| Società di
capitali nominata ad amministratore del condomini - in virtù dell'art. 1105 c.c., che
attribuisce a tutti i partecipanti il diritto di concorrere nell'amministrazione della
cosa comune, non è corretto escludere dall'amministrazione il partecipante al condominio
che sia una persona giuridica (Corte di cassazione, Sezione II civile
Sentenza 24 ottobre 2006, n. 22840)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S. G. ed E. M. proposero opposizione contro il decreto ingiuntivo 19 luglio 2001 emesso
dal Giudice di pace di Bologna, che li aveva condannati a pagare Lire 1.619.380 (pari ad
Euro 839.33) in favore del condominio dell'edificio di Via Barbieri 90-94 Bologna, in
persona dell'amministratore pro tempore Servicond s.r.l., legalmente rappresentata da
Paolo G.
A fondamento dedussero che l'azione era stata proposta da una società di capitali, la cui
nomina ad amministratore del condominio era radicalmente nulla; che il decreto ingiuntivo
si fondava su una delibera, approvata dall'assemblea condominiale del 26 gennaio 2001 -
del pari nulla, perché non preceduta dalla regolare convocazione.
Domandarono la revoca del decreto e la declaratoria di nullità della ricordata delibera
condominiale.
Il condominio, rappresentato come sopra - eccepita l'invalidità della notifica dell'atto
di opposizione - osservò che gli opponenti avrebbero dovuto impugnare nei termini,
davanti al giudice competente, le deliberazioni assembleari contestate; che del tutto
prive di fondamento erano le eccezioni relative alla nomina di una società come
amministratore del condominio.
Con sentenza 27 giugno-29 luglio 2002, notificata il 10 gennaio 2003, il Giudice di pace
revocò il decreto ingiuntivo (dichiarò privo di effetto il susseguente precetto) e
condannò la società Servicond alla rifusione delle spese di lite.
Si legge nella sentenza che l'azione monitoria era stata proposta dal condominio,
rappresentato da una società di capitali, la cui nomina ad amministratore era
evidentemente illegittima perché, data la natura fiduciaria del rapporto di mandato,
l'amministratore doveva essere una persona fisica e non certo una società di capitali. Il
difetto di legittimazione attiva in capo alla società esimeva il giudice da entrare nel
merito.
Ricorre per cassazione con tre motivi il condominio dell'edificio di Via Barbieri 90-94
Bologna, in persona dell'amministratore società a r.l. Servicond, rappresentata
dall'amministratore unico Paolo G.; resistono con controricorso S. G. ed . M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A fondamento del ricorso, il condominio ricorrente deduce:
1. - violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 38, 100, 113, comma 2, e 645 c.p.c.,
in relazione all'art. 360 dello stesso codice.
Il Giudice di pace ha travalicato la propria competenza, in quanto l'accoglimento della
domanda pregiudiziale di carenza della legittimazione processuale attiva si fonda
sull'asserita illegittimità della deliberazione assembleare di nomina della Servicond
s.r.l. ad amministratore del condominio: in questo modo la sentenza viola la competenza
del giudice adito.
Il Giudice di pace avrebbe dovuto o sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
o limitarsi ad accertare l'efficacia esecutiva della delibera: senza entrare nel merito.
2. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1129, 1137, 1713 c.c., in relazione
all'art. 360, n. 3, c.p.c. ed agli artt. 3, 41, comma 2, e 42, comma 2, Cost.
La sentenza è errata laddove ritiene l'illegittimità della delibera di nomina della
società Servicond ad amministratore del condominio, perché per la sua natura di persona
giuridica non potrebbe rivestire la carica.
Anzitutto, in virtù dell'art. 1105 c.c., che attribuisce a tutti i partecipanti il
diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune, non è corretto escludere
dall'amministrazione il partecipante al condominio che sia una persona giuridica. Inoltre,
l'elemento fiduciario non è incompatibile con la struttura societaria, se si considera
che il nostro ordinamento previde l'amministrazione fiduciaria di beni e la gestione del
condominio da parte di società. Infine, il principio impugnato si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3, 41, comma 2, 42, comma 2, Cost. e con l'art. 85 del Trattato CEE in tema
di libera concorrenza, perché impedirebbe ai condomini di avvalersi dei servizi di una
società.
3. - Contraddittorietà ed inesistenza della motivazione circa un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Trattandosi di immobili privati non esiste alcuna ragione di pubblica utilità per
limitare l'autonomia dei privati quanto alla nomina dell'amministratore del condominio.
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, gli artt. 1131 e 1129 c.c. non pongono
limiti soggettivi alla nomina di amministratore del condominio. Allo stesso tempo, la
sentenza si pone in contraddizione con il provvedimento del Tribunale di Bologna in data
11-12 aprile 2000 di omologazione della società Servicond avente come oggetto
l'amministrazione di condomini ed immobili in genere.
II. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente
connessione.
2.1. Preliminarmente, in ordine all'ammissibilità del ricorso, si ricorda che le sentenze
del Giudice di pace, quando pronunciano su una controversia di valore non superiore a
2.258,28 Euro (due milioni delle vecchie lire) sono ricorribili per cassazione per
violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali, cui le norme processuali
facciano rinvio (Cass., Sez. un., 14 ottobre 1999, n. 716). L'ammissibilità del ricorso
contro la sentenza del Giudice di pace si giustifica, nella specie, in quanto si contesta
la legittimazione processuale dell'amministratore del condominio e, perciò, deve
valutarsi - ai sensi e per gli effetti del collegato disposto degli artt. 75 c.p.c. e 1129
c.c. - la capacità di stare in giudizio di una società di capitali, che è stata
nominata amministratore del condominio.
3.1. - La questione di diritto, che la Corte deve risolvere per decidere la controversia,
riguarda i requisiti soggettivi della figura dell'amministratore del condominio: più
specificamente, il punto è se la funzione di amministratore possa essere esercitata da
una persona giuridica e, precisamente, da una società di capitali o, per contro, debba
necessariamente essere svolta da una persona fisica.
La Suprema Corte (Cass., Sez. II, 9 giugno 1994, n. 5608) ebbe ad affermare che la
disciplina del condominio sembra supporre necessariamente la figura dell'amministratore
come persone fisica, evincendosi dal fatto che, in caso di richiesta di revoca
dell'incarico da parte di un condomino qualora emergano sospetti di gravi irregolarità il
controllo del tribunale sugli atti dell'amministratore viene esercitato con la necessaria
garanzia del contraddittorio, su fatti concretamente riferibili a singole persone fisiche;
vertendosi in tema di responsabilità personale, l'amministratore non può sottrarsi
richiamandosi a regole proprie di una organizzazione sociale e presentando al giudice un
soggetto che è semplice esecutore di direttive e rappresentante di interessi altrui.
Tale conclusione- si aggiunge - si impone proprio considerando che l'incarico ad
amministrare va inquadrato nell'ambito del contratto di mandato, che è un istituto basato
essenzialmente sulla fiducia.
3.2. - Per la verità, gli argomenti non convincono. Da più parti si revocano in dubbio
il nesso tra il rapporto di mandato e la fiducia e, ad un tempo, la imputabilità della
responsabilità alla sola persona fisica. D'altra parte, non persuade l'asserto che la
disciplina del condominio negli edifici supponga necessariamente la figura
dall'amministratore come persona fisica. Il fatto che nella prassi come amministratori del
condominio normalmente siano nominate le persone fisiche si spiega con l'origine e con
l'evoluzione della figura dell'amministratore. Ma l'id quod plerumque accidit non risolve
la questione.
3.3. - Dalla dottrina più accreditata si revocano in dubbio il carattere fiduciario del
mandato e l'inferenza, secondo cui il mandato sarebbe un contratto intuitu personae, nel
quale cioè la considerazione della persona del mandatario assumerebbe un particolare
rilievo.
Intanto può parlarsi di fiducia o di intuitus personae - si osserva - in quanto si
riscontrino regole della disciplina positiva dettata per il mandato che siano sorrette
dall'elemento fiduciario e, per conseguenza, si possano isolare specifici effetti del
regime giuridico del mandato riconducibili alla fiducia e all'intuitus.
Ma la natura fiduciaria del mandato viene ridimensionata, se non del tutto esclusa, dal
momento che gran parte delle norme, la cui ratio veniva in passato rinvenuta nella
fiducia, ad una più approfondita indagine sono risultate estranee alle esigenze legate al
peculiare affidamento, che un soggetto riponga sull'altro, ovvero rivestono un significato
diverso da quello che loro si attribuiva.
Per la verità, la fiducia in senso proprio è cosa diversa dall'affidamento nel corretto
adempimento dell'obbligazione dell'altra parte. In tanto ha un senso parlare di negozio
intuitu personae in quanto l'affidamento di un contraente verso l'altro divenga così
intenso da giustificare la produzione di conseguenze giuridiche. Al contrario, nel mandato
la particolare rilevanza della persona o delle qualità del mandatario non influisce sulla
disciplina, posto che il mandato, come tipo legale, non è caratterizzato dalla
personalità della prestazione del mandatario. L'incedibilità inter vivos degli obblighi
del mandatario, piuttosto che dal carattere personale degli obblighi stessi, dipende
dell'applicazione della disciplina dettata in materia di trasferimento delle obbligazioni
passive (artt. 1273 ss., 1406 ss. c.c.). Non trova giustificazione in un elemento
fiduciario l'assetto dello scioglimento, in ordine a talune cause speciali di estinzione,
quali la revoca o la rinuncia (art. 1722, nn. 2 e 3, c.c.) ed il fallimento (art. 78 legge
fall.). Quanto all'estinzione per morte o sopravvenuta incapacità di uno dei contraenti
(art. 1722, n. 4, c.c.) e alla intrasmissibilità mortis causa del rapporto non sussiste
la ratio fiduciae, poiché lo scioglimento trova la propria fonte non nella fiducia, ma
nel carattere personale della valutazione dell'interesse compiuta in precedenza dal
mandante.
3.4. - Dal dibattito in tema di assunzione dell'ufficio di amministratore di una
associazione non riconosciuta da parte di una persona giuridica, si ricavano argomenti
ulteriori.
Il sistema non conosce disposizioni limitative della capacità o della legittimazione
della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti. Siffatte disposizioni,
per la verità, sarebbero in contrasto con le finalità e con l'evoluzione dell'istituto
dell'amministratore di condominio, ragion per cui negare alla persona giuridica la
facoltà di essere amministratore con l'addurre che le attività inerenti a tale ufficio
esigono attribuiti propri dell'uomo appare del tutto infondato.
D'altra parte, per quanto attiene all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni le
persone giuridiche presentano coefficienti di affidabilità non minori e diversi da quelli
della persona fisica.
La qualità dell'oggetto sociale (laddove è prevista l'amministrazione dei condominii);
la congruenza di esso rispetto alla situazione dell'ambiente e del tempo in cui l'oggetto
deve essere perseguito; la razionale coordinazione degli elementi personali e patrimoniali
della persona giuridica; il credito sociale derivante alla funzionalità del complesso; il
modo statutario della elezione degli organi sociali; la pubblica stima che solitamente
accompagna, di volta in volta, gli organi personali di amministrazione e di controllo:
tutti questi elementi si traducono in sintesi nella valutazione di affidabilità della
persona giuridica. Non occorre aggiungere altro per collocare sul medesimo piano - per
quanto concerne la affidabilità circa l'esatto adempimento delle obbligazioni e la
imputazione della responsabilità - la persona fisica e la persona giuridica.
3.5. - Ancora, una visione più completa del sistema si ricava dalle norme, che regolano
l'attività delle società concernenti l'amministrazione di immobili. Non tanto dalla l.
23 novembre 1939, n. 1966, art. 1, la quale prevedeva la possibilità per le società
fiduciarie di assumere l'amministrazione di beni per conto terzi, con la sola circoscritta
esclusione delle attività riservate agli iscritti alle categorie professionali, ma
soprattutto dal d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, che all'art. 3 prevede l'affidamento a
società specializzate della gestione dei beni immobili dimessi dagli enti previdenziali
e, virtualmente, della "gestione dei servizi condominiali".
Per concludere, non esistendo alcuna disposizione di legge, la quale
abbia escluso che la persona giuridica possa esercitare l'incarico di amministratore di
condominio, la soluzione della questione, che non può essere decisa con una precisa
disposizione di legge e nemmeno avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe, deve ricavarsi dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello
Stato (art. 12 delle disp. prel.).
Orbene, la capacità generalizzata delle persone giuridiche deve
considerarsi come principio dell'ordinamento. Nell'ambito della capacità generalizzata,
in difetto di specifiche disposizioni contrarie, si comprende la possibilità di una
persona giuridica di essere nominata amministratore di condominio.
Ciò in conformità con l'evoluzione della figura dell'amministratore.
In tempi meno recenti, invero, l'incarico di amministratore dell'assemblea veniva
conferito agli stessi condomini, che avessero del tempo a disposizione: di solito, gli
anziani ed i pensionati. Da qualche tempo, l'incarico viene conferito a professionisti
esperti in materia di condominio e in grado di assolvere alle numerose e gravi
responsabilità ascritte all'amministratore dalle leggi speciali (per tutte, le norme in
materia di edilizia, di sicurezza degli impianti, di obblighi tributari come sostituito
d'imposta). È ragionevole pensare - avuto riguardo al continuo incremento dei compiti -
che questi possano venire assolti in modo migliore dalle società (di servizi), che nel
loro ambito annoverano specialisti nei diversi rami.
Il ricorso deve essere accolto e la causa rimessa ad altro Giudice di
pace di Bologna, il quale deciderà la controversia uniformandosi al principio di diritto,
secondo cui "anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del
condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle
persone suddette, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione
della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità,
che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica".
Il giudice del rinvio deciderà anche delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altro Giudice di pace di Bologna, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di
legittimità. |
|