Roma, 26 Marzo 2006 - Rc auto -
gli articoli modificati dalla Legge 21 febbraio 2006, n.102 (Legge 21
febbraio 2006, n.102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da
incidenti stradali - Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2006)
Legge 21 febbraio 2006, n.102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da
incidenti stradali - Gazzetta Ufficiale n.
64 del 17-3-2006) (Gli articoli come modificati dalla legge)
Roma, 25 Marzo 2006 - Rc Auto gli
articoli come modificati dalla legge 21/02/2006, n.102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali - GU del
17/03/2006, n. 64
Articolo 3.Disposizioni processuali
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II,
titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
Legge 24 dicembre 1969, n. 990 art. 24
nuova formulazione |
vecchia formulazione |
| art. 24 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990) Nel
corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio. L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al |
art. 24 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990) Nel
corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio. L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito. |
CODICE DELLA STRADA (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
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| Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati). 1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. 3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca |
Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento
di reati). 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca |
| « Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). 1. Nel pronunciare
sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con
violazione delle norme del presente codice, il 2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi. 3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate 4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le 6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. » |
CODICE PENALE
nuova formualzione |
vecchia formulazione |
| Art. 589 (Omicidio colposo). 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni. 3. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici.. Art. 590 (Lesioni personali colpose). 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la 2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. 4.Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. 5. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel
primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative |
Art. 589 (Omicidio colposo). 1. Chiunque cagiona per colpa
la morte di una persona e' punito con la 2. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici..
Art. 590 (Lesioni personali colpose). 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la 2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della
3. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. 4. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi conviolazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. |
CODICE DI PROCEDURA PENALE
| nuova formulazione | vecchia formulazione |
| Art. 406 (Proroga del termine). 1. Il pubblico ministero, prima della
scadenza, puo' richiedere al giudice, per 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi 2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta. 3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di |
Art. 406 (Proroga del termine). 1. Il pubblico ministero,
prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi 2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. |
| Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso previsto
dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. |
Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso previsto
dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. |
| Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). 1. Il decreto che dispone il
giudizio contiene: 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. 4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. |
Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. |
| Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). 1. Il decreto di citazione a
giudizio contiene: 1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se 3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria |
Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). 1. Il decreto
di citazione a giudizio contiene:
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se 3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria |