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| Violazione dei limiti di velocità - inadeguatezza dellapparecchio misuratore telelaser utilizzato - assenza di rilevatori fotografici (Cassazione Sezione prima civile sentenza 11 ottobre-9 novembre 2004, n. 21360) Svolgimento del processo Marzio Venturini proponeva opposizione dinanzi al GdP di Foligno avvero lordinanza ingiunzione del Prefetto di Perugina in data 5 novembre 2000 con la quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di lire 1.221.600 per violazione dei limiti di velocità, come da verbale della polizia stradale di Perugina dell1 settembre 2000, deducendo linsussistenza del fatto contestato e linadeguatezza dellapparecchio misuratore telelaser utilizzato. Con sentenza del 15-19 giugno 2001 il GdP rigettava lopposizione, osservando che le deduzioni del ricorrente circa linaffidabilità dellapparecchio misuratore non apparivano sorrette da alcun elemento di riscontro e che il puntamento a mezzo di tale strumento della vettura da lui condotta risultava fino a querela di falso dal verbale di contestazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Venturini deducendo due motivi. Resiste con controricorso il Prefetto di Perugina. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dellarticolo 142 comma 6 del D.Lgs 285/92 e dellarticolo 345 comma 1 del Dpr 495/92, si deduce che il tipo di apparecchio utilizzato, telelaser Lti 20-20 è assolutamente inadeguato a fornire la prova certa del fatto contestato, in quanto stabilisce la velocità di marcia del veicolo investito dal suo raggio, ma non è in grado di identificare, per lassenza di rilevatori fotografici lautovettura della quale misura la velocità, e pertanto è da ritenere non conforme alla disposizione regolamentare richiamata, che postula che la velocità di un determinato veicolo sia fissata in modo chiaro ed accertabile. Si prospetta quindi lillegittimità del Dm di omologazione di tale strumento e se ne sollecita la disapplicazione. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame il motivo di opposizione con il quale si era dedotto che la velocità contestata non era compatibile con le capacità tecniche del mezzo condotto dal Venturini ed ha fornito una motivazione del tutto carente nel disattendere le argomentazioni dirette a dimostrare lerrore commesso nel riferire quella velocità a detto veicolo. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. Questa Sc ha già avuto occasione di affermare nella recente sentenza 5873/04 (in relazione a violazione commessa, come quella di specie, precedentemente allentrata in vigore della legge 168/02, di conversione del Dl 121/02) che ai fini dellapplicazione di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dellarticolo 142 comma 6 del Cds. Come si è rilevato in detta decisione, la norma primaria fissa il principio che le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dellosservanza dei limiti di velocità, mentre la disposizione regolamentare di cui allarticolo 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui allarticolo 45 n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per poter essere omologate, siano tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile, siano inoltre gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui allarticolo 12 del Cds e siano nella disponibilità di detti organi. Né luna né laltra di tali disposizioni richiede pertanto che esse siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dellaccertamento dellinfrazione, così da identificare in via automatica e senza lintervento delluomo il veicolo cui laccertamento stesso si riferisce. Il tenore della norma regolamentare, che rapporta direttamente lesigenza di modalità chiare ed accertabili al dato della velocità, rende invece evidente che i requisiti necessari per lomologazione dellapparecchiatura attengono alla sua capacità di rilevazione, in termini di certezza e verificabilità, della velocità del veicolo sottoposto a controllo, mentre resta affidato alla diretta percezione degli agenti, così come generalmente avviene nellaccertamento delle violazioni del Cds, il compito di riferire la velocità apparsa sul display e successivamente riprodotta nellapposito tagliando ad un determinato mezzo. Né potrebbe in contrario ritenersi che detto articolo 345 nel prescrivere che laccertamento avvenga tutelando la riservatezza dellutente, postuli lindispensabilità della documentazione fotografica: ed invero della prescrizione posta a garanzia della privacy, certamente riferibile alle situazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non appare consentito desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che lunica modalità di rilevazione consentita sia quella fornita dalla documentazione visiva dellinfrazione. È infine appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché dalla provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, in forza dellefficacia probatoria privilegiata dellatto pubblico, ai sensi dellarticolo 2700 Cc, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. Ne consegue che laccertamento della violazione delle norme relative alla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiatura omologate, facendo peraltro prova il verbale sino a querela di falso delleffettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di questi costituiscono fonti di prova suscettibile di prova contraria, che può essere fornita dallopponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (v. sul punto Cassazione 12324/99; 8469/98; 7667/97). In applicazione di tali principi appare evidente linfondatezza dei motivi di censura sopra sintetizzati, in quanto diretti a prospettare la radicale inidoneità dello strumento utilizzato ovvero, sotto altro profilo, a contrastare lefficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale degli agenti operanti. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo. PQM La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400 per onorario, oltre le spese prenotate a debito, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. |
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