNA ha proposto ricorso contro la sentenza del giudice di appello e ha dedotto
i seguenti motivi dimpugnazione:
- linosservanza degli artt. 516, 521 comma 2° e 522 c.p.p., nonché mancanza e
manifesta illogicità della motivazione; la ricorrente sottolinea di essere stata rinviata
a giudizio per rispondere del reato di cui allart. 570 commi 1° e 2° cod. pen.
mentre poi è stata condannata soltanto per lipotesi prevista dal secondo comma
della norma indicata; ciò avrebbe generato indeterminatezza dellaccusa, il pubblico
ministero non vi avrebbe ovviato con la modificazione dellimputazione e il giudice
avrebbe omesso di adottare le necessarie iniziative trattandosi di fatto diverso da quello
contestato;
- linosservanza o lerronea applicazione dellart. 570 cod. pen. nonché
la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione: la Corte di merito avrebbe
infatti correttamente premesso che il mancato versamento dellassegno fissato dal
giudice civile non comporta necessariamente la violazione della norma indicata - dovendosi
verificare se lavente diritto sia rimasto privo dei mezzi di sussistenza - ma non
avrebbe tratto le necessarie conseguenze da questa premessa sia non tenendo conto della
circostanza che i figli non si trovavano affatto in stato di bisogno (erano infatti
alloggiati in accademie militari che sostenevano le spese di vitto e alloggio e
corrispondevano loro una paga giornaliera); inoltre la sentenza impugnata non avrebbe
preso in considerazione loggettiva impossibilità, da parte della ricorrente, di
corrispondere lassegno in questione dovendo far fronte, con il suo stipendio, al
mutuo contratto per lacquisto della casa e ai frequenti viaggi a Trieste per
visitare i figli; la ricorrente evidenzia inoltre, producendo la relativa dichiarazione,
che il marito ha revocato la costituzione di parte civile;
- linosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 570 cod. pen.; erroneamente,
secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero ritenuto lesistenza del
concorso formale per lesistenza di più aventi diritto ai mezzi di sussistenza
dovendosi ritenere, al contrario, lunicità del reato;
- il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della testimonianza
della persona offesa per non avere, la sentenza impugnata, indicato alcun elemento a
sostegno della veridicità delle dichiarazioni della persona offesa;
- il medesimo vizio con riferimento al trattamento sanzionatorio per non avere, i giudici
di merito, tenuto conto della non particolare gravità del fatto applicando la pena nel
minimo di legge.
III) La ricorrente depositava motivi nuovi con i quali si ribadivano, in particolare, la
censura che si riferisce alla violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza; quella che si riferisce alla violazione dellart. 570 cod. pen. non avendo,
i giudici di merito, accertato né lo stato di bisogno degli aventi diritto né la
possibilità per la ricorrente di far fronte allobbligo su di lei gravante;
linapplicabilità dellistituto del concorso formale nel caso di più aventi
diritto ai mezzi di sussistenza e la censura attinente alla valutazione della persona
offesa.
Con ordinanza 3 ottobre 2007 la sesta sezione di questa Corte trasmetteva gli atti a
queste sezioni unite avendo rilevato un contrasto, nella giurisprudenza di legittimità,
sulla possibilità di ipotizzare il concorso formale nel caso di violazione dellart.
570 cod. pen. in presenza di più aventi diritto alla corresponsione dei mezzi di
sussistenza.
IV) Osservano le sezioni unite che la più parte dei motivi proposti con il ricorso e con
i motivi aggiunti è inammissibile.
Manifestamente infondato è innanzitutto il primo motivo che si riferisce alla violazione
del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza di condanna difettando
proprio il presupposto per potersi affermare lesistenza di questo scostamento.
La ricorrente la ricava dalla circostanza che, nellimputazione originaria, è stato
indicato anche il primo comma dellart. 570 cod. pen. mentre la condanna è avvenuta
per lipotesi prevista dal comma 2° n. 2 della medesima norma ma è sufficiente
rilevare, in contrario, che nel capo dimputazione è indicato anche il secondo comma
della norma e che la condotta descritta nel capo dimputazione corrisponde
esattamente a quella per cui è intervenuta condanna per rendersi conto della palese
pretestuosità della censura. E infatti ovvio che non è violato il ricordato
principio di corrispondenza qualora solo una parte dei fatti contestati venga ritenuta
esistente; tanto più se come nel caso in esame - il dappiù sia costituito dalla
sola enunciazione normativa senza che vi corrisponda la descrizione di una condotta.
V) Inammissibili sono anche i motivi secondo (per una parte) e quarto del proposto
ricorso.
Quanto al secondo motivo deve rilevarsene la manifesta infondatezza per quanto riguarda
lasserita erronea applicazione dellart. 570 cod.pen. Non corrisponde infatti
al vero che i giudici di merito abbiano preso ad esclusivo riferimento - per ritenere
realizzato il fatto tipico di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli
limporto dellassegno fissato in sede di separazione dal giudice civile. Al
contrario i primi giudici, con analitica motivazione condivisa dalla Corte dAppello,
hanno preso in considerazione il reddito di cui limputata godeva per sottolineare
come, indipendentemente dallimporto dellassegno, alcun contributo,
nellambito delle disponibilità economiche dellimputata, fosse stato dato
dalla medesima per il mantenimento dei figli.
Inammissibile perché manifestamente infondato e concernente una censura che si
risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati nei precedenti gradi di
giudizio - è parimenti il secondo motivo per quanto riguarda lesistenza dello stato
di bisogno degli aventi diritto avendo, i giudici di merito, incensurabilmente accertato
lesistenza di tale stato rilevando come tutti i costi del mantenimento dei figli, le
rette per la frequentazione delle scuole e degli istituti militari e tutte le altre
necessità fossero state sostenute dal padre correttamente sottolineando come
ladempimento da parte di un terzo non elida la rilevanza penale della condotta
accertata (v. Cass., sez. VI, 9 gennaio 2004 n. 17692, Bencivenga, rv. 228491; 21 marzo
1996 n. 5525, Pulga, rv. 204875).
Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, per quanto attiene alla valutazione
delle dichiarazioni della persona offesa risolvendosi, anche questa censura, nella
richiesta di rivalutazione dellaccertamento logicamente condotto dai giudici di
merito. Va peraltro sottolineato che il motivo si caratterizza anche per la mancanza di
decisività essendo incontroversa la mancata corresponsione di alcuna somma da parte della
ricorrente fino al luglio 2002 ed avendo il primo giudice (la cui sentenza è richiamata
da quella dappello) fondato essenzialmente la sua decisione sulle allegazioni
difensive della ricorrente e sulle dichiarazioni testimoniali diverse da quelle del
marito.
VI) Infondata è invece la parte del secondo motivo che si riferisce allaccertamento
della possibilità di adempiere i propri obblighi da parte dellimputata.
Su questo punto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è effettivamente da
ritenere insufficiente perché si limita ad affermare che la possibilità di adempiere,
almeno parzialmente, agli obblighi di assistenza emerge dalla circostanza che, da un certo
momento (luglio 2002) in avanti, CASSA ANNA iniziò ad inviare piccole somme per il
mantenimento dei figli, sia pure inferiori allassegno di separazione.
Non vè, nella sentenza impugnata, una disamina precisa sul dedotto stato di bisogno
in cui si sarebbe trovata la ricorrente prima dellepoca indicata ma la motivazione
può ritenersi integrata da quella della sentenza di primo grado espressamente
richiamata da quella dappello sia pure in termini generali che ha effettuato
un calcolo analitico delle disponibilità dellimputata nel periodo in questione
pervenendo alla conclusione della possibilità per la medesima di adempiere, sia pure
parzialmente, ai suoi obblighi di solidarietà familiare.
E poiché linsufficienza della motivazione non può costituire motivo di
annullamento della sentenza impugnata e la motivazione della sentenza di appello può
ritenersi integrata da quella di primo grado che, nella sostanza, aveva fornito una
risposta alle censure contenute nellappello il motivo di ricorso deve essere
respinto perché infondato.
VII) Passando allesame del terzo motivo di ricorso, ribadito nel terzo motivo nuovo,
va premesso che occorre preliminarmente esaminarne lammissibilità ai sensi
dellart. 606 comma 3° del codice di rito perché la violazione di legge dedotta con
questa censura non era stata proposta con i motivi di appello.
Ritiene la Corte che la questione proposta con il motivo in esame, non essendo il ricorso
da dichiarare inammissibile per tutti i motivi, sia rilevabile dufficio e che possa
dunque essere esaminata (v. in questo senso, tra le altre, Cass., sez. V, 9 luglio 2004 n.
36293, Raimo, rv. 230636).
Ma la doglianza deve ritenersi ammissibile anche sotto un diverso profilo; una censura
rivolta allaffermazione dellunicità del reato, piuttosto che del concorso
formale o della continuazione, comporta laffermazione che limputato deve
essere ritenuto responsabile per un solo reato e non per più reati. Può dunque
legittimamente affermarsi che la richiesta è rivolta allapplicazione dellart.
129 comma 1° del c.p.p. perché vi si contesta la sussistenza, verificabile
dufficio, dei reati ulteriori di cui è stata affermata lesistenza, e senza
che questa verifica comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili
con i limiti del giudizio di legittimità.
Ne consegue che, sotto il duplice profilo indicato, è consentito lesame del motivo
proposto per la prima volta con il ricorso in cassazione.
VIII) Il motivo è peraltro da ritenere infondato.
Il contrasto creatosi allinterno della sesta sezione di questa Corte trova la sua
origine in una diversa visione del bene tutelato dalla norma incriminatrice; fermo
restando che i due orientamenti non disconoscono lordine familiare come bene
protetto dalla norma, essi si differenziano però quanto alla tutela dei singoli aventi
diritto che, per lorientamento maggioritario, costituirebbe soltanto una conseguenza
naturale e riflessa della tutela primaria.
Secondo Cass., sez. VI, 14 gennaio 2004 n. 1251, Cipriani, rv. 228226 che
costituisce il più recente ed argomentato precedente che si rifà a questa linea di
tendenza la norma penale indica come oggetto di repressione una condotta
indifferenziata rispetto al numero ed alla qualità dei soggetti lesi, sicchè in sostanza
il legislatore, non considerando singolarmente le posizioni degli individui, difende il
complesso di obblighi che fa capo alla famiglia come entità distinta dai suoi
componenti.
Il diverso orientamento, minoritario, ritiene invece che i singoli aventi diritto
sarebbero soggetti direttamente tutelati dalla norma e fonda questo convincimento sulle
profonde trasformazioni che hanno caratterizzato, nella seconda metà del secolo scorso,
listituzione familiare con uno spostamento di attenzione del legislatore dal
gruppo in sé ai suoi componenti allinterno della formazione sociale famiglia che
questi contribuisce a formare, con una valorizzazione dei singoli rapporti che in essa
traggono origine e si sviluppano (così Cass., sez. VI, 19 giugno 2002 n. 36070,
Armeli, rv. 222666).
IX) Ritengono le sezioni unite che la soluzione corretta del problema sia quella proposta
dal secondo orientamento riferito anche se il percorso argomentativo di queste decisioni
non appare del tutto condivisibile.
Va premesso che, come correttamente si afferma in alcune delle sentenze adesive
allorientamento maggioritario, la natura plurioffensiva del reato in esame non vale
a risolvere il problema dandosi casi di reati certamente plurioffensivi (per es. la
strage, il falso in bilancio ecc.) che restano ipotesi di reato unico anche se le persone
offese sono più duna. Parimenti non sembra che il problema possa essere risolto in
base alla formulazione letterale dellart. 570 cod. pen. cpv. n. 2 sul rilievo che la
norma non considererebbe singolarmente le posizioni degli individui; argomento ambivalente
perché la formulazione letterale della norma potrebbe giustificare anche lopposta
soluzione fondata sulla circostanza che la norma individua gli aventi diritto ai mezzi di
sussistenza la cui mancata somministrazione è penalmente sanzionata - ma non fa
riferimento, a differenza del comma 1°, a condotte contrarie allordine e alla
morale delle famiglie.
E condivisibile invece la ricostruzione del percorso storico giuridico riguardante
la famiglia con la considerazione che limpianto originario, ma tuttora vigente, del
codice penale che inserisce il reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare nel titolo XI (delitti contro la famiglia) era forse idoneo a legittimare
una considerazione globale dellordine familiare tale da giustificare una tutela
unitaria e indifferenziata senza che venissero in considerazione le specificità delle
situazioni individuali dei singoli componenti.
Già in questa costruzione era difficile individuare una concezione della famiglia come
formazione sociale esclusiva che in qualche modo ricomprende in sé anche i diritti dei
suoi componenti. Tanto più, come è stato affermato nella sentenza 19 giugno 2002 n.
36070, Armeli, rv. 222666, che il concetto di famiglia nel diritto penale non è
esattamente delineato essendo controverso se in esso sia adottata una propria ed autonoma
nozione ovvero se si debba far riferimento a quella recepita nel diritto civile,
anchessa peraltro non compiutamente formulata e quindi tale da richiedere di volta
in volta le necessarie specificazioni per stabilire a quale nozione di famiglia ci si
intenda riferire (legittima o illegittima, naturale o civilmente riconosciuta,
etc.). Ma le norme della Costituzione (artt. 2, 29, 30 e 31) e le riforme
legislative successivamente intervenute in tema di diritto di famiglia hanno sicuramente
rafforzato anche la tutela dei singoli componenti.
Non sembra però corretta la premessa metodologica dalla quale prendono le mosse entrambi
i contrastanti orientamenti che sembrano prender le mosse dal presupposto che la norma
incriminatrice (lintero art. 570) preveda condotte assimilabili in categorie
omogenee. In realtà si tratta di una norma che fa riferimento ad un ventaglio di condotte
di natura diversa che, fermo restando il fine di tutela della famiglia e dei rapporti di
assistenza nellambito familiare, prende in considerazione condotte ed eventi di
diversa natura per i quali ben possono individuarsi beni non omogenei ma parimenti
tutelati. E per ciascuna di queste ipotesi ben possono darsi soluzioni diverse quanto al
tema dellunicità o pluralità di reati.
Per esemplificare: labbandono del domicilio domestico previsto dal 1° comma
dellart. 570 in esame costituisce un reato unico perché diretto a tutelare
esclusivamente la convivenza familiare e non essendo ipotizzabile una tutela differenziata
dei vari componenti della famiglia (non si può abbandonare il domicilio domestico
soltanto nei confronti di uno dei componenti della famiglia). Chi abbandona la famiglia
sottraendosi agli obblighi di assistenza non la abbandona in relazione alle singole
posizioni individuali; per questa ipotesi sarebbe dunque impossibile affermare una lesione
per così dire frazionata dellinteresse protetto. E così chi si sottrae
ai medesimi obblighi, serbando una condotta contraria allordine o alla morale delle
famiglie, analogamente compromette questordine indipendentemente da quanti e quali
sono i componenti della famiglia.
In questi casi è dunque legittimo affermare che il bene protetto dei singoli si
identifica con quello della famiglia intesa nella sua unità e che quindi il reato deve
essere considerato unico indipendentemente da quanti siano i componenti del nucleo
familiare. Del resto, come si fa ad abbandonare il domicilio domestico soltanto nei
confronti di taluni di coloro che vi abitano ?
X) Ben diverso è il contesto in cui si collocano le ipotesi previste dal secondo comma
dellart. 570 cod. pen. dirette a tutelare non unastratta unità familiare o un
ordine o una morale familiare dai contorni indistinti ma ben precisi interessi economici
quali la tutela del patrimonio del soggetto debole (n. 1) e la vera e propria
sopravvivenza economica di questi soggetti (n. 2).
Non è possibile parlare di tutela indifferenziata per linteresse patrimoniale o
economico di singoli soggetti i quali, oltre tutto, possono trovarsi nelle più diverse
situazioni. Questa tutela patrimoniale ed economica del singolo componente della famiglia
ben poteva essere distinta da quella generica della famiglia già nellimpianto
originario della norma; e non è possibile affermarla oggi che addirittura alcune
posizioni (quelle del più debole, il minore) sono state distinte dalle altre che sono
divenute perseguibili a querela.
In realtà vè una considerazione dirimente che vale a risolvere ogni dubbio che
possa legittimamente perdurare su questo problema. Come - nel caso previsto dal n. 1 del
comma 2° dellart. 570 cod. pen. - è possibile che lagente malversi o
dilapidi i beni di uno dei soggetti protetti e non degli altri così, nel caso previsto
dal n. 2, è possibile che ladempimento degli obblighi di assistenza economica
avvenga per uno o più degli aventi diritto e non per laltro o per gli altri e
questa considerazione vale, da sola, ad escludere lunicità del reato.
Se si pone mente alla formulazione della norma nella logica del reato unico quando vi
siano più aventi diritto sarebbe addirittura esclusa nel caso di adempimento solo
a favore di taluno degli aventi diritto - la tipicità della condotta perché
ladempimento soggettivamente frazionato non è descritto nella condotta prevista
dalla norma incriminatrice. E va precisato che, in adesione al principio affermato, ove
più siano le omissioni (per es. nel caso in cui lagente fosse tenuto a separati
versamenti) deve ritenersi, sia pure con identiche conseguenze sul trattamento
sanzionatorio, lesistenza del reato continuato di cui al primo cpv. dellart.
81 in esame e non il concorso formale.
E dunque corretta la soluzione dei giudici di merito che hanno ritenuto
lesistenza del concorso formale perché lagente, con ununica omissione,
ha commesso più violazioni della medesima disposizione di legge (art. 81 comma 1° cod.
pen.).
Questa soluzione non differisce peraltro da quella che la giurisprudenza di legittimità
ha accolto in altri casi, in particolare per lipotesi analoga relativa al reato di
maltrattamenti di cui allart. 572 cod. pen. nel caso di più soggetti passivi della
condotta (v. Cass., sez. VI, 21 gennaio 2003 n. 7781, Simonella, rv. 224048).
Deve dunque affermarsi che configura una pluralità di reati lomessa
somministrazione di mezzi di sussistenza nellipotesi in cui la condotta sia posta in
essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare.
XI) Inammissibile è invece lultimo motivo di ricorso, relativo al trattamento
sanzionatorio, con il quale la ricorrente si duole che non sia stata, dal giudice
dappello, ridotta la pena inflitta dal primo giudice in considerazione della scarsa
gravità del fatto contestato.
E infatti da considerare che la determinazione della pena da infliggere in concreto
rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'art. 132 cod. pen.,
lapplica discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere
discrezionale. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il
giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico
giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento e salvo che il caso concreto
non consenta anche una motivazione implicita (per es. quando la pena viene applicata nel
minimo di legge).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo
riferimento, per motivare il diniego di riduzione della pena, alle circostanze indicate
nellart. 133 cod. pen., e ha ritenuto adeguata quella inflitta del primo giudice
ritenendo, incensurabilmente in questa sede, che il primo giudice (che peraltro aveva
applicato una pena non lontana dal minimo) avesse tenuto conto, oltre che
dellincensuratezza, della condotta dellimputata che non aveva comunque fatto
mancare ai figli il sostegno morale.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite penali, rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali.