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| Responsabilita' civile automobilistica - Risarcimento dei danni - Esclusione del danno patrimoniale da inabilità temporanea e da invalidità permanente - Danno patrimoniale deve essere riconosciuto anche ai disoccupati (Cassazione Sezione terza civile sentenza 13 novembre-17 dicembre 2003, n. 18945) Svolgimento del processo Con sentenza del 4 gennaio 2000 il Tribunale di Sondrio accoglieva la domanda proposta da Mxxxxxxxx Raffaella contro Cxxxxx Roberto, Giorgio, Giovanni, Roberta e Bxxx Giuseppina, nonché il Lloyd Adriatico spa, i primi quali eredi di Cxxxxx Andrea, condannandoli a risarcire il danno biologico subito dallattrice a seguito di sinistro stradale verificatosi il 25 luglio 1993, con esclusione del danno patrimoniale da inabilità temporanea e da invalidità permanente. Proponeva appello lattrice. Resisteva lassicuratore convenuto. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata l8 maggio 2001, liquidava il danno subito dallattrice in complessive lire 265.206.000, condannando i convenuti in solido anche al risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente, poiché pur avendo il Ctu accertato un danno biologico nella misura del 25% ed uninvalidità del 15% al patrimonio attitudinale proprio della Mxxxxxxxx, nella fattispecie non si poteva ritenere sussistente una riduzione della capacità lavorativa specifica dellattrice, in quanto mancava una specificità di professione in atto, svolgendo lattrice solo lavori saltuari, per cui la riduzione della capacità lavorativa era esclusivamente quella generica, rientrante nel danno biologico. Per la stessa ragione veniva rigettata anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances lavorative. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione lattrice, che ha anche presentato memoria. La spa Lloyd Adriatico è comparsa in camera di consiglio. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2055, 2056, 2727 e 2729 Cc, in relazione allarticolo 360 n. 3 e 5 Cpc e lomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che erratamente la Corte di merito, pur avendo il Ctu accertato una riduzione del 15% della capacità lavorativa attitudinale di essa ricorrente, a fronte del danno biologico, valutato nel 25%, ha escluso il risarcimento del danno da invalidità permanente, mancando una professione in atto, mentre la mancanza di attualità delloccupazione, non è presupposto per il riconoscimento di anno da invalidità permanente; che nella fattispecie si sarebbe dovuto tener conto o dellattività di fattorino espletata o del criterio di cui allarticolo 4, comma 3, legge 39/1977. Secondo la ricorrente è contraddittoria la sentenza in quanto da una parte liquida il danno patrimoniale da inabilità temporanea e dellaltro nega il risarcimento per linvalidità permanente. 1.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente fondato. Premesso che la Corte di merito ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale per invalidità permanente, sul rilievo che la mancanza di specificità di unattività della ricorrente, che svolgeva solo lavori saltuari (baby sitter, postina, operaia), impediva di ritenere che potesse sussistere unincapacità lavorativa specifica, dovendo ritenersi esistente solo unincapacità lavorativa generica, va osservato che in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dellinfortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che proiettandosi per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata (Cassazione 4801/99), salvo ovviamente lipotesi in cui si tratti di disoccupazione volontaria, cioè di scelta cosciente di rifiuto del lavoro. 1.2. Inoltre la mancanza di una specifica capacità professionale, nel senso inteso dalla Corte di merito, come mancanza di una precisa qualificazione professionale, effettuando il soggetto danneggiato lavori di varia natura secondo le occasionali circostanze, non esclude di per sé che le lesioni riportate non incidano su questa capacità lavorativa di volta in volta esplicata. Non si deve confondere infatti la qualifica professionale di operaio generico, con la capacità lavorativa specifica dello stesso in siffatta attività, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale. Non si può condividere lequazione, che sottende il ragionamento della Corte di merito, per cui, essendo la danneggiata un soggetto che svolge vari e saltuari lavori, cioè lavori generici, non esiste unincapacità lavorativa specifica, ma solo generica, e quindi come tale, in caso di lesione, non comportante un danno patrimoniale, ma solo liquidabile solo nellambito del danno biologico. Infatti lincapacità lavorativa generica è solo una componente del danno biologico, che non comporta alcuna conseguenza sulla produzione del reddito, mentre la riduzione della capacità lavorativa specifica delloperaio generico, o in ogni caso del soggetto che svolge svariate attività, a seconda delle possibilità di lavoro che gli si offrono, comporta che il soggetto subisca, come danno futuro, una riduzione della sua capacità di guadagno proprio per effetto dellincidenza della lesione sullattività lavorativa. Anzi, essendo più ampio il ventaglio delle attività cui è chiamato loperaio generico, la riduzione della capacità lavorativa specifica dello stesso va valutata in relazione proprio a queste varietà di alternative, sia pure con riferimento alle concrete probabilità desumibili dalla situazione specifica ambientale e personale. 1.3. La mancanza di unattività lavorativa in atto non preclude, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la liquidazione di detto danno patrimoniale, dovendo il giudice di merito fare applicazione, nei confronti dellassicuratore, del criterio fissato dallarticolo 4, comma 3, legge 39/1977. 1.4. Inoltre la sentenza impugnata è anche intrinsecamente contraddittoria, avendo riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, e poi escluso il danno patrimoniale da invalidità permanente, sul rilievo della mancanza della specificità di una professione in atto. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dellarticolo 360 n. 5 Cpc per omessa motivazione circa il rigetto della domanda sul danno patrimoniale per perdita di chances lavorative e ritardato inserimento nel mondo del lavoro. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso di tener conto che essa, se non avesse subito il sinistro stradale e le lesioni conseguenti, avrebbe potuto lavorare per le Poste a tempo determinato e quindi entrare nella riserva dei posti a tempo indeterminato per il servizio prestato dal 1 dicembre 1994. 3. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente infondato. Infatti al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cassazione 10748/96). Nella fattispecie la ricorrente non assume che aveva prodotto al giudice di merito le proposte lavorative effettuatele dalle Poste italiane, successivamente al sinistro stradale; né assume di aver prodotto la documentazione da cui emergeva che, se fossero state accettate dette proposte, essa sarebbe entrata utilmente. In ogni caso, ove dette produzioni documentali fossero state effettivamente esibite, ai fini dellammissibilità del ricorso per il principio di autosufficienza, dello stesso, gli estremi ed il contenuto di detta documentazione dovevano essere riportati nel ricorso. 4. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Va cassata limpugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati. PQM Visto larticolo 375, comma 2 Cpc; accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, limpugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. |
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