| Circolazione stradale - Sanzioni
- Una importante sentenza della Cassazione: Verbale di
accertamento - Opposizione; Contestazione immediata della violazione - Necessita' ;
Violazione dei limiti di velocita' - Accertamento a mezzo di "autovelox" -
Possibilita' di contestazione immediata; Cassazione con rinvio di una sentenza del
pretore, resa su opposizione a sanzione amministrativa. Cass. Sez. 1 sent. 2494 del 21/02/2001
Verbale di accertamento - Opposizione
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneita' a divenire titolo esecutivo e
in conformita' dell'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, e' assimilato,
in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza -
ingiunzione, posto che la disposizione dell'art. 205 del codice della strada deve essere
interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e
23 della legge n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle
sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo,includendovi l'impugnazione del
verbale di accertamento.
Contestazione immediata della violazione - Necessita'
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art.14
della legge n. 689 del 1981, e' derogata dalla disciplina speciale dettata per le
violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si
correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversita' delle due
normative discende che non puo' essere applicato alle violazioni del codice stradale il
principio giurisprudenziale affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n.
689 del 1981)secondo cui e' priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la
mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La
contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al
contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde
essa non puo' essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta
omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali
atti del procedimento amministrativo. Percio' il giudice, se riscontra che la
contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale,
pur concretamente possibile, non e' stata effettuata, legittimamente dispone
l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta
violazione.
Violazione dei limiti di velocita' - Accertamento a mezzo di
"autovelox" - Possibilita' di contestazione immediata
L'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica,
"di massima", i casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata,
contempla, alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento, ma
anche quello in cui esso sia "nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile
nei modi regolamentari". Tale impossibilita', che sussiste con riferimento alla
pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede
all'accertamento dell'infrazione, non puo' essere esclusa dal giudice di merito con il
rilievo dell'astratta possibilita' che al servizio potesse essere preposta una seconda
pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli
consentito sindacare le modalita' organizzative del servizio di rilevamento da parte della
pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi.
Cassazione con rinvio di una sentenza del pretore, resa su opposizione a
sanzione amministrativa
Secondo la regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ., in assenza
di disposizioni transitorie nel D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'art. 98 di questo
decreto, attributivo - senza carattere retroattivo - della competenza al giudice di pace
in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del
Tribunale quale giudice di rinvio,in caso di cassazione di una sentenza del pretore. |