Responsablita' civile automobilistica - Responsabilità -
Risarcimento danni
titolo - massima redazionale |
| 22 Ottobre 2011 -
Risarcimento danni - Morte congiunti
- Parenti vittima -
Anticipato rientro di un familiare da una
vacanza-studio per prendere parte alle esequie - Danno patrimoniale
risarcibile - Le spese sostenute dai familiari della vittima di un
fatto illecito, per partecipare alle esequie del loro congiunto
(nella specie, spese di viaggio e costo della vacanza-studio
all'estero non goduta sostenuti dal figlio), in quanto normali e
doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, vanno comprese
fra i danni indiretti, derivanti dal fatto illecito in base ad un
nesso di regolarità casuale, e, come tali, sono risarcibili e
possono essere liquidati anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10528 del 13/05/2011
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| 22 Ottobre 2011 -
Circolazione stradale - Conducenti -
Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi
-
Attribuzione
della qualità di conducente - Oggetto di accertamento del giudice di
merito - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti
- Fattispecie relativa a sinistro stradale causato da un veicolo
adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi. In tema di
circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta
delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 cod. civ.,
l'attribuzione della qualità di "proprietario"
o di "conducente",
costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito,
censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della
motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della
corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva
ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di
doppi comandi sia l'allievo che l'istruttore). Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 09/05/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Responsabilita'
civile - magistrati e funzionari giudiziari - Erronea
dichiarazione di estinzione del processo esecutivo
-
Danno risarcibile per il creditore procedente - La condotta del
giudice dell'esecuzione che, erroneamente dichiarando estinto il
processo esecutivo, consenta al debitore esecutato di spogliarsi dei
beni pignorati sottraendoli all'esecuzione, comporta per il
creditore procedente un danno
risarcibile, il quale consiste in una mera perdita di "chance", se i
beni inutilmente pignorati non erano i soli su cui il creditore
poteva soddisfarsi, e nella perdita del ricavato eventuale della
vendita coattiva (danno futuro, di lucro cessante), nel caso
contrario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12960 del
14/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Competenza per materia -
impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo – relativo a crediti
di natura non tributaria – competenza del tribunale -
Le Sezioni Unite hanno
ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo
amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di
natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in
virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011
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| 15 Ottobre 2011 -
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Giudice di
pace - Sanzioni in materia di assegni e di violazioni del codice della strada -
Competenza funzionale - Al giudice di pace è attribuita la
competenza funzionale, generale ed esclusiva ai sensi dell'art. 22-bis, commi primo e terzo, lettera c), della legge n. 689 del
1981, in ordine alle sanzioni amministrative in materia di assegni bancari e di violazioni del codice della strada. Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13551 del 20/06/2011
8 Ottobre 2011 - Risarcimento
danno - Patrimoniale - Non patrimoniale - Danni morali
-
Liquidazione da parte del giudice di merito di voci diverse di danni
non patrimoniali - Ammissibilità - Condizioni -
Criteri di
accertamento. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al
fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia
stato erroneamente sottostimato, rileva non il "nome" assegnato dal
giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico",
"morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio
preso in esame dal giudice. Si ha, pertanto, duplicazione di
risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due
volte, sebbene con l'uso di nomi diversi. Corte di Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011
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8 Ottobre 2011 - Circolazione
stradale - Trasporto di persone - Accettazione da parte del
trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata
sicurezza -
Concorso di colpa del trasportato per i
danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità. -
Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del
rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso
di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro
stradale - Qualora la messa in circolazione di un veicolo in
condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo
tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170
cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del
conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve
controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di
prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha
accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di
cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto
evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo,
sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad
escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido
consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti
indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo
alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura
percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 13/05/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Responsabilita'
civile - Obbligo custodia - Responsabilità oggettiva -
Configurabilità - Condotta del custode
- Irrilevanza - Limiti - Custodia
delle autostrade - Intensità del potere di controllo sulla cosa -
Condizioni - Caso fortuito - Nozione - Interruzione del nesso
causale tra evento dannoso e bene in custodia - Onere probatorio -
Criteri di riparto - Individuazione - Responsabilità gradata ex art.
2043 cod. civ. - Conseguenze - Fattispecie relativa ad
attraversamento di animale in autostrada. La responsabilità per i
danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod.
civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del
custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la
responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i
rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne
controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non
necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione
diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del
caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad
interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o
dello stesso danneggiato. Per le autostrade, destinate alla
percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento
relativo all'effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare
la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli
effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.; ove non sia applicabile la
responsabilità di cui alla norma citata, per l'impossibilità in
concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario
risponde dei danni subiti dall'utente ai sensi dell'art. 2043 cod.
civ., essendo in questo caso a carico del danneggiato l'onere di
provare l'anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i
fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità,
in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la predetta anomalia. (Nella specie,
applicando il riportato principio, in relazione ad un sinistro
occorso a seguito della manovra necessitata dall'attraversamento di
un animale in autostrada, la S.C. ha affermato che, dimostrata la
presenza di un animale idoneo all'intralcio alla circolazione, non
spetta all'attore in responsabilità, tanto nella tutela offerta
dall'art. 2051 cod. civ. che in quella di cui all'art. 2043 cod.
civ., provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta e
dimostrata dal convenuto, nel caso la società di gestione
dell'autostrada, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011
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| 1 Ottobre 2011 -
Risarcimento
dei danni - Patrimoniali - Non patrimoniali - Morali - Danno da c.d.
"perdita del tempo libero" - Risarcibilità come danno non patrimoniale - Il "tempo libero" - diversamente da quello
impiegato per il lavoro - non costituisce, di per sé, un diritto
fondamentale della personalità tutelato a livello costituzionale (artt. 2 e
3 Cost.) e sovranazionale (dalla C.E.D.U. ovvero dalla Carta di Nizza, alla
quale è assegnato lo stesso valore dei Trattati dell'Unione europea),
giacché il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della
persona, libera di scegliere come impiegarlo, così da differenziarsi
profondamente dai diritti inviolabili dell'uomo che sono diritti irretrattabili, perché fondano la giuridica esistenza della persona sia dal
punto di vista delle identità individuale, che della sua relazionalità
sociale. Ne consegue che la lesione di un tale "immaginario" diritto non è
fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di
risarcimento del preteso danno per la perdita di quattro ore di tempo libero
- che si voleva commisurare ad ore di straordinario - patita da un privato a
seguito del tempo impiegato nel disbrigo delle pratiche per il ripristino
dell'utenza telefonica illegittimamente sospesa).Corte di Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 9422 del 27/04/2011
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| 1 Ottobre 2011 - Trasporti - Danni alle persone - Trasporto
ferroviario - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Discesa
del passeggero dal treno in movimento -
Circostanza idonea ad integrare la prova liberatoria - Fondamento - Diretta
violazione di regola cautelare. La circostanza che un viaggiatore abbia
riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé
idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore
del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall'art. 13 del
r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola
direttamente la norma di cui all'art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,
la quale vieta di "aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o
discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi". Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9409 del 27/04/2011
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24 Settembre 2011 - Risarcimento
danni - Danni patrimoniali - non patrimoniali - Morali
-
Danno da reato - Risarcibilità
- Onere della prova -Sussistenza - Contenuto. Anche quando il fatto
illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non
patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre
debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso
presunzioni semplici. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n.
8421 del 12/04/2011
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24 Settembre 2011 - Risarcimento
danni - Svalutazione monetaria - Obbligazione di valore
- Liquidazione con sentenza
definitiva - Conversione in debito di valuta - Conseguenze -
Ritardo
nell'esecuzione del giudicato - Rivalutazione monetaria del credito
liquidato in sentenza - Esclusione - Limiti - Fondamento. Con la
sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione
di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina
la conversione del debito di valore in debito di valuta con il
riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne
consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria
derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato,
valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il
debito di valuta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8507
del 14/04/2011
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Settembre 2011 - Caduta
dalle scale del palazzo municipale e responsabilità civile del
custode - La responsabilità di cose in custodia ex
art. 2051 c.c. può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento
dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso
più ampio,
comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia
causale nella produzione del danno e della colpa del danneggiato, se
ed in quanto intervengano nella determinazione dell’evento dannoso,
con impulso autonomo e con caratteri di imprevedibilità ed
inevitabilità. Tribunale Civile di Lucera, 2.06.2011, n. 353 (Nota, ed invio della sentenza, a cura di Avv.
Antonella Oliva del Foro di Lucera)
10
Settembre 2011 - Risarcimento
del danno - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale - Danno
morale - Danno ambientale -
Controversia pendente alla data di entrata in vigore della legge n.
166 del 2009 - Criteri di liquidazione del danno previsti dalla
nuova normativa - La domanda di risarcimento del danno ambientale
ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge 20
novembre 2009, n. 166 è assoggettata,
in ordine alla liquidazione
del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo dell'art.
311, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 25 settembre 2009, n.
135, convertito con modificazioni nella citata legge n. 166 del
2009, individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei
punti 1, 2 e 3, dell'Allegato II alla Direttiva 2004/35/CE e, solo
eventualmente, ove sia stato nelle more emanato, in quelle contenute
nel d.m. previsto nell'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3 del
d.lgs. n. 152 del 2006 citato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza
n. 6551 del 22/03/2011
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2 Settembre 2011 -
Responsabilità
civile - Attività sportiva - Attività sportiva svolta da minore - Responsabilità del sorvegliante ex
art. 2047 cod. civ. - Ai fini del riconoscimento della
responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è
necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le
caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale
che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto
illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta
da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva,
occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del
comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del
sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta
strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia
compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un
grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 30/03/2011
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2 Settembre 2011 -
Responsabilità
patrimoniale - Diritti sulla cosa ipotecata - Garanzia iscritta su
terreno su cui insiste stabilimento industriale - piano di riparto
fallimentare -
Estensione a beni mobili compresi nel complesso aziendale -
Condizioni - Connessione fisica costitutiva di un bene complesso -
Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a piano di riparto
nel fallimento del debitore. L'ipoteca iscritta su un terreno su cui
insiste uno stabilimento industriale si estende ai beni mobili
incorporati (non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione
di ottenerne la stabilità necessaria all'uso, ma) per effetto di una
connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso; in
presenza di tali condizioni, ai sensi degli artt. 812 e 2811 cod.
civ., l'ipoteca si estende a tutto ciò che costituisce accessione
dell'immobile, per cui è irrilevante accertare eventuali rapporti pertinenziali tra beni diversi o la permanente individualità di
singoli beni compresi in un complesso aziendale. (Principio
affermato dalla S.C. nel caso di piano di riparto fallimentare con
assegnazione al creditore ipotecario anche delle somme ricavate
dalla vendita di silos che, per struttura, dimensione e inserzione
nel suolo, risultavano a questo fisicamente e inscindibilmente
connessi, secondo l'indagine di fatto rimessa in via esclusiva al
giudice di merito). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n.
377 del 10/01/2011
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25 giugno 2011 -
Responsabilità
civile - Cose in custodia - Presunzione di Colpa - Art. 2051 cod. civ. -
Onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa e
il danno -
La norma dell'art. 2051 cod. civ., che
stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia,
non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra
queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato ai sensi dell'art.
360-bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011
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25 giugno 2011 -
Sanzioni
amministrative - Applicazione - Rilevamento delle infrazioni con
apposite apparecchiature - Provvedimento prefettizio di Circolazione
stradale -
individuazione delle strade ove installare le apparecchiature -
Inclusione di strada non conforme alle caratteristiche imposte dalla
legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Il
provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali
è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento
della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente,
previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
può
includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante
rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strad.,
e non altre. È, pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento
prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette
apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche
"minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione
recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad. Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7872 del 06/04/2011
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25 giugno 2011 -
Obbligazioni- Adempimento -
Pagamento interessi - Risarcimento del danno -
Pagamento di acconti - Criteri di scomputo
dal credito risarcitorio - Qualora prima della liquidazione definitiva
del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al
danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non
secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ.
(applicabile solo alle
obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito
risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento
dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che
l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla
differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi
compensativi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6357 del
21/03/2011
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18 giugno 2011 -
Sanzioni
amministrative - violazione - conducente non proprietario -
dati identificativi conducente - obbligo di comunicazione tempestiva -
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione
dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S.,
ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del
termine di cui all'art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza
dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi
del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione con
la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria
conseguente alla contestazione della violazione per omessa
comunicazione. Corte di cassazione Ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011
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18 giugno 2011 -
Risarcimento
del danno - Patrimoniale e non patrimoniale - Danni morali
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Lesione di diritto fondamentale della
persona - Risarcimento -
In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto
fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve
ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme
dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia
provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il
giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un
criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo
semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur
nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e
soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle
particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. (Nella
specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un
lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di
amianto, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la
decisione della corte territoriale, la quale, ai fini della determinazione
della misura del danno esistenziale, aveva tenuto conto delle ripercussioni
"massimamente penalizzanti" della malattia sulla vita del danneggiato ed
aveva valorizzato la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le
cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, quantificando
il risarcimento in misura doppia al danno biologico). Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 9238 del 21/04/2011
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