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                               Responsablita' civile automobilistica - Responsabilità - Risarcimento danni

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22 Ottobre 2011 - Risarcimento danni - Morte congiunti - Parenti vittima Anticipato rientro di un familiare da una vacanza-studio per prendere parte alle esequie - Danno patrimoniale risarcibile - Le spese sostenute dai familiari della vittima di un fatto illecito, per partecipare alle esequie del loro congiunto (nella specie, spese di viaggio e costo della vacanza-studio all'estero non goduta sostenuti dal figlio), in quanto normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, vanno comprese fra i danni indiretti, derivanti dal fatto illecito in base ad un nesso di regolarità casuale, e, come tali, sono risarcibili e possono essere liquidati anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10528 del 13/05/2011

22 Ottobre 2011 - Circolazione stradale - Conducenti - Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi - Attribuzione della qualità di conducente - Oggetto di accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a sinistro stradale causato da un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi. In tema di circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., l'attribuzione della qualità di "proprietario" o di "conducente", costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi sia l'allievo che l'istruttore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 09/05/2011

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15 Ottobre 2011 - Responsabilita' civile -  magistrati e funzionari giudiziari - Erronea dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Danno risarcibile per il creditore procedente - La condotta del giudice dell'esecuzione che, erroneamente dichiarando estinto il processo esecutivo, consenta al debitore esecutato di spogliarsi dei beni pignorati sottraendoli all'esecuzione, comporta per il creditore procedente un danno risarcibile, il quale consiste in una mera perdita di "chance", se i beni inutilmente pignorati non erano i soli su cui il creditore poteva soddisfarsi, e nella perdita del ricavato eventuale della vendita coattiva (danno futuro, di lucro cessante), nel caso contrario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12960 del 14/06/2011

15 Ottobre 2011 - Competenza per materia - impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo – relativo a crediti di natura non tributaria – competenza del tribunale - Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione. Corte di Cassazione,  Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011

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15 Ottobre 2011 - Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Giudice di pace - Sanzioni in materia di assegni e di violazioni del codice della strada - Competenza funzionale - Al giudice di pace è attribuita la competenza funzionale, generale ed esclusiva ai sensi dell'art. 22-bis, commi primo e terzo, lettera c), della legge n. 689 del 1981, in ordine alle sanzioni amministrative in materia di assegni bancari e di violazioni del codice della strada. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13551 del 20/06/2011

8 Ottobre 2011 - Risarcimento danno - Patrimoniale - Non patrimoniale - Danni morali - Liquidazione da parte del giudice di merito di voci diverse di danni non patrimoniali - Ammissibilità - Condizioni - Criteri di accertamento. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011

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8 Ottobre 2011 - Circolazione stradale -  Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità. - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 13/05/2011

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8 Ottobre 2011 - Responsabilita' civile - Obbligo custodia - Responsabilità oggettiva - Configurabilità - Condotta del custode - Irrilevanza - Limiti - Custodia delle autostrade - Intensità del potere di controllo sulla cosa - Condizioni - Caso fortuito - Nozione - Interruzione del nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia - Onere probatorio - Criteri di riparto - Individuazione - Responsabilità gradata ex art. 2043 cod. civ. - Conseguenze - Fattispecie relativa ad attraversamento di animale in autostrada. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.; ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., essendo in questo caso a carico del danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia. (Nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della manovra necessitata dall'attraversamento di un animale in autostrada, la S.C. ha affermato che, dimostrata la presenza di un animale idoneo all'intralcio alla circolazione, non spetta all'attore in responsabilità, tanto nella tutela offerta dall'art. 2051 cod. civ. che in quella di cui all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta e dimostrata dal convenuto, nel caso la società di gestione dell'autostrada, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011

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1 Ottobre 2011 - Risarcimento dei danni - Patrimoniali - Non patrimoniali - Morali -  Danno da c.d. "perdita del tempo libero" - Risarcibilità come danno non patrimoniale - Il "tempo libero" - diversamente da quello impiegato per il lavoro - non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della personalità tutelato a livello costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.) e sovranazionale (dalla C.E.D.U. ovvero dalla Carta di Nizza, alla quale è assegnato lo stesso valore dei Trattati dell'Unione europea), giacché il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, libera di scegliere come impiegarlo, così da differenziarsi profondamente dai diritti inviolabili dell'uomo che sono diritti irretrattabili, perché fondano la giuridica esistenza della persona sia dal punto di vista delle identità individuale, che della sua relazionalità sociale. Ne consegue che la lesione di un tale "immaginario" diritto non è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento del preteso danno per la perdita di quattro ore di tempo libero - che si voleva commisurare ad ore di straordinario - patita da un privato a seguito del tempo impiegato nel disbrigo delle pratiche per il ripristino dell'utenza telefonica illegittimamente sospesa).Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9422 del 27/04/2011

 

1 Ottobre 2011 - Trasporti - Danni alle persone - Trasporto ferroviario - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Discesa del passeggero dal treno in movimento - Circostanza idonea ad integrare la prova liberatoria - Fondamento - Diretta violazione di regola cautelare. La circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall'art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all'art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di "aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9409 del 27/04/2011

 

24 Settembre 2011 - Risarcimento danni - Danni patrimoniali - non patrimoniali - Morali  - Danno da reato - Risarcibilità - Onere della prova -Sussistenza - Contenuto. Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011

 

24 Settembre 2011 - Risarcimento danni - Svalutazione monetaria - Obbligazione di valore - Liquidazione con sentenza definitiva - Conversione in debito di valuta - Conseguenze - Ritardo nell'esecuzione del giudicato - Rivalutazione monetaria del credito liquidato in sentenza - Esclusione - Limiti - Fondamento. Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011

 

10 Settembre 2011 - Caduta dalle scale del palazzo municipale e responsabilità civile del custode  - La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno e della colpa del danneggiato, se ed in quanto intervengano nella determinazione dell’evento dannoso, con impulso autonomo e con caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità. Tribunale Civile di Lucera, 2.06.2011, n. 353 (Nota, ed invio della sentenza, a cura di Avv. Antonella Oliva del Foro di Lucera)

 

10 Settembre 2011 - Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale - Danno morale - Danno ambientale - Controversia pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 2009 - Criteri di liquidazione del danno previsti dalla nuova normativa - La domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2009, n. 166 è assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo dell'art. 311, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella citata legge n. 166 del 2009, individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3, dell'Allegato II alla Direttiva 2004/35/CE e, solo eventualmente, ove sia stato nelle more emanato, in quelle contenute nel d.m. previsto nell'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 citato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6551 del 22/03/2011

 

2 Settembre 2011 - Responsabilità civile - Attività sportiva - Attività sportiva svolta da minore - Responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 cod. civ. - Ai fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 30/03/2011

 

2 Settembre 2011 - Responsabilità patrimoniale - Diritti sulla cosa ipotecata - Garanzia iscritta su terreno su cui insiste stabilimento industriale - piano di riparto fallimentare - Estensione a beni mobili compresi nel complesso aziendale - Condizioni - Connessione fisica costitutiva di un bene complesso - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a piano di riparto nel fallimento del debitore. L'ipoteca iscritta su un terreno su cui insiste uno stabilimento industriale si estende ai beni mobili incorporati (non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso, ma) per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso; in presenza di tali condizioni, ai sensi degli artt. 812 e 2811 cod. civ., l'ipoteca si estende a tutto ciò che costituisce accessione dell'immobile, per cui è irrilevante accertare eventuali rapporti pertinenziali tra beni diversi o la permanente individualità di singoli beni compresi in un complesso aziendale. (Principio affermato dalla S.C. nel caso di piano di riparto fallimentare con assegnazione al creditore ipotecario anche delle somme ricavate dalla vendita di silos che, per struttura, dimensione e inserzione nel suolo, risultavano a questo fisicamente e inscindibilmente connessi, secondo l'indagine di fatto rimessa in via esclusiva al giudice di merito). Corte di Cassazione,  Sez. 1, Sentenza n. 377 del 10/01/2011

25 giugno 2011 - Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di Colpa - Art. 2051 cod. civ. - Onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa e il danno - La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011

 

25 giugno 2011 - Sanzioni amministrative - Applicazione - Rilevamento delle infrazioni con apposite apparecchiature - Provvedimento prefettizio di Circolazione stradale - individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Inclusione di strada non conforme alle caratteristiche imposte dalla legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre. È, pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7872 del 06/04/2011

 

25 giugno 2011 - Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio - Qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011

 

18 giugno 2011 - Sanzioni amministrative - violazione - conducente non proprietario - dati identificativi conducente - obbligo di comunicazione tempestiva - In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria conseguente alla contestazione della violazione per omessa comunicazione. Corte di cassazione Ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011

18 giugno 2011 - Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale - Danni morali - Lesione di diritto fondamentale della persona - Risarcimento - In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. (Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale, la quale, ai fini della determinazione della misura del danno esistenziale, aveva tenuto conto delle ripercussioni "massimamente penalizzanti" della malattia sulla vita del danneggiato ed aveva valorizzato la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, quantificando il risarcimento in misura doppia al danno biologico). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9238 del 21/04/2011

 

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